È davvero encomiabile che, dopo l'esplosione del caso Palamara che ha documentato l’adozione del sistema spartitorio all’interno del Consiglio Superiore della Magistratura, la Riforma da lei autorevolmente proposta preveda la totale pubblicità delle procedure di nomina.

Ma il sistema attuale rivela altra grave breccia ai valori della trasparenza e al principio di uguaglianza in tema di azione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari; cui occorre porre immediato rimedio. Invero, si discute se sia ‘ domestica’ la giustizia della Sezione Disciplinare del C. S. M. Ma certamente "domestica" e totalmente autoreferenziale è in concreto la proposizione dell’azione disciplinare, affidata com’è di fatto all’imperscrutabile decisione discrezionale di un magistrato ordinario, il Procuratore Generale presso la Suprema Corte. Infatti, sebbene obbligato per legge ad esperire l’azione disciplinare, egli:

  • a) ha il potere di archiviare direttamente, senza alcun effettivo "controllo", essendo facoltativo quello affidato al Ministro della Giustizia (art. 107, 2° Cost.);
  • b) ha statuito, con proprio autonomo ‘ editto’ n. 44 del 2019, che non risulta approvato dal C. S. M., di potere rendere inaccessibili le proprie archiviazioni (oltre 1200 per anno) perfino al Consiglio stesso, oltre che al magistrato indagato e al denunciante (o al suo avvocato).

Pertanto, escluso qualunque cogente permesso d’inazione, a differenza del requirente penale, in materia disciplinare il P. G. resta «maître de son action» e nessuno può giudicare astrattamente se le sue scelte siano «pro amico vel contra inimicum».

Invece il P. G. ha esternato soltanto per stabilire, in via preventiva e generale, se e quando archiviare le numerose notizie disciplinari contenute nelle famose chat del dott. Palamara. Lo ha fatto con un proprio ‘ editto’ del 22 giugno 2020, con cui ha circoscritto e perimetrato autonomamente il proprio obbligo di agire disciplinarmente.

In particolare - in contrasto con il concorde orientamento delle Sezioni Unite e della S. D. del C. S. M. – il P. G. ha escluso la responsabilità disciplinare dei magistrati che direttamente si ‘ raccomandavano’ al dott. Palamara, ottenendo illeciti vantaggi carrieristici, che integrano il reato di abuso d’ufficio in danno del concorrente non raccomandato ( il dott. "Nessuno").

Il P. G. ha così oggettivamente sottratto definitivamente le scandalose chat di Palamara alla valutazione della Sezione Disciplinare del C. S. M. e delle Sezioni Unite, cui soltanto spetta, per dettato costituzionale, l’ultima parola sull’interpretazione delle disposizioni disciplinari. In più la rilevata segretezza dell’archiviazione non consente, perfino allo stesso C. S. M., d’individuare quali e quanti provvedimenti d’inazione siano stati emessi sulle chat stesse, in esecuzione del ricordato editto del P. G.

Dunque, cagionando tali gravi conseguenze, per più versi la proclamata inaccessibilità dell’archiviazione disciplinare si rivela un insostenibile unicum. Essa non si riscontra nel procedimento penale ( art. 116 c. p. p.). Non si riscontra neppure in altri più trasparenti ordinamenti giuridici, ma anche in altri settori del nostro. Infatti, nei procedimenti disciplinari nei confronti degli Avvocati e dei Giudici amministrativi, al cittadino denunciante è sempre comunicato integralmente il provvedimento di archiviazione.

Perciò l’archiviazione, di fatto solitaria e segreta, del P. G. ( che invece ha esternato per escludere la responsabilità disciplinare) è una esclusiva mostruosità del nostro sistema, un absurdissimum «buco nero».

È urgente che il Legislatore imponga al P. G. di rendere ostensibili le archiviazioni, anche perché esse rappresentano una ‘ medaglia al valore giudiziario’, di cui il magistrato accusato può a ragione solo vantarsi. A propria volta il denunciante ( o il suo avvocato), proprio perché non ha diritto di pretendere la sanzione disciplinare del magistrato denunciato, deve potere almeno apprezzare se il Procuratore Generale adeguatamente si sia preso cura, nell’interesse generale, della doglianza segnalata, valutando oggettivamente l’operato del magistrato indagato. Al cittadino che denuncia un abuso del magistrato non si può rispondere: «archivio perché archivio!». Il diritto va preso sul serio ( R. Dworkin).

Specialmente al tempo della ‘ pandemia’ «la luce del sole è il miglior disinfettante» ( L. Brandeis, già membro della Corte Suprema americana), essendo stati abbandonati «... schemi obsoleti, ereditati dalla legislazione anteriore e ancora attivi dopo l'entrata in vigore della Costituzione, imperniati sull'idea, che rimandava ad antichi pregiudizi corporativi, secondo cui la miglior tutela del prestigio dell'ordine giudiziario era racchiusa nel carattere di riservatezza del procedimento disciplinare» ( Corte Costituzionale, sent. n. 497 del 2000)».

Senza una convinta e completa trasparenza dell’archiviazione disciplinare – esattamente l’altra faccia della sanzione disciplinare, pienamente accessibile a tutti – sarà impossibile raddrizzare il “legno storto della giustizia” (G. Zagrelbesky) e riconquistare la già compromessa fiducia dell’Utente finale della Giustizia.

Se non ora quando?

* Già Sostituto procuratore generale presso la Suprema Corte