Con la diffusione della variante Omicron che sta dilagando di giorno in giorno è lecito e necessario domandarsi se sia ancora corretto continuare con l’attuale regime delle udienze in presenza nella giustizia amministrativa o se non sia forse più prudente tornare alle udienze da remoto come già chiesto da Unaa (Unione nazionale avvocati amministrativisti) il 30 dicembre 2021. Come noto da qualche mese si stanno svolgendo in presenza le udienze nei Tar e al Consiglio di Stato, mentre le udienze da remoto sono possibili solamente per lo smaltimento dell’arretrato (art. 87 comma 4 bis decreto legislativo n. 104/2010) oppure nell’ipotesi dell’art. 7 bis d.l. n. 105/2021, inizialmente efficace sino al 31.12.2021 e ora prorogato al 31 marzo 2022 dall’art. 16 comma 5 del decreto “Mille proroghe” 228 dello scorso 30 dicembre. Tuttavia, attualmente la situazione pandemica si è rinvigorita, e il sistema delle udienze in presenza come regola ordinaria deve essere necessariamente (e urgentemente) rivista, in quanto sta dando vita a incertezze operative e aumentando il rischio di contagi. Come già rilevato, nel sistema vigente, l’unico meccanismo che, oltre al caso dello smaltimento dell’arretrato, consente solo in via eccezionale di ricorrere alle udienze da remoto ai sensi dell’articolo 7 bis d.l. 105/2021 può creare dei problemi pratici, perché le situazioni di impedimento delle parti processuali possono essere ben diverse e non necessariamente correlate a provvedimenti dell’autorità (come richiesto dalla norma): si pensi ad esempio alla quarantena fiduciaria per contatto con soggetti positivi al covid-19, alla scoperta da parte dell’avvocato di essere positivo solamente a ridosso dell’udienza stessa, alla positività improvvisa di magistrati o dipendenti dei tribunali amministrativi e altre ulteriori situazioni eccezionali (che purtroppo stanno diventando ordinarie) che non consentono, a legislazione vigente, di svolgere regolarmente un’udienza in presenza. Per non parlare del fatto che, benché secondo alcuni non dovrebbe esserci alcun controllo sul green pass per gli accessi ai Tar e al Consiglio di Stato, dall’altro lato il governo ha appena predisposto un obbligo vaccinale suddiviso per fasce di età, con il rischio concreto che coloro che non sono riusciti ad accedere alla dose booster prima della scadenza del proprio green pass, o che per motivi di salute non possono vaccinarsi, rischiano di non poter esercitare la professione nelle modalità canoniche né tantomeno comparire in presenza in udienza o svolgerla da remoto ai sensi dell’art. 7 bis d.l. n. 105/2021. Insomma, attualmente nell’organizzare un’udienza in presenza ci sono mille e più varianti da considerare, più della stessa Omicron, che non vengono rilevate dalla legislazione vigente. Per non parlare del fatto che sia stata prorogata la possibilità di svolgere smart working per 3-4 giorni a settimana o che inevitabilmente dal prossimo lunedì 10 gennaio molte Regioni italiane cambieranno colore verso l’arancione, con ulteriori restrizioni a spostamenti e attività. Oltre agli effetti pandemici che si stanno registrando anche tra i magistrati. Si ritiene che in tale scenario, il solo art. 7 bis d.l. n. 105/2021, che consente discrezionalmente ai presidenti di Sezioni dei Tar, Consiglio di Stato e Cgars di optare per l’udienza da remoto, non è in grado di superare le incertezze e garantire il corretto svolgimento delle stesse. Invero, in un sistema che non ammette più le note di udienza, si stanno registrando casi in cui l’avvocato si rende conto di essere positivo o essere stato a contatto con un positivo solo poco prima dell’udienza, senza possibilità di svolgere la stessa o di chiedere la discussione da remoto, o per iscritto il passaggio in decisione. Si evidenza al riguardo che l’art. 7 bis citato, rinviando all’art. 13 quater delle disposizioni di attuazione al C.p.a., richiede che la segreteria comunichi agli avvocati almeno tre giorni prima della trattazione l’avviso e l’ora delle modalità di collegamento. Un inciso anacronistico che non è più attuabile considerando l’imprevedibilità delle contingenze dovute al virus che non permettono l’organizzazione preventiva né di riuscire a richiedere la trattazione da remoto con anticipo. Così come non più attuale, e anzi assorbito dal protocollo di intesa sottoscritto a fine luglio, risulta l’inciso dell’art. 13 quater citato per cui la