Spiace non potere condividere i dati e le considerazioni contenuti nel rassicurante articolo pubblicato il 29 ottobre 2021 sul giornale a firma del dottor Pier Camillo Davigo, per le seguenti ragioni.

1. In primo luogo, per contestare il generale compiacimento palesato dal dottor Davigo sull’attuale stato della Magistratura, basta rammentare che, secondo il rapporto 2020 della Commissione europea per l'efficacia della giustizia ( CepeJ) da lui citato, su ventisei Paesi europei la giustizia civile italiana è censita al penultimo posto quanto a procedimenti pendenti ed è stata la più lenta nel 2018.

2. Inoltre Davigo ha esaltato, con la laboriosità e la correttezza dei giudici italiani, anche l’efficacia del sistema disciplinare che li riguarda. Qui il dato statistico è importante. Con riferimento al periodo 2012- 2018 ( sette anni) mediamente il Procuratore Generale presso la Suprema Corte ha ogni anno archiviato n. 1264 notizie disciplinari ed esercitato n. 116 azioni disciplinari. Nel 2020 soltanto in 24 casi ( pari al 21,9% di tutte le 114 incolpazioni) l’azione disciplinare si è conclusa con la condanna dei magistrati inquisiti. L’effettiva portata di tali archiviazioni non si comprende se non si tiene conto di due circostanze, sfuggite al dottor Davigo. In primo luogo, il Procuratore generale ha il dovere di agire disciplinarmente, ma le sue archiviazioni passano al vaglio ( non del Consiglio Superiore della Magistratura, ma) soltanto del ministro della Giustizia, il quale ha la facoltà, ma non il dovere, di opporsi ( art. 107, 2° Cost.). Consegue che, a differenza di quanto avviene nel processo penale, il Pg astrattamente ha il potere, giuridicamente insindacabile, di ‘ insabbiare’ qualunque notizia disciplinare con il tacito consenso del ministro: e, come si è osservato, si tratta mediamente di 1264 archiviazioni annue.

In secondo luogo, e come se non bastasse, con proprio editto n. 44 del 2019 il Pg ha stabilito autonomamente che, a differenza di quella penale (art. 116 c. p. p.), l’archiviazione disciplinare non può essere comunicata al cittadino (o all’avvocato) che ha segnalato l’abuso disciplinare del magistrato, riservandosi il potere di interdirne la conoscenza anche al magistrato indagato, all’Anm e perfino al Csm. Non è così in altri più trasparenti ordinamenti giuridici, ma anche in altri settori del nostro. Infatti, nel procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati e dei giudici amministrativi, al cittadino denunciante è sempre comunicato integralmente il provvedimento di archiviazione. Le 1264 archiviazioni annue emesse mediamente dal Pg nel settennio 2012- 2018 costituiscono dunque un absurdissimum «buco nero».

3. Ma stupisce ancor di più che il dottor Davigo opponga che talune proposte di riforma del sistema disciplinare insidiano l’indipendenza dei magistrati, senza proporne alcuna, come se lo scandalo delle Toghe Sporche non fosse sopravvenuto. Eppure, avendo inizialmente partecipato al giudizio disciplinare nei confronti del dottor Palamara, nessuno meglio di lui dovrebbe sapere che quella indipendenza molti tra i magistrati più impegnati in sede associativa hanno tradito, attuando da anni il sistema clientelare e spartitorio. Il dottor Luca Palamara ha rivendicato – e rivendica - di avere ‘ gestito’, anche quale membro togato del Csm, le ‘ raccomandazioni’ con cui tanti magistrati ordinari imploravano ( e assai spesso) ottenevano promozioni e trasferimenti. Pubblicamente – e in sede giudiziaria - egli ha proclamato di avere ‘ mediato’ tra le correnti dell’Anm, con i membri laici del Csm e con i partiti politici; che si è fatto sempre così e così è giusto che sia, anche se – come non teme di ammettere - il suo ‘ sistema’ pregiudicava i magistrati più meritevoli. Ebbene dopo due anni, radiato dalla magistratura e dall’Anm il «sommo sensale» ( ma soltanto per la cospirazione consumata nella «notte della magistratura» ), egli e i magistrati da lui ‘ raccomandati’, istigatori e utilizzatori finali dei gravi abusi d’ufficio perpetrati, non sono stati sanzionati né in sede disciplinare e associativa né penalmente!

