Si avvicina la scadenza del 2 novembre per la presentazione delle domande dei professionisti, inclusi gli avvocati, alle rispettive casse previdenziali, per beneficare dell’esonero contributivo, previsto dall’articolo 1, comma 20, della legge 178/2020 (legge di Bilancio per il 2021), integrato poi dall’artiicolo 3 del Dl 41/2021 (decreto Sostegni). Gli avvocati possono, dal 5 agosto 2021, presentare on line la domanda di esonero parziale dei contributi previdenziali dovuti per il 2021, con le modalità indicate dal Dm del 17 maggio 2021, n. 82 (pubblicato il 28 luglio 2021), la cui scheda di presentazione è stata modificata pochi giorni fa (il 21 ottobre) dalla Cassa forense. Infatti, l’Ufficio legislativo del ministero del Lavoro ha fornito, con una nota del 18 ottobre 2021, indicazioni specifiche su alcuni aspetti dell’esonero parziale dei contributi previdenziali, rispondendo in questo modo a delle richieste di chiarimento dell’Adepp, l’associazione che unisce una ventina di casse previdenziali.

Le precisazioni del ministero del Lavoro stabiliscono che:

  • l’esonero deve essere concesso unicamente per i mesi privi di altra copertura previdenziale;
  • per i professionisti iscritti, oltre che alla propria cassa previdenziale, anche alle gestioni dell’Inps o di altre casse, l’importo spettante dovrà essere riproporzionato in ragione dei mesi di iscrizione non coincidenti;
  • per chi ha iniziato l’attività nel corso del 2019, e conseguentemente, per lo stesso anno, ha svolto l’attività per un periodo inferiore a 12 mesi, la verifica del calo di fatturato nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 dovrà avvenire sulla base dell’importo medio mensile relativo ai soli mesi di attività delle due annualità;
  • il contributo di maternità, considerata la sua natura obbligatoria e la mancanza di una espressa esclusione normativa, rientra tra i contributi oggetto di possibile esonero.
La Cassa forense, da parte sua, ricorda che nel caso in cui la procedura automatizzata riscontri delle irregolarità contributive a carico dell’avvocato, queste verranno evidenziate in tempo reale, indicando l’importo dei contributi ancora dovuti, nonché le specifiche modalità di versamento, che dovrà essere effettuato entro la stessa scadenza della domanda stessa, quindi entro e non oltre il 2 novembre 2021. D’altronde, come ricorda il sito della Cassa degli avvocati, il requisito della regolarità contributiva deve sussistere entro il 2 novembre 2021, così come disposto dall’articolo 47-bis del Dl 73/2021, convertito con la legge 106/2021, e pertanto, per essere ammessi al beneficio dell’esonero (il cui importo massimo è 3.000 euro), l’eventuale debito prospettato dalla procedura in sede di presentazione della domanda non potrà essere oggetto di rateazione.

Si ricorda che altre condizioni per poter usufruire dell’esonero contributivo sono:

  • di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolare di contratto di lavoro subordinato;
  • di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolari di pensione diretta;
  • di non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • di aver conseguito nell’anno di imposta 2019 un reddito professionale non superiore a 50.000 euro;
  • di aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.