«Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, come del pari qualsiasi altro ente pubblico, non può introdurre nuove ipotesi di utilizzo della certificazione verde Covid 19 diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge». A stabilirlo è il Tar Liguria, che ha accolto il ricorso presentato da un gruppo di legali del foro di Genova contro l'obbligo di green pass introdotto dall'Ordine ligure per l'accesso degli avvocati a Uffici interni, Sale convegni, Sale mediazioni, Biblioteca e Bar interno del Tribunale. «L’ente pubblico può regolamentare negli ambiti non coperti dalla legge, le modalità di controllo delle certificazioni - scrivono i giudici - ma l’ambito di applicazione delle stesse è rimesso alla previsione legislativa». In particolare, il Tar ha ritenuto illegittima la deliberazione del Coa risalente al 13 ottobre 2021, nella parte in cui «preclude agli avvocati l’accesso ai locali interni delle sedi dell’ordine degli avvocati di Genova, alle sale convegni (salvo che nei casi in cui un convegno o congresso sia effettivamente svolto), alle sale mediazioni». Mentre ritiene legittimo il provvedimento «laddove inibisce l’uso della biblioteca e del bar relativamente alle consumazioni al tavolo». «L’ordine degli avvocati – si legge nella sentenza – costituisce ente pubblico non economico a carattere associativo, ai sensi dell’art. 24, comma 3.l. 247/12, ai locali dello stesso si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 quinquies d.l. 52/21 che contempla l’utilizzo del green pass nell’ambito del settore pubblico. Orbene il green pass è esigibile esclusivamente dai dipendenti e dalle cariche istituzionali e di vertice dell’ente, ai sensi dei commi 1 e 11 dell’articolo citato. Poiché, peraltro, gli avvocati iscritti all’ordine che non ricoprono cariche istituzionali in seno all’Ordine, non rientrano in nessuna delle citate categorie non può essere loro imposta l’esibizione della certificazione per accedere a tutti i locali del Consiglio dell’ordine». «La distinzione tra uffici di front office e di back office, infatti, non ha cittadinanza nella disciplina legislativa - proseguono i giudici - e si scontra con ineludibili esigenze logiche non potendo affermarsi che tutti i servizi resi dal Consiglio dell’ordine ai propri iscritti siano espletabili esclusivamente mediante il cd front office. In sostanza gli avvocati che accedono ai locali del Consiglio dell’ordine assumono la qualità di utenti dei servizi resi dallo stesso e come tali hanno libero accesso senza obbligo di esibizione del green pass». Su quest'ultimo punto, precisa il Tar, «non deve essere fatta confusione tra utenti e visitatori. L’erogazione del servizio può ben richiedere contatti, incontri e riunioni tra l’amministrazione e i cittadini utenti. Orbene quando tutte queste attività sono finalizzate alla resa del servizio i cittadini che si recano all’interno degli uffici rivestono la qualità di utenti e non già di semplici visitatori. Pertanto a costoro non può essere imposta l’esibizione del green pass».