Ennesimo attacco al diritto di difesa e al ruolo del difensore obbligato a presenziare in aula anche se impedito. La storia che stiamo per raccontare ha come protagonista lavvocata Marinella Oliva del Foro di Bologna, impegnata in una causa penale nel Tribunale di Vibo Valentia. Oliva è componente del Comitato Pari opportunità del Coa bolognese e fa parte del gruppo di lavoro presso il Consiglio nazionale forense sul legittimo impedimento. Lavvocata Oliva per motivi di salute non ha potuto recarsi in Calabria ed è stata costretta a fare i conti con linsensibilità del Pubblico ministero, oltre che con unordinanza del collegio giudicante a dir poco incomprensibile. Ma veniamo ai fatti. Il 2 maggio scorso lavvocata chiede al Tribunale penale in composizione collegiale di Vibo Valentia di differire unudienza prevista due giorni dopo: il 4 maggio. Alla base dellistanza di differimento il legittimo impedimento del difensore per motivi di salute (pressione bassa e numerosi episodi di vomito accompagnati ad extrasistole) con lallegazione del certificato medico contenente la prognosi. Il documento non indicava però la patologia, dato che il malore non aveva natura certa e andava indagata la causa.  A questo punto lavvocata Oliva, a pochi giorni dallimportante udienza, inizia la sua corsa ad ostacoli e a fare i conti con la burocrazia medica e quella giudiziaria.  Il medico curante le prescrive un tampone anti-covid ed alcuni accertamenti per cercare di inquadrare con certezza leventuale patologia. Prima data utile per gli esami specialistici il 19 maggio. Immediatamente, la professionista comunica questa data al collegio del Tribunale di Vibo, segnalando soprattutto la necessità di effettuare gli esami diagnostici con la comunicazione delle date in cui era impossibilitata a presenziare in udienza in Calabria per concomitanti impegni professionali in altri Tribunali d'Italia. Nel Tribunale di Vibo Valentia Oliva fa i conti con linsensibilità del Pubblico ministero che si oppone al differimento. «Il Presidente del collegio giudicante invece racconta al Dubbio lavvocata Oliva - con fatica rinviava l'udienza, ma non curante della documentazione allegata che mi vedeva impegnata ad effettuare accertamenti sul mio stato di salute, fissava l'udienza per il giorno 18 maggio alle ore 13. Inoltre, ha emesso un'ordinanza altamente lesiva del diritto di difesa».Altri contrattempi ed imprevisti hanno riguardato la professionista di Bologna. Il 14 maggio, per un mancamento, dopo essersi appoggiata ad un palo della luce, il lampione sovrastante le finiva in testa provocandole un trauma cranico importante con perdita di molto sangue. Veniva trattenuta in osservazione fino al 15 maggio, con prognosi di sette giorni e la prescrizione di riposo assoluto ed astensione dallattività lavorativa. «Nonostante il mio stato precario di salute - evidenzia Marinella Oliva -, sono stata costretta a prendere un aereo, molto pericoloso dopo un trauma cranico, e a recarmi a Vibo Valentia. In Tribunale, nel verbale dudienza, ho preteso lannotazione della mia presenza in aula, nonostante il mio evidente stato precario di salute coperto peraltro da prognosi medica. Tutto questo alla luce dellordinanza emessa dal collegio qualche giorno prima, il 4 maggio, a seguito di unistanza di differimento delludienza per legittimo impedimento del difensore per motivi di salute, con prognosi iniziale di cinque giorni, come da certificato medico allegato». A questo punto lavvocata Oliva si infervora nel raccontare la vicenda che lha riguardata. «Nellordinanza collegiale afferma - si legge che in caso di ulteriore protrazione dellimpossibilità a presenziare dovrà necessariamente designarsi un difensore dufficio. Invita lavvocata Oliva a designare, in caso di protrazione dellimpedimento per ludienza in corso di fissazione, un difensore in grado di sostenere anche il controesame. Rinvia dunque alludienza del 18 maggio 2022 alle ore 13». Oliva evidenzia la chiara lesione del diritto di difesa del suo assistito. «Emblematico - spiega il passaggio dellordinanza collegiale in cui si prescrive, in riferimento al suo ruolo di difensore di fiducia nominato per il procedimento in corso, di designare un sostituto dudienza non tenendo minimamente conto del fatto che con il mandato fiduciario viene affidato al difensore il compito di curare gli interessi del mandatario in relazione ad una determinata questione giuridica e ci si affida a un determinato avvocato, scegliendolo tra tanti, per le sue qualità professionali nonché per la sua comprovata esperienza in un determinato settore del diritto». Secondo lavvocata, la natura dellimpedimento «era chiara ed evidente anche ai ciechi ovvero il diritto alla salute di Marinella Oliva non dellavvocata Oliva, ma della persona, un diritto costituzionalmente garantito». Altro punto fondamentale che la professionista sottolinea è quello della mancata indicazione della patologia nel certificato medico: «Ho segnalato al collegio che in merito alla mancata indicazione della patologia, ha, forse, dimenticato le prescrizioni fornite dal Garante della Privacy, indicazioni fornite alle strutture ospedaliere ed ai medici curanti, in relazione al rilascio di certificati medici, indicando i requisiti che questi devono avere, e più in particolare, le informazioni che non possono essere contenute al loro interno, al fine di non incorrere in violazione delle regole sulla privacy. LAuthority ha chiarito infatti che sui certificati medici rilasciati da enti pubblici e diretti al datore di lavoro, sia esso pubblico o privato, devono essere presenti solo informazioni generiche». Nonostante i problemi di salute, Oliva è stata obbligata a presenziare in aula onde evitare che al suo assistito venisse assegnato dal collegio giudicante competente un difensore dufficio non essendo stata la stessa avvocata autorizzata a nominare un sostituto processuale, considerata la delicatezza del processo.  Tanta amarezza e tanta delusione dalle parole dellavvocata del Foro di Bologna, apprezzata penalista in tutta Italia. «Non mi capacito conclude - di questa mancanza di rispetto diretta alla mia persona, oltre che al mio ruolo. Concetto questo che non può e non deve, nel modo più assoluto, passare inosservato».