Ha studiato legge ed è ricca di famiglia? Addio assegno di divorzio. È quanto ha stabilito con unordinanza del dicembre scorso la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul caso di una coppia piemontese. La donna aveva rinunciato alla carriera da avvocato per dedicarsi allex marito e ai figli. Ma per i giudici, una laurea in giurisprudenza (sommata al patrimonio della famiglia originaria) avrebbe potuto «assicurarle, ove messa a frutto, adeguati redditi», garantendole un sostentamento più redditizio e stabile dellex marito. «La condizione della ex moglie, come confermato anche in appello dalla Corte torinese - scrivono i giudici - è complessivamente più solida del marito e tanto è stato fin dallinizio della vita matrimoniale in ragione di una più forte consistenza reddituale della famiglia di origine che ha formato il livello reddituale della prima, come poi mantenuto in costanza di matrimonio». E ciò nonostante la donna lamentasse di non potersi reinserirsi nel mondo del lavoro a 54 anni. Una motivazione, questa, già bocciata dalla Corte di appello, per la quale il titolo di studi le avrebbe consentito di «immettersi sul mercato del lavoro restando comunque titolare di redditi che le garantiscono unampia autosufficienza economica». La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza degli ultimi anni, che ha fissato condizioni sempre più restrittive per il riconoscimento dellassegno di divorzio. Che ora viene attribuito soltanto a chi è economicamente debole e non è in grado di mantenersi autonomamente, mentre in passato era necessario garantire allex coniuge il precedente tenore di vita. Il mantenimento dopo il divorzio infatti ha, secondo la Corte di Cassazione, una funzione «assistenziale, compensativa e perequativa», cioè consiste in un sostentamento versato in favore di chi è privo di risorse economiche proprie o delle capacità lavorative necessarie per guadagnarle. I criteri sulla base dei quali stabilire il mantenimento dell'ex coniuge sono comunque diversi e variabili: i giudici possono disporre lo stop ad un assegno divorzile già riconosciuto in precedenza, come nel caso piemontese, tenuto conto delle mutate condizioni economiche dellex coniuge beneficiario, o anche di chi è obbligato al pagamento. Larticolo 156 del Codice civile sancisce che, a seguito della separazione coniugale, il mantenimento è disposto qualora lex coniuge «non abbia adeguati redditi propri». In questa fase, limporto dellassegno viene parametrato (sullaccordo delle parti o con la decisione del giudice) in base alle condizioni economiche degli ex coniugi, tenendo conto anche del contributo apportato da ciascuno alla formazione del patrimonio familiare. In questo caso è di rilievo il fatto che l'ex moglie avesse rinunciato alla carriera per dedicarsi alla famiglia dopo aver ottenuto un titolo di studi.  Mentre il mantenimento è sempre negato se il richiedente dispone di redditi adeguati a garantirgli la conservazione del tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio.