Non sono poche le misure di interesse per il mondo dei professionisti derivanti dalla legge di bilancio per il 2022 (234/2021). Vanno da quelle note relative alle modifiche di scaglioni e aliquote Irpef, all’esclusione dell’Irap per le persone fisiche, dall’esenzione del bollo sulle certificazioni digitali, alla proroga della trasformazione delle detrazioni in sconto sul corrispettivo dovuto o in credito d’imposta cedibile. Ma prima di passare a richiamare sinteticamente queste novità, desta un certo stupore rendersi conto che il deficit per il 2022, stimato in termini di competenza in 203 miliardi di euro, si inserisce in un contesto in cui il debito pubblico italiano è passato, come segnala il bollettino mensile della Banca d’Italia su fabbisogno e debito pubblico, dai 2.410 miliardi di fine 2019 (prima della pandemia) a 2.710 miliardi di fine ottobre 2021, con una crescita quindi di 300 miliardi in appena 22 mesi. Aggiungendo a questi 300 miliardi, gli attesi 200 miliardi del deficit 2022, si arriverà ad un incremento “monstre” di 500 miliardi in appena 3 anni. Ci sarebbe da chiedersi come la prenderebbero i mercati se non ci fosse Draghi. Per il momento, comunque, è meglio concentrarsi sulle novità di immediato impatto, come è quella della riduzione degli scaglioni di reddito Irpef (prevista dall’art. 1, commi 2-4, della legge 234/2021), ridotti da 5 a 4 (fino a 15.000 euro, da 15 a 28.000, da 28 a 50.000 e oltre 50.000), a cui si applicano le aliquote, rispettivamente, di 23% (immutata), 25% (da 27%), 35% (da 38%), 43% (immutata, ma in precedenza applicata solo ai redditi superiori a 75.000 euro). Va detto però che potrebbero esserci prossimamente ulteriori modifiche al sistema Irpef, visto che è in discussione alla Camera dei Deputati (Commissione Finanze) da metà novembre il disegno di legge contenente “Delega al Governo per la riforma fiscale" (AC 3343). Si registra anche un modesto incremento delle detrazioni per lavoro autonomo, visto che viene aumentata da 1.104 a 1.265 euro quella per la prima soglia di reddito (elevata però da 4.800 a 5.500 euro), e viene introdotta una ulteriore soglia di reddito (fino a 28.000 euro) alla quale si attribuisce una detrazione minima di 500 euro, che aumenta al decrescere del reddito. Infine, si introduce una detrazione massima di 500 euro per i redditi fino a 50.000 euro, che scende fino a zero con il crescere del reddito. Un’altra importante novità è l’esenzione da Irap per i contribuenti persone fisiche che esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni, a partire dal periodo d’imposta 2022, come sancito dall’art. 1, commi 8 e 9. Si tratta di un’imposta a cui ci si era abituati da oltre 20 anni, essendo stata introdotta nel 1998, sulla base del D.Lgs. 446/97, e dopo tante modifiche in termini di base imponibile, aliquote e contribuenti, verrà ora applicata solo alle società (ossia alle persone giuridiche). Altra misura di interesse è quella contenuta nell’art. 1, comma 24, che estende al 2022 l’esenzione dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica, opportunità che in precedenza (art. 39 del D.L. 77/ 2021) era stata prevista per il solo 2021. Un’ultima novità che può interessare alcuni professionisti è fornita dal comma 29 dell’art. 1, che proroga agli anni 2022 - 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura, oppure come credito d’imposta, utilizzabile in dichiarazione, o cedibile anche a banche e intermediari finanziari. La stessa disposizione proroga al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus. Infine, si segnala per gli avvocati che assistono delle Pmi ai fini della loro quotazione nei mercati finanziari, che l’art. 1, comma 46, proroga al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione (istituito dalla legge di bilancio per il 2018), ma al contempo ne riduce l’importo massimo da 500.000 a 200.000 euro.