Il professor Francesco Viganò, giudice della Corte Costituzionale dal 2018, ha redatto alcune delle più importanti decisioni della Consulta degli ultimi anni. Dalla nota sentenza 18/2022 con cui è stata dichiarata illegittima la censura sulla corrispondenza del detenuto in 41 bis con il difensore, alla 22/2022 che ha ammonito il legislatore affinché elabori al più presto una legge per superare le criticità dell'attuale sistema delle Rems. Dalla 150 del 2021 che ha ritenuto incostituzionale l'obbligo del carcere per punire il reato di diffamazione a mezzo stampa, alla 260 del 2020 per cui l’esclusione del rito abbreviato per i delitti punibili con l’ergastolo non è irragionevole né arbitraria. Con lui oggi ragioniamo di carcere ed esecuzione penale.

Cosa le ha lasciato il recente incontro avuto con detenuti e detenenti al carcere di San Gimignano?

Ogni visita in carcere mi lascia, più di ogni altra cosa, il ricordo degli sguardi delle persone che incontro. Dei detenuti, ma anche degli agenti, degli educatori, dei volontari, e naturalmente dei direttori e dei comandanti. Il carcere è una comunità chiusa, e tutti coloro che ne fanno parte hanno un grande bisogno di parlare, di trovare qualcuno che ascolti i loro bisogni, i loro problemi, le loro ansie quotidiane. Passare del tempo con loro crea sempre dei canali di umanità e di empatia anche in una realtà difficile come quella del carcere. Ed è fondamentale, io credo, che le istituzioni nel loro complesso dedichino più attenzione a tutti i protagonisti di quella comunità: non dimenticando gli agenti della polizia penitenziaria, che sono pur sempre in prima linea nella gestione dei problemi del carcere. San Gimignano, poi, è un carcere complicato, anche perché popolato da condannati a lunghe pene detentive, a volte ergastolani, per lo più in regime ostativo. Ripetere, in quel contesto, ciò che la Corte ha scritto nelle proprie sentenze – e cioè che la Costituzione scommette sul cambiamento, qualunque sia il reato che sia stato commesso, foss’anche il più orribile – è lì più difficile che altrove, dal momento che le prospettive di uscire dal carcere sono oggi, per quei detenuti, drammaticamente limitate.

Luigi Manconi ha parlato del 'paradigma bidet': "come è possibile che, nell'anno di grazia 2022, nemmeno nelle sezioni femminili delle prigioni italiane vi sia quell'indispensabile apparecchio igienico?". Di cosa ha bisogno il carcere ora affinché possa concretizzarsi l'art. 27 della Costituzione?

Ha bisogno, prima di tutto, di molta più cura da parte dell’opinione pubblica e della politica, e ha bisogno di maggiori investimenti. Non si può continuare a pensare al carcere come un luogo in cui si spediscono gli autori di reato per farli sparire per un po’ dalla circolazione, pensando così di proteggere efficacemente la società. Perché quelle persone, prima o poi, usciranno e ricominceranno a minacciare la società attraverso i loro reati. Per spezzare il circolo, occorrerebbe credere molto di più nel grande progetto di rieducazione disegnato dalla Costituzione: immaginando e realizzando carceri non solo provviste dei servizi igienici indispensabili, ma in generale più rispettose della dignità umana di ogni detenuto e capaci di offrire percorsi reali di cambiamento. Carceri più “aperte”. Perché se questi percorsi non possono che iniziare dentro il carcere, attraverso lo studio, lo sport, il teatro, il lavoro intramurario, devono poi necessariamente svilupparsi al di fuori delle sue mura, per accompagnare il condannato – con gradualità e prudenza – all’interno della società. Assicurandogli, soprattutto, adeguate opportunità lavorative, anche dopo che la pena sia stata interamente eseguita.

È sottovalutato il problema dei detenuti con malattie psichiatriche e quello dei suicidi?

In ogni nostro incontro nelle carceri il tema dei detenuti con disagio psichico viene sempre indicato come uno dei problemi più difficili da gestire per l’amministrazione e, naturalmente, per la polizia penitenziaria. E il dramma dei suicidi – dei troppi suicidi che continuano a verificarsi nelle carceri italiane – non è che la punta di un iceberg, in questo contesto. Nella recente sentenza sulle REMS, la Corte costituzionale ha ribadito, all’unisono con la Corte europea dei diritti dell’uomo, che le persone affette da patologie psichiatriche non devono stare in carcere. La loro collocazione in carcere lede i loro diritti fondamentali, traducendosi in un trattamento inumano e degradante, e assieme crea enormi difficoltà per la polizia penitenziaria e gli altri detenuti. Se una persona che ha commesso un fatto di reato soffre di un disagio psichico ed è al tempo stesso pericolosa per la collettività, il suo posto non è il carcere, ma una struttura in grado di avviare un serio percorso terapeutico, contenendone al tempo stesso la pericolosità. Ma, anche qui, occorre che la società divenga consapevole della necessità di investire adeguate risorse, umane e finanziarie, per affrontare questo problema. Se necessario – come ha sottolineato ancora la Corte – anche realizzando nuove REMS, le cui attuali disponibilità di posti sono enormemente inferiori rispetto al numero delle persone che vi sono state teoricamente assegnate in base ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Nel 2011 il professor Marco Ruotolo ricordò: «A quanto mi consta Valerio Onida è stato il primo ad avvalersi della facoltà riservata ai giudici costituzionali di visitare, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari». Condivide l'idea per cui chi deve decidere delle vite dei detenuti, a partire dai magistrati di sorveglianza, dovrebbe trascorrere sempre più tempo dei luoghi di privazione della libertà?

Certamente. Solo chi ha visto il carcere dovrebbe decidere sul carcere. Anche per questo la Corte costituzionale ha sentito il bisogno di intraprendere un viaggio nelle carceri italiane: non una passerella ma un incontro vero con questa realtà, che fosse uno scambio di conoscenze ed esperienze. Tutto il Viaggio è documentato sul sito della Corte, tappa per tappa e in modo dettagliato, e in parte anche da un film prodotto dalla RAI. Da lì poi sono nati altri incontri che in molti di noi hanno continuato a compiere. Io stesso, dopo l’intensa visita a Marassi documentata nel film, sono stato a Torino, a Milano, e ora – dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia – a San Gimignano. Più in generale, ho sempre pensato che chi si occupa di diritto penale, a ogni livello, dovrebbe conoscere a fondo la normativa e la prassi penitenziaria, e avere un’idea precisa di come si vive quotidianamente nelle carceri. Per questo sono un convinto sostenitore dell’idea che i magistrati in formazione trascorrano un periodo del loro tirocinio in carcere, avendo contatti diretti con i detenuti, ma anche con l’amministrazione, con gli agenti di polizia, con i formatori, con i volontari. Mandare una persona in prigione, e stabilire quanto debba essere lunga la sua pena, è una grande responsabilità, che richiede piena consapevolezza delle conseguenze delle proprie decisioni.

Carmelo Musumeci da due mesi, dopo 27 anni di carcere, è finalmente libero. In una intervista ci ha detto: «se sai che devi morire in carcere, non metti un calendario sulla parete come gli altri detenuti. Desideri solo che ti venga applicata la pena di morte». Anche il Papa aveva parlato dell'ergastolo come di «pena di morte nascosta». Ma già Anton Cechov nel 1890 scriveva che «la pena capitale, sia in Europa che da noi, non è stata abolita, bensì camuffata sotto altre vesti, meno scandalose per la sensibilità umana». Pensa che abbiano ragione?

Diciamo anzitutto che l’ergastolo è, oggi, ritenuto compatibile con la Costituzione – e con l’art. 3 della Convenzione europea – solo a condizione che ci siano concrete possibilità per il condannato di ottenere la liberazione condizionale dopo un congruo periodo di espiazione della pena. Una pena detentiva senza questa prospettiva sarebbe frontalmente contraria alla dignità umana, e per questo illegittima: lo ha da ultimo affermato a chiare lettere, nel panorama internazionale, anche una bella sentenza della Corte Suprema canadese del marzo scorso. Ciò posto, credo che la sfida reale per l’ordinamento italiano sia quella di assicurare effettività alla prospettiva di uscire dal carcere per gli ergastolani, attraverso un percorso graduale che passi attraverso i permessi premio, il lavoro all’esterno, la semilibertà, e infine sfoci nella liberazione condizionale. Le relazioni del Garante ci restituiscono purtroppo un quadro in cui questo obiettivo è troppo spesso estremamente difficile da raggiungere per gli ergastolani: anche per quelli non ‘ostativi’. Occorre interrogarsi sulle cause di tutto ciò, e lavorare perché il diritto alla speranza non si riduca a una mera proclamazione di principio.

 In una recente intervista al Dubbio abbiamo discusso con il professor Fiandaca di abolizione del carcere. Per lui occorre 'promuovere forme di pedagogia collettiva che pongano e diffondano le basi culturali per una drastica riduzione dell'utilizzo del carcere, spiegando alla maggioranza dei cittadini che il carcere quasi mai è la medicina e che in non pochi casi funziona come un veleno e che perciò può risultare non solo inutile ma anche controproducente'. Che ne pensa? 

Purtroppo, credo che si dovrà ancora convivere molto tempo con il carcere. Chi critica la pena detentiva – con mille ragioni, intendiamoci – non sempre si fa carico dell’onere di indicare precise alternative in grado di tutelare efficacemente la società contro la pericolosità espressa, in particolare, da talune categorie di condannati, per i quali è difficile pensare ad una radicale rinuncia allo strumento della privazione della libertà personale. La grande sfida, allora, è quella di lavorare per rendere più efficiente il carcere rispetto alla finalità di risocializzazione e quindi di riduzione della recidiva, minimizzandone al tempo stesso gli effetti negativi sulla persona. Il che passa per un’idea di carcere completamente diversa da quella oggi dominante, ma che già i Costituenti avevano già tracciato nell’art. 27, con un’intuizione allora rivoluzionaria rispetto al panorama delle costituzioni nazionali contemporanee. E al tempo stesso occorrerebbe investire, con coraggio e fantasia, su percorsi esecutivi sin dall’inizio alternativi al carcere, per tutta una fascia di reati di bassa e media gravità. Percorsi che sarebbero certamente più efficaci in termini di prevenzione della recidiva, e assieme meno gravosi per le finanze pubbliche.

Secondo Erving Goffman le caserme e le carceri sono strutture chiuse, sottratte allo sguardo esterno e al controllo dell'opinione pubblica e della rappresentanza democratica. Conosciamo i fatti accaduti in molte carceri. La giustizia sta facendo il suo percorso. Cosa bisognerebbe fare affinché certi episodi non si ripetano? Sarebbe d'accordo a porre un codice identificativo sugli strumenti utilizzati dagli agenti penitenziari?

Per fortuna, nell’ordinamento italiano le carceri non sono sottratte al controllo dell’opinione pubblica, principalmente grazie al lavoro svolto dal Garante nazionale e dai Garanti regionali, oltre che all’impegno dei volontari e degli stessi avvocati che meritoriamente si occupano sempre più della difesa dei diritti dei detenuti, compresi i condannati in via definitiva. Inoltre, sempre più spesso accade che la magistratura reagisca con prontezza ed efficacia agli abusi di potere commessi in carcere. Ma a me pare che nell’ottica di una migliore prevenzione di simili episodi – che letteralmente violentano la Costituzione – sia soprattutto necessaria un’opera di formazione dell’amministrazione e della polizia penitenziaria. Non solo per diffondere in modo più capillare una cultura dei diritti e del rispetto della dignità dei detenuti; ma anche nel senso di una formazione sulle best practices relative alla gestione di situazioni critiche all’interno del carcere, incluse quelle in cui non può essere evitato un uso proporzionato della forza fisica.

Il concetto di giustizia riparativa è praticamente sconosciuto nella nostra cultura, improntata più alla vendetta semmai. Eppure la Ministra Cartabia ha più volte ripetuto: “La giustizia riparativa può diventare il pilastro della giustizia di domani”. Crede che il nostro Paese sia culturalmente pronto ad accettare questo importante cambio di paradigma?

Mentre sono scettico, come dicevo, sulla possibilità di un superamento del carcere a breve o medio termine, sono molto più ottimista sulle prospettive di un maggiore ricorso alla giustizia riparativa, di cui oggi finalmente si parla intensamente nel dibattito pubblico sulla pena. Ma su questo punto bisogna essere chiari: la giustizia riparativa presuppone il coinvolgimento delle vittime, assieme ai rei, nel processo di risanamento della ferita provocata dal reato. Il che impone anche alla dottrina penalistica e processualpenalistica, così come all’avvocatura, un ripensamento profondo sul ruolo della vittima nell’orizzonte della penalità e dello stesso processo penale.

Nel suo ultimo saggio "Giustizia mediatica - Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo", il professor Vittorio Manes scrive, prendendo in prestito una definizione di Filippo Sgubbi, che la vittima è «l'eroe moderno, ormai santificato», istituita come tale «ante iudicium, ma anche fortemente protagonizzata a scapito del presunto reo». Condivide questo suo pensiero? 

Non c’è dubbio che la discussione politica tenda a privilegiare le istanze di tutela della vittima su quelle dell’imputato e poi del condannato, con effetti distorsivi che la dottrina ben conosce e da tempo denuncia. Ma bisogna guardarsi dal demonizzare le giuste aspirazioni delle vittime del reato, che non sempre cercano vendetta, ma – questo sì – pretendono di essere ascoltate e di essere aiutate a superare la sofferenza provocata dal reato. La stessa Corte costituzionale ha più volte riconosciuto che il processo penale ha un particolare significato per le vittime del reato, che hanno il diritto di parteciparvi in modo attivo e informato; e ha altresì sottolineato, proprio nelle sentenza sulle REMS, come l’ordinamento abbia un preciso dovere di tutelare i diritti fondamentali delle potenziali vittime dei reati che autori di reato pericolosi potrebbero nuovamente commettere. Ma anche la giustizia riparativa, cui Lei faceva cenno poc’anzi, presuppone un percorso che prenda sul serio il dolore della vittima, e che la coinvolga assieme all’autore verso un esito diverso, e in definitiva più utile per l’intera collettività, dalla mera vendetta.