Per il Garante nazionale dei Detenuti, Mauro De Palma, il Parlamento deve intervenire prima della fine della legislatura sull’ergastolo ostativo, sulle pene detentive brevi e inferiori a 2 anni e sul disagio psichiatrico tra i detenuti. Sono questi i punti su cui ha puntato De Palma nella sua relazione in Senato, ricordando come «delle 38.897 che sono in esecuzione penale - essendo le altre prive di una sanzione definitiva - ben 1319 sono in carcere per esecuzione di una sentenza di condanna a meno di un anno e altre 2.473 per una condanna da uno a due anni». «Superfluo è chiedersi quale possa essere stato il reato commesso che il giudice ha ritenuto meritevole di una pena detentiva di durata così contenuta - aggiunge De Palma - importante è piuttosto riscontrare che la sua esecuzione in carcere, pur in un ordinamento quale il nostro che prevede forme alternative per le pene brevi e medie, è sintomo di una minorità sociale che si riflette anche nell’assenza di strumenti di comprensione di tali possibilità, di un sostegno legale effettivo, di una rete di supporto». Tra i punti critici del nostro sistema carcerario, anche l’ergastolo ostativo. Il 41 bis «è essenziale» ma è necessario vigilare sulla sua applicazione, ha sottolineato il Garante. «Lo scorrere del tempo va sempre considerato anche quando ci si interroga sui criteri che devono guidare il permanere o meno di percorsi speciali di esecuzione penale per reati molto gravi e soprattutto connotati da una azione non singola, ma connessa con reati di criminalità - ha detto De Palma - . Il Garante nazionale ha sempre ritenuto essenziale che in questi casi si adottino e si mantengano tutte le misure volte a non consentire il perpetuarsi di tali legami ed ha sempre esaminato da questa prospettiva le misure che determinano la specialità detentiva». Una prospettiva che ha fatto propria l’impostazione sia della Corte costituzionale sia della Corte europea per i diritti umani, quando sono state rispettivamente adite per questioni riguardanti il regime ex articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario». I garante, spiega Palma, «ritiene tuttavia importante continuare la propria azione di vigilanza affinché nessuna misura sia introdotta o mantenuta sulla base giustificativa di altri criteri, dettati dalla volontà di maggiore afflittività, e che provvedimenti relativi a tale misura abbiano ogni volta una base di fondamento che tenga conto dell’evoluzione del singolo e dei contesti. Certamente è ora che le molte pronunce della Corte costituzionale relative a tale specialità di regime detentivo siano organicamente inserite in atti amministrativi regolamentari - ammonisce - superando le previsioni della circolare del 2017 e tenendo conto anche dell’esperienza di chi in questi anni con professionalità ha operato in quest’ambito». C’è «un disagio molto presente nel sistema di detenzione adulta: i numeri dei gesti autolesionistici e soprattutto dei suicidi - 29 a oggi a cui si aggiungono 17 decessi per cause da accertare - dell’età e della fragilità, spesso già nota, degli autori di tali definitivi gesti sono un monito; ci interrogano non per attribuire colpe, ma per la doverosa riflessione su cosa apprendere per il futuro da queste imperscrutabili decisioni soggettive, cosa imparare per diminuire il rischio del loro ripetersi. Come leggere l’intrinseca fragilità che ci comunicano», ha detto. Da segnalare anche «la scarsità di supporto psicologico e psichiatrico nelle strutture detentive, la frammentarietà degli interventi quasi sempre di risposta a situazioni già evolute e scarsamente centrati sulla prevenzione e sulla continuità dialogica», ha detto. «Una scarsità e una frammentarietà che, nonostante la professionalità dei singoli operatori, finisce con incidere sulle tensioni interne, sul ricorso ampio a interventi farmacologici, sulla previsione di una incongrua modalità di "sorveglianza a vista" che, a volte svincolata dalla continuità medica, rischia di far ricadere impropriamente sul personale di Polizia penitenziaria una funzione e una responsabilità che non attengono alla sua formazione», osserva. «Non è possibile far ricadere questo problema sulle "Residenze per le misure di sicurezza" di natura psichiatrica, su cui spesso si concentra l’attenzione dell’informazione, perché ciò - spiega il garante - determinerebbe il rischio di strutture territoriali che avrebbero un carattere manicomiale in quanto contenitori di situazioni soggettive del tutto dissimili dal punto di vista giuridico e medico. Il Garante nazionale è ben consapevole dell’incompiutezza del percorso normativo e attuativo avviato con la legge che ha previsto tali Residenze». «Certamente anche nel caso delle Rems alcuni numeri devono esser rivisti - ammonisce Palma - Ma nella doppia direzione: quella di ridefinire la loro presenza nel territorio, insufficiente in alcune specifiche aree, e quella di valutare l’eccesso di ricorso a tale misura, anche in via provvisoria e per fatti reato di minore entità, che determina la conseguenza di non avere disponibilità per casi definitivi e il perpetuarsi di presenze in carcere di persone che non hanno titolo giuridico per restarvi e soprattutto avrebbero bisogno di tutt’altra attenzione». L’introduzione di armi a scarica elettrica, i taser, in dotazione alle forze dell’ordine è stata oggetto di interlocuzione tra il Garante per i diritti delle persone private della libertà personale e le varie forze di Polizia «a partire dalla sua classificazione come arma, sebbene definita non letale, il cui impiego richiede tutte le cautele che circondano l’uso di ogni arma». «La sua funzione - spiega - deve indurre una riduzione del ricorso alle armi classiche e non una riduzione dell’impiego di altri strumenti anche dialogici nell’affrontare situazioni di pericolo: saranno questi numeri, questa riduzione dell’uno o dell’altro a darci informazioni sulla positività o meno del loro impiego». In tema di sicurezza, il Garante torna poi sulla necessità di assicurare la riconoscibilità degli operatori denunciando «l’inaccettabilità di archiviazione di inchieste dovute all’oggettiva impossibilità di individuazione delle specifiche responsabilità personali» e chiede «che sia numerato ogni strumento o mezzo di difesa in dotazione, che l’identificativo numerico sia apposto in maniera visibile su ciascuno di essi e che sia istituito un registro per l’annotazione dell’assegnazione ai singoli operatori, in ogni singola occasione per cui si è fatto ricorso a essi». La richiesta, ricorda, «è stata oggetto di una raccomandazione formulata a seguito degli eventi di Santa Maria Capua Vetere, ma è estendibile a tutti i corpi di Polizia ed è centrata sulla necessità dell’identificazione degli strumenti e dei mezzi previsti per la difesa dell’ordine e della sicurezza di cui sia possibile l’uso durante le operazioni in strutture chiuse».