È questa l’indipendenza che sta a cuore del dottor Davigo? Sembra esaustiva sul tema la delibera approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura il 13 gennaio 2021 su una pratica avviata per incompatibilità ambientale o funzionale. Su di essa ha riferito il Consigliere Di Matteo, affermando testualmente che: «dall'analisi della messaggistica WhatsApp e di conversazioni intercorse fra il dottor Liguori [nr. Procuratore della Repubblica di Terni] e il dottor Palamara, emerge l'esistenza di un rapporto particolarmente confidenziale tra i due, tale da consentire al dottor Liguori di manifestare in un primo momento il proprio disappunto per la proposta di nomina del dottor Carpino quale Presidente di sezione del Tribunale di Cosenza effettuata dalla Quinta Commissione» ; - «nel momento in cui si ebbe notizia della proposta della Quinta Commissione, il dottor Liguori si lamentava con il dottor Palamara dicendo ' così non va' e sottolineando anche che quella scelta avrebbe comportato per il gruppo di riferimento una perdita di almeno 25 voti su 39 nel circondario di Cosenza»; sull'altra concorrente, la dottoressa Lucente, il dottor Palamara comunicava al dottor Liguori il raggiungimento di un accordo con la componente togata dei consiglieri in quota ad altro gruppo associativo, in base al quale la dottoressa Lucente sarebbe stata proposta su un altro posto vacante di Presidente di sezione del Tribunale di Cosenza» ; - «le conversazioni sono state oggetto di pubblicazione sulla testata La Verità ».

Il Plenum del Csm ha disposto l’archiviazione della pratica perché «La propalazione di conversazioni provenienti da un magistrato che lavora in Umbria sulle proposte di nomina di un posto semidirettivo in Calabria non appare determinare, anche in astratto, un appannamento al corretto esercizio della funzione di Procuratore della Repubblica di Terni». Il dottor Davigo, e forse anche il lettore, potrà convenire sul fatto che: - l’indipendenza e l’imparzialità – al pari della correttezza disciplinare - sono attributi personali del magistrato e, al pari della sua reputazione, non hanno perciò confini territoriali; dovunque residenti, gli Utenti finali del servizio Giustizia non possono confidare nell’imparzialità e nella correttezza di un P. R., se apprendono dal giornale che egli abbia illegittimamente patrocinato la nomina dell’amicus, in danno di altro candidato non raccomandato ( il dottor Nessuno), ad un ufficio giudiziario messo a concorso, ovunque esso sia ubicato; - ai sensi della Circolare deliberata dal Csm il 26 luglio 2017, il Plenum avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Procuratore Generale, avendo ravvisato la violazione disciplinare di cui all’art. 2, 1° lett. d) del D. lgs. n. 109 del 2006; - nessuno dei ventitré pubblici ufficiali che hanno approvato la delibera ha rilevato che i fatti esaminati potevano integrare il reato di abuso aggravato d’ufficio ( artt. 110 e 323, 1° e 2° c. p.), sicché avevano l’obbligo di farne denuncia all’Autorità giudiziaria: non è dato comprendere perché soltanto gli illeciti accordi per l’assegnazione di talune cariche pubbliche ( tipicamente quelle universitarie) sono sanzionati penalmente... proprio dai magistrati!

4. In conclusione, il controllo sulla magistratura ordinaria è fortemente inadeguato se consente la segretazione delle archiviazioni disciplinari, pertanto rimesse alla incontrollabile discrezione del Pg, e se è capace di produrre una deliberazione liberatoria come quella adottata dal Csm il 13 gennaio 2021. A differenza dello scandalo di Mani Pulite, quello delle Toghe Sporche, invece di provocare l’epurazione, è stato fin qui sopito e assorbito. La colonna vertebrale dello Stato, cioè la Magistratura, è stata ritenuta troppo importante per soccombere alla propria domestica scelleratezza ( too big to fail: troppo grande per crollare). In questo senso quello proclamato da Palamara sarà destinato a perpetuarsi come vivente e vincente ‘ Sistema’, se quanto prima non venga radicalmente riformato, ovviamente nel pieno rispetto dell’indipendenza della Magistratura.