«Riteniamo profondamente lesivo del diritto di difesa il fatto che non ci sia stato concesso di discutere una causa civile in presenza»: è quanto lamentano al Dubbio gli avvocati Roberto Di Napoli e Alessandro Martini del Foro di Roma. Siamo al Tribunale capitolino, sedicesima (ex terza) sezione civile. Il 29 marzo il Gop fissa l’udienza per il 16 maggio «in modalità esclusivamente cartolare, senza la presenza delle parti», adducendo nella premessa del provvedimento anche il riferimento al dl 18/2020, approvato durante la pandemia, che lascia discrezionalità ai capi di uffici per la trattazione delle udienze. Il 4 aprile, la difesa, «ritenendo che la complessità e delicatezza della controversia rendessero necessario esporre alcune circostanze che non si prestano a essere sintetizzate nella nota di trattazione scritta e che, comunque, sia preferibile che l’udienza si svolga nel contraddittorio simultaneo», chiedeva che l’udienza fosse fissata in presenza. Il Gop rigettava l’istanza «attese le esigenze di ruolo». Gli avvocati Di Napoli e Martini presentano nuova istanza per ribadire la necessità dell’udienza in presenza, altresì «in considerazione del valore della causa (434.431,92 euro)», e per chiedere che essa fosse assegnata al giudice togato e non a quello onorario. Nulla da fare: il Gop respinge. I due legali non demordono e scrivono a presidente di sezione e presidente del Tribunale di Roima, rammentando: «La difesa continua a ritenere che la trattazione dell’udienza in presenza debba costituire la "regola" rispetto a quanto previsto dalla normativa emergenziale». In essa, hanno sottolineato, «il legislatore, nel contemperare l’esigenza di salvaguardia della salute dal pericolo di infezione da covid-19 col diritto di difesa, ex art. 24 Cost. e 6 Cedu, pur prevedendo che il giudice possa disporre che l’udienza che non richieda la presenza delle parti o testimoni si svolga con trattazione scritta, ha previsto, tuttavia, che le parti possano richiedere che l’udienza si svolga in presenza. È stato più volte osservato che il diritto ad una udienza orale è una importante garanzia che può essere considerata una specificazione del "diritto ad un tribunale" consacrato dall’articolo 6 della Cedu". Inoltre l’esercizio del diritto della parte o dei suoi difensori a partecipare personalmente all’udienza non può essere impedito da esigenze organizzative dell’Ufficio. Si ricorda, peraltro, che, come riconosciuto anche dai giudici di legittimità, l’art. 111 Cost. tutela il diritto al contraddittorio, insito nel diritto di difesa, a sua volta riconosciuto dall’art. 24 Cost». Sta di fatto che il presidente del Tribunale non ha risposto per ora ai due avvocati, mentre il presidente di sezione ha replicato che «in considerazione della carenza di organico non può provvedere diversamente. Le modalità di trattazione dell’udienza attengono alla discrezionalità del giudice». I due avvocati sono molto amareggiati: «Se rientra nella discrezionalità del giudice fissare o meno l’udienza in presenza pur dinanzi ad una tempestiva istanza formulata dal difensore, come previsto dall’art. 221 l. 77/2020, c’è, allora, il pericolo che gli avvocati siano privati del contraddittorio "simultaneo". Che, in alcuni casi, è fondamentale, soprattutto quando sia finanche imposto di limitare le note scritte alle sole istanze e conclusioni senza nemmeno poter replicare. La legge delega per la riforma del processo civile (l. 206/2021) prevede che il giudice potrà disporre l’udienza con trattazione scritta ma sempre che non vi sia opposizione di una delle parti. Come sarà interpretata l’eventuale opposizione all’udienza con trattazione scritta? Continuerà ad essere ritenuta "non vincolante" o soggetta all’apprezzamento del giudice?». Intanto ieri l’udienza è stata rinviata al 12 settembre.