Concesse 12 ore di permesso premio a un ergastolano ostativo recluso nel carcere milanese di Opera, difeso dall’avvocata Simona Giannetti del foro di Milano. Parliamo di uno dei pochi casi di ergastolani che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale, è riuscito a ottenere il beneficio penitenziario che gli è sempre stato negato visto che non ha mai collaborato con la giustizia.

Il detenuto ha aderito a un percorso che nei fatti manifesta una presa di distanza

Il tribunale di Sorveglianza che ha concesso il beneficio, in sostanza ha sottolineato come l’assenza della collaborazione è un elemento neutro se c’è la prova dell’avventura partecipazione alla rieducazione, con le notizie di assenza di collegamenti. Il punto è che la difesa sostenuta dall’avvocata Simona Giannetti, ha provato che a fronte di una lunga carcerazione, il detenuto ha aderito a un percorso che nei fatti manifesta una presa di distanza e lo ha fatto anche con una esposizione personale nei dialoghi con gli esperti, durante i quali ha preso coscienza dei reati commessi, nonostante fossero gravi.

L'istanza ritenuta ammissibile alla luce della sentenza della Corte costituzionale

S. V., classe 1960, è detenuto fin dal lontano 1996 e diventato definitivo a seguito delle condanne per omicidio e associazione a delinquere finalizzato allo spaccio di stupefacenti. L’istanza per il beneficio, a differenza delle volte scorse, è stata ritenuta ammissibile alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 253/ 2019 per effetto della quale è venuta meno la presunzione assoluta di pericolosità che impediva l’accesso ai benefici penitenziari per i condannati non collaboranti, e in particolare al permesso premio. Tramite la difesa, infatti, ha ripresentato l’istanza l’ 8 ottobre del 2021.

Sotto il profilo dell’articolo 4bis comma 1 dell’ordinamento penitenziario, secondo cui i benefici penitenziari e le misure in esso contemplate possono essere concessi solo a condizione che il detenuto collabori con la giustizia, questa volta la norma è stata letta nel quadro della sentenza della Corte costituzionale n 253 del 2019 ( intervenuta nel solco della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la sentenza Viola) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del 4 bis nella parte in cui non prevede che, a una certa tipologia di reati, non solo quelli mafiosi, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

Venuta meno la presunzione di pericolosità

Per effetto di tale pronuncia viene dunque meno la presunzione assoluta di pericolosità che impedisce l’accesso ai benefici penitenziari per il condannato non collaborante, e in particolare al permesso premio, venendo così a cadere il requisito di ammissibilità dell’istanza. Il tribunale di sorveglianza, ritenendo pertanto l’ammissibilità dell’istanza stessa, ha quindi verificato se sussistano i presupposti di merito per il suo accoglimento. Detto, fatto. Tutte le autorità interpellate non hanno evidenziato elementi concreti indicativi che indichino l’attualità della persistenza di collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata o della concreta possibilità di un loro ripristino. Le autorità interpellate, si sono soltanto limitate a motivare l’attualità della pericolosità dell’ergastolano S. V. sulla sola base della gravità dei reati commessi negli anni 90.

Come però sottolinea il tribunale di Sorveglianza di Milano, sul punto, il rischio che il detenuto possa tornare a delinquere non può essere desunto solo dalla natura dei delitti commessi e dalla sua precedente appartenenza al sodalizio mafioso, ma richiede il riscontro di elementi attuali e concreti. Come indica anche la Corte costituzionale nella sentenza già più volte citata nell’ordinanza, un fattore importante – scrive il tribunale di Sorveglianza - «è costituito anche dal trascorrere del tempo, unitamente all’osservazione di come esso abbia influito sull’evolversi della personalità del detenuto e sul contesto sociale e familiare dello stesso: profili, questi, che devono essere appunto oggetto “di specifica e individualizzante valutazione da parte della magistratura di sorveglianza'».

Ha assunto il ruolo di insegnante nel Laboratorio delle ostie

Interessante la parte dell’istanza che viene recepita dal tribunale di Sorveglianza. In particolare, si osserva che il detenuto, nei colloqui con gli esperti, ha ammesso la sua responsabilità in ordine ai fatti a lui contestati. Ha sottolineato di essersi allontanato da qualunque contesto criminale, di aver aderito alle attività trattamentali a lui offerte, di prestare attività lavorativa presso il Laboratorio delle ostie. Ha allegato documentazione attestante la partecipazione al percorso di giustizia riparativa, il titolo di studio conseguito, l’attestato di competenza in educazione artistica, la lettera di referenza inviata il 15 dicembre del 2021 della presidente Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti. In tale missiva la presidente ha riferito dell’impegno di S. V. nel laboratorio al punto da essere divenuto così rilevante da assumere il ruolo di insegnante della competenza di realizzare ostie in tutto il mondo. Ha inoltre allegato la disponibilità del figlio a ospitarlo presso la sua abitazione in caso di concessione di permessi premio.

Il tribunale, sottolinea che l’assenza di condotta collaborativa «non acquista rilevanza quale fattore impeditivo di una ricostruzione degli avvenimenti criminali ai quali il condannato aveva preso parte. La mancata collaborazione non assume, nel caso di specie, la valenza di elemento negativo rispetto alla prova della intervenuta dissociazione del reo dal contesto criminoso d’origine». Per questo, a oggi, il dato appare «assumere una valenza neutra, e consente di valutare - a contrario - gli elementi positivi che hanno caratterizzato il percorso carcerario del detenuto». Infatti, ci tiene a sottolineare sempre il tribunale di Sorveglianza, il lavoro in carcere e la partecipazione ai progetti rieducativi «sono elementi che denotano un concreto ravvedimento, nel senso della propositiva manifestazione di capacita del graduale reinserimento nella società, ma anche un mutamento della personalità lontana dalla cultura criminale».

Anche il Dap ritiene scemata la sua pericolosità sociale

Si aggiunge anche il fatto che S. V., a seguito del provvedimento di declassificazione occorso nel 2014, si trova oggi sottoposto al regime dei detenuti comuni. Ciò significa che si sia già ritenuta scemata, dal Dap stesso, la sua pericolosità sociale. Il tribunale, alla luce di tutti questi elementi, concede il permesso premio di 12 ore affinché «possa rivestire una valenza trattamentale, consentendo al detenuto di coltivare affetti e interessi, di condividere valori positivi e ricevere ulteriori stimoli nel percorso riabilitativo, di cambiamento e riparativo». Ricordiamolo. Dopo oltre vent’anni, l’ergastolano potrà usufruire mezza giornata di libertà. A pensare, che per una manciata di ore, ci furono numerose indignazioni a seguito della sentenza della Corte costituzionale.