In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022. Tra le misure prorogate, anche le disposizioni della disciplina emergenziale in ambito penitenziario.

Sono tre le misure prorogate sul carcere. La prima è quella relativa al possibile termine massimo delle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà concesse ai sensi dell’art. 28 comma 1 d. l. 137/ 2020: «Ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura».

La seconda riguarda la possibilità di concedere permessi premio di cui all’art. 30- ter dell’ordinamento penitenziario in deroga ai limiti temporali ordinari, ai sensi dell’art. 29 comma 1 d. l. 137/ 2020 : «ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30- ter della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30- ter».

La terza è la possibilità di consentire l’esecuzione domiciliare delle pene detentive non superiori a 18 mesi, ai sensi dell’art. 30 comma 1 d. l. 137/ 2020: «in deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena», salve le eccezioni ivi contemplate».

Tali misure servirebbero per prevenire l’insorgenza di nuovi focolai epidemici all’interno degli istituti penitenziari attraverso l’adozione di misure in grado di alleviare la condizione di sovraffollamento carcerario nella quale sono ricadute le carceri dopo la tregua segnata dai provvedimenti seguiti alla nota vicenda “Torreggiani” nel 2013. Ma, abbiamo visto, che il sovraffollamento è in continuo aumento e sembrerebbe che l’efficacia sia svanita da tempo.

Con la pandemia, diventa urgente la necessità di ridurre la popolazione penitenziaria. Le carceri proprio per il fatto che sono luoghi chiusi e con affollamenti sono predisposti per focolai improvvisi. Non solo. Come sottolineato nel rapporto di Antigone” Il carcere al tempo del coronavirus”, vanno tenute presenti due questioni di fronte a questa emergenza sanitaria: un’ampia fascia della popolazione carceraria spesso soffre di patologie pregresse (HIV, epatiti, ecc.) quindi è ad alto rischio rispetto al contagio; le condizioni nelle carceri, oltre all’insalubrità delle strutture, sono per la maggior parte in condizione di sovraffollamento quindi impossibilitate a garantire il distanziamento fisico. Ma la pandemia è un fattore scatenante che ha messo in risalto le criticità preesistenti.

Il sovraffollamento va ridotto a prescindere delle emergenze. Garantire spazi sufficienti è una questione di diritti fondamentali della persona, di rispetto della sua privacy. E diventa, appunto, anche una questione rilevante da un punto di vista sanitario. Questo aspetto ha infatti giocato un ruolo particolarmente significativo durante la prima devastante ondata della pandemia. Gli spazi ridotti, insieme alle scarse condizioni igieniche all'interno delle strutture, hanno reso difficile il rispetto dei protocolli sanitari, in primis il distanziamento sociale. Così è aumentata esponenzialmente la probabilità di contagio, e il contesto carcerario è risultato non solo non protetto, ma anzi particolarmente esposto al virus.