parte può richiedere il passaggio in decisione solo fino alle ore 12 del terzo giorno antecedente l’udienza. Alla luce di quanto finora brevemente descritto, senza nulla togliere all’importanza di svolgere le udienze in presenza, si ritiene che al momento l’unica via perseguibile sia sic et simpliciter quella di prevedere lo svolgimento generalizzato delle udienze da remoto, uno strumento che negli ultimi anni si è dimostrato molto utile e particolarmente efficiente per la giustizia amministrativa, consentendole di continuare l’attività nonostante la pandemia. Per tale motivo, a salvaguardia di tutte le parti processuali e del corretto svolgimento delle udienze, è necessario che in sede governativa e legislativa si proceda a reintrodurre sino al 31 marzo 2022 l’udienza da remoto come metodo ordinario di trattazione orale delle cause nella giustizia amministrativa, senza lasciare i singoli Tar a dover decidere caso per caso ai sensi dell’art. 7 bis d.l. 105/2021 se svolgere o meno in presenza le udienze. In alternativa si potrebbe valutare anche la possibilità di ricorrere all’udienza mista, con avvocati o magistrati contestualmente in presenza e/o collegati da remoto che, a nostro avviso, potrebbe essere già possibile con l’attuale previsione contenuta nell’articolo 7 bis del d.l n.105/2021. Vi potrebbe essere il caso che un componente del collegio o un difensore non possano partecipare in presenza per problematiche di carattere eccezionale legate all’emergenza covid. In tale situazione, o sussiste la possibilità di rinviare la trattazione della causa, ovviamente se tutte le parti sono d’accordo, ovvero di verificare se sussistano dei rimedi in grado di superare tale situazione (l’art. 7 bis parla, infatti, di situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili). Una circostanza come quella sopra descritta (e cioè un magistrato o un difensore che non possano partecipare a un’udienza in presenza) potrebbe essere fronteggiata attraverso un collegamento da remoto del solo soggetto che non può essere presente, mentre gli altri potrebbero invece partecipare ugualmente all’udienza in presenza. Si potrebbe utilizzare un maxischermo nell’aula del tribunale se esistente oppure si potrebbe ricorrere ad un computer in dotazione dell’Amministrazione, da collocare nell’aula di udienza, e ciò al fine di consentire ai presenti di vedere e interloquire con il soggetto collegato da remoto (ci risulta che tale evenienza sia già stata sperimentata al Tar Piemonte all’udienza del 24 novembre 2021). È una via percorribile ma foriera, a nostro avviso di indubbie complicazioni, anche perché non prevista espressamente dalla legge, mentre in un periodo come questo dovrebbe essere privilegiata la soluzione più semplice e cioè il ritorno alle udienze da remoto tout court fino al 31 marzo 2022. Quello che si dovrebbe invece evitare con forza, se il Governo ritenesse di non modificare il disposto dell’art 7 bis del d.l. 105/2021, è che nello stesso giorno di udienza e nello stesso Tribunale vi siano alcune cause trattate integralmente da remoto ed alcune solo in presenza. Per un difensore che dovesse patrocinare sia le une che le altre sarebbe un serio problema perché nel momento in cui avesse finito di discutere una causa in presenza, dovrebbe velocemente allontanarsi per collegarsi con il proprio computer da remoto. Ma questo non è possibile nella stessa aula del Tribunale né in aule adiacenti, in quanto è noto che per evitare assembramenti non è possibile stazionare nel plesso giudiziario una volta terminata la discussione della causa. Parimenti appare difficile che un difensore, soprattutto se non risiede nella sede del Tribunale, possa recarsi presso uno studio o un luogo per collegarsi con la dovuta tranquillità e riservatezza. Pertanto si auspica che, nell’ipotesi in cui il Presidente del Tribunale o della Sezione del Consiglio di Stato disponga la trattazione da remoto in presenza dei presupposti previsti dall’art 7 bis più volte citato, lo faccia per tutte le cause fissate in quell’udienza, quantomeno per tutte le cause in cui compaia lo stesso difensore. Ciò dimostra una volta di più, in termini di semplificazione, l’esigenza di ripristinare fino alla scadenza del periodo di emergenza le udienze da remoto per il processo amministrativo. *Associazione avvocati amministrativisti liguri“Carlo Raggi” - Unione nazionale avvocati amministrativisti