Gentile Direttore, Le scrivo perché ho con sorpresa scoperto il mio volto in corrispondenza di un articolo, pubblicato il 17 novembre sul giornale da lei diretto, dal titolo “Eutanasia, se il Parlamento c’è ancora batta un colpo, ma lo faccia presto” a firma di Nello Rossi.

Prima di guardare se fosse stato colto il mio “profilo migliore” o se la “manicure fosse a posto”, sono però andata a leggere i contenuti di quell’articolo a cui implicitamente mi si associava.

Poiché le facce delle persone hanno fatto parte integrante della campagna referendaria per l’Eutanasia Legale, vorrei che alla mia faccia vengano associati altri contenuti, quelli che provengono da me e dalla mia sensibilità giuridica e personale verso il tema del fine vita.

Nell’articolo si legge che “ciò che resterebbe dopo l’abrogazione - la c. d. normativa di risulta - renderebbe estremamente incerto e drammatico l’accertamento della liceità della condotta dell’autore del gesto che recide la vita del consenziente”.

Ciò che ritengo estremamente drammatico è che le nostre vite siano ancora ostaggio di una norma fascista del 1930 che subordina l’autodeterminazione alla funzione collettivistica del bene “vita” conformemente alla ratio dell’incriminazione prevista dall’art. 579 c. p. in tema di omicidio del consenziente.

L’indisponibilità della nostra vita sancita da questa norma oggi rivela tutto il suo anacronismo sia rispetto all’evoluzione medica e tecnologica sia rispetto alla scala di valori riconosciuti dalla nostra Costituzione.

Allora, per rettificare quanto attribuito al comitato promotore che, secondo l’articolo, ritiene questo referendum “un pungolo efficace che costringerebbe il Parlamento ad intervenire all’indomani di una vittoria del sì” vorrei chiarire che il quesito così come formulato non crea vuoti normativi e tutela le persone vulnerabili. Avendo lasciato intatto il secondo comma, si è accordata, infatti, massima tutela ai minori, alle persone incapaci e il cui consenso sia stato estorto.

Relativamente al paventato vuoto di tutela che determinerebbe, all’indomani del referendum, un far west di omicidi del consenziente impuniti ed incontrollati, ricordiamo come nelle codificazioni precedenti al codice Rocco, non esistendo la figura dell’omicidio del consenziente, tutte le condotte di omicidio venivano incriminate ai sensi dell’omicidio doloso.

In uno scenario post- referendario, qualsiasi condotta di omicidio del consenziente, lungi dall’essere tout court archiviata, ricadrebbe nelle maglie del reato di omicidio doloso la cui istruttoria indagherà le eventuali condizioni in cui l’evento è avvenuto e la natura del consenso, il cui accertamento avverrà secondo le indicazioni dettate dall’unica normativa in tema di fine vita, ovvero la legge 219/ 2017. Accertare un consenso valido a scriminare la condotta di omicidio significa anche accertare l’assenza di semplici condizioni di deficienza psichica la cui interpretazione giurisprudenziale copre disturbi anche transitori, tanto che anche oggi, in piena vigenza dell’art. 579 c. p., depressioni temporanee, nevrosi o disturbi psichici di vario genere determinano l’applicazione del reato di omicidio doloso, non certo di omicidio del consenziente. Pur risultando mediaticamente efficace impostare la campagna anti- referendaria sulla politica del terrore, facendo leva sul sentimento di “paura” derivante dall’abrogazione dell’omicidio del consenziente, ritengo utile riportare il dibattito sull’intervento referendario nell’alveo della ragionevolezza giuridica e dell’opportunità di politica criminale.

La previsione di un reato che sanzioni qualsiasi condotta di omicidio del consenziente oggi rende di fatto illecita qualsiasi pratica eutanasica attiva, determinando un’evidente disparità di trattamento rispetto a malati che possono legittimamente accedere all’interruzione delle terapie previa sedazione palliativa profonda ( l. 2019/ 2017) e alla morte medicalmente assistita tramite autosomministrazione del farmaco letale ( Corte costituzionale 242/ 2019).

Relativamente al testo di legge oggi in discussione in Parlamento, occorre chiarire che questo non individua, come si legge nell’articolo, i requisiti di accesso alla morte volontaria. Questi requisiti sono stati già individuati dalla Corte costituzionale più di due anni fa proprio in occasione della sentenza Cappato/ Dj- Fabo.

E se il Parlamento ancora non riesce ad accordarsi su un testo base come questo che si limita a “copiare in bella” previsioni già aventi forza di legge, il referendum Eutanasia Legale è la nostra unica speranza di conquistare il diritto ad essere liberi fino alla fine.

* Avvocato, dottore di ricerca in Diritto penale, membro di giunta dell’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica