«Tutti i Trattati internazionali e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo prevedono che l’appello sia un diritto riconosciuto al solo imputato». A dirlo è il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas che, unitamente al capogruppo azzurro in Commissione Giustizia Giacomo Caliendo e ai colleghi Fiammetta Modena, Nazario Pagano, Luigi Vitali ed Enrico Aimi, ha presentato nei giorni scorsi un ddl al riguardo. La riforma prevede la modifica degli articoli 428 (impugnazione della sentenza di non luogo a procedere), 593 (casi di appello) e 606 (casi di ricorso) del codice di procedura penale. Scopo dichiarato del ddl è quello di consentire solo alla persona condannata, e non all’accusa, il diritto a una revisione della sentenza. La modifica proposta, in particolare, segue quanto era emerso dai lavori della Commissione sulla riforma del processo penale e presieduta da Giorgio Lattanzi. La Commissione, nominata dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia all'atto del suo insediamento, aveva infatti suggerito di intervenire in questa direzione, temperando la non impugnabilità da parte del pm con la possibilità del giudizio di legittimità formale. Una norma simile, va detto, era stata già introdotta con la legge Pecorella del 2006, ma la Corte Costituzionale, all’epoca presieduta da Giovanni Maria Flick, disarticolò poco dopo con la famosa sentenza numero 26 del 2007, ritenendo che si potesse violare il principio di parità delle parti fra accusa e difesa. «Da allora sono trascorsi 15 anni, e siamo di fronte a un quadro molto differente», ricorda sul punto Dal Mas. «Forza Italia – ha poi aggiunto il senatore azzurro ha fatto questo passo, confido che anche le altre forze politiche che si ispirano al garantismo e rifiutano il populismo giustizialista possano convergere». La Corte costituzionale nel 2007 si premurò di affermare che la posizione di vantaggio di cui fisiologicamente fruisce l’organo dell’accusa nella fase delle indagini preliminari, sul piano della ricchezza degli strumenti investigativi non poteva abilitare di per sé sola il legislatore, in nome di un’esigenza di "riequilibrio", a qualsiasi deminutio, anche la più radicale, dei poteri del pubblico ministero nell’ambito di tutte le successive fasi. «Dopo trent’anni dall’introduzione della riforma in senso accusatorio - ricorda invece Giorgio Lattanzi - il tempo è ormai maturo per ripensare alla funzione da attribuire all’appello nell’innovata architettura del contraddittorio». In tale ottica, allora, ben si inserisce, per gli indagati e imputati, la concreta possibilità di riconoscere loro la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza. Senza trascurare, ovviamente, quale debba essere il ruolo assunto dal pubblico ministero: “Cerbero della legalità” o “avvocato dell’accusa”, come affermato qualche tempo addietro da Alberto Macchia, professore di diritto processuale penale alla Luiss.