Su spinta della Giurisprudenza europea, la Consulta interveniva con la pronuncia del 15 aprile u.s. – la n. 97 del 2021 – sancendo l’incompatibilità dell’attuale disciplina che regola l’accesso alle misure premiali per quei soggetti sottoposti all’art. 4 bis ordinamento penitenziario e che si rifiutino di vestire il ruolo di collaboratori di giustizia. Come noto, la mancata collaborazione da parte del detenuto è considerata indicatore di pericolosità sociale con forza di presunzione assoluta, e, in quanto tale, impedisce al Magistrato di Sorveglianza procedente di far accedere il reo a tutta una serie di benefici. Tale impostazione è stata aspramente criticata dalla Corte EDU e, successivamente, anche dalla Consulta, la quale ha ritenuto di non poter offrire soluzioni definitorie immediate, auspicando che fossero invece le Camere ad adottare i dovuti correttivi, nel rispetto del dettato costituzionale europeo e nazionale.

Il punto di maggiore criticità del "nuovo" ergastolo ostativo

Il disegno che esce dalla Commissione Giustizia della Camera va a porsi in netto contrasto con quanto auspicato dalle più alte magistrature: da un lato pare offrire una sorta di formale adesione alle raccomandazioni dei Giudici, garantendo anche ai detenuti ex art. 4 bis o.p. non collaboratori di giustizia di usufruire delle misure premiali, mentre dall’altra va ad inasprirne gravemente i criteri di accesso. Il punto di maggior criticità è rappresentato dalla prova richiesta affinché si giunga ad “escludere con certezza l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali”. Infatti, il disegno intende spostare tale gravoso onere probatorio interamente, o quasi, in capo al detenuto, essendo questo chiamato a fornire allegazioni tali da confermare la completa e certa rescissione dei legami con gruppi criminali. Atteso che perfino per gli stessi organi antimafia, chiamati a fornire le relazioni alla Magistratura di Sorveglianza in ordine ai rapporti tra mafia e detenuto, è spesso difficile se non impossibile rappresentare situazioni fattuali precise, ci si chiede come un soggetto recluso possa fornire una prova che sia connotata dal carattere di “certezza”. Tale spostamento dell’onere probatorio, ci si immagina sin da ora, sarà dunque motivo e causa di numerosi rigetti di accesso alle misure premiali, difficilmente potendo un detenuto fornire prove tanto dirimenti. Pertanto, pur formalmente potendo anche i detenuti ex art. 4 bis o.p. non collaboranti accedere ai benefici in esame, sostanzialmente si ritiene che, salvo casi particolari, l’unica prova a disposizione degli stessi sarà la sola collaborazione con la giustizia, di fatto mantenendo immutato l’attuale quadro normativo.

L'ergastolo ostativo e la teoria della presunzione assoluta

Pur essendo concorde con l’impostazione adottata dalla Commissione Giustizia della Camera (tutti possono accedere ai benefici di cui al capo VI Legge 354/1975 – anche coloro che non collaborano – quindi rendiamone l’accesso più gravoso) le soluzioni da adottare sono da ricercare altrove, salvo incorrere in futuro in sanzioni comminate dalle Istituzioni europee. In particolare, si ritiene che l’impostazione da adottare dovrebbe avere a riguardo il tempo quale criterio utile al fine di soppesare il valore presuntivo che assume la mancata collaborazione in ordine alla valutazione della pericolosità sociale. In altre parole, volendo eliminare quelli che sono gli attuali limiti, in conformità al dettato costituzionale, e volendo superare la teoria della presunzione assoluta, si ritiene che tali apprezzamenti vadano distinti in due fasi cronologiche.

Ergastolo ostativo, le due fasi da tenere in considerazione

La prima, si ipotizza, attinente ai primi dieci anni dalla commissione del fatto, richiederebbe la necessaria collaborazione al fine di godere dei benefici in oggetto. In questa prima fase, temporalmente vicina alla commissione del fatto illecito, infatti, la ricerca forzata del do ut descollabori, pertanto godi delle misure – risulta una politica ancora efficace, che può fornire dei risultati, oltre alla circostanza che è assai più probabile che il soggetto non abbia ancora reciso i legami con i gruppi criminali di cui faceva parte. La seconda fase, che segue ai primi 10 anni, consentirebbe invece un allentamento dei criteri necessari al fine di accedere alle misure per tutte quelle che sono le conseguenze legate alla lontananza dal fatto materiale oggetto di condanna: in primis, la collaborazione risulterà meno efficace e meno necessaria, in secondo luogo, quelli che potevano essere dei legami forti risulteranno con ampia probabilità definitivamente sciolti, non richiedendo più, pertanto, un onere probatorio tanto gravoso come si renderebbe invece necessario per la ipotizzata prima fase. Tale impostazione, si ritiene, andando ad eliminare il c.d. meccanismo del “fine pena mai”, potrebbe soddisfare entrambe le esigenze oggi contrapposte: la tutela della sicurezza pubblica che si sostanzia anche in una feroce lotta alle mafie da un lato e la tutela dei diritti umani, nonché il fine risocializzante della pena ex art. 27 Cost., dall’altro, legando l’intensità dei requisiti di accesso ai benefici ad un criterio cronologico. (*DIRETTORE ISPEG)