Green pass e avvocati: cosa cambierà dunque da venerdì 15 ottobre? Se tutto sembra essere chiaro per l'accesso ai Tribunali, molti dubbi sorgono in merito agli studi legali. Infatti, la norma (Decreto legge 21 settembre 2021) è molto chiara nello stabilire che sono obbligati ad esibire il green pass per accedere agli  uffici giudiziari "i  magistrati ordinari,  amministrativi, contabili e militari, i componenti delle  commissioni tributarie", mentre sono esclusi "gli avvocati e gli altri difensori,  i consulenti, i periti e gli altri ausiliari  del  magistrato  estranei alle amministrazioni della giustizia, i  testimoni  e  le  parti  del processo". Tuttavia molte domande sorgono in merito all'interpretazione dell'articolo 3 del decreto (Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato) che va a normare il comportamento da assumere negli studi professionali. Per questo il Consiglio Nazionale Forense ha stilato delle linee guida in cui si cerca di rispondere a tutti i quesiti che in questi giorni si stanno ponendo gli avvocati, partendo però dalla presa d'atto che "le disposizioni introdotte sono formulate (volutamente) in maniera del tutto generica, senza alcuna distinzione tra artigiani, professionisti, piccole, medie e grandi imprese". Il punto fermo è che è previsto l'obbligo di green pass per accedere anche ai luoghi di lavoro del settore privato non solo per i lavoratori dipendenti, ma altresì per «tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni»". In tale contesto "gli avvocati sono perciò considerati alla stregua di tutti i lavoratori del settore privato". Pertanto quali sono gli obblighi da adottare in uno studio legale? Tre sono gli scenari contemplati.

Il primo

Devono avere il certificato verde i dipendenti (segretarie e segretari) e i collaboratori (o soggetti assimilati, considerata l'ampia formulazione della norma), tra i quali sembrerebbero ricompresi anche i praticanti, i quali svolgono l’attività lavorativa presso lo studio professionale. Chi deve controllare? O il titolare dello studio o un soggetto incaricato dell'accertamento delle violazioni degli obblighi.

Secondo scenario

L'obbligo di green pass sembrerebbe ravvisabile anche con riferimento ai colleghi dello studio professionale (studi associati, associazioni e società tra professionisti, colleghi con i quali si condivide l'uso di alcuni locali), "sebbene non ci si possa esimere - scrive il Cnf -  dal rilevare talune criticità: in primo luogo, si tratta di liberi professionisti, autonomi ed indipendenti, per cui non risulta possibile individuare un datore di lavoro"; ma potrebbe verificarsi l'ipotesi che in uno studio di tre associati, i due con il green pass potranno vietare l'accesso al collega sprovvisto. In secondo luogo, "potrebbe verificarsi una situazione paradossale qualora al professionista venga impedito l’accesso al proprio studio, perché privo di green pass, e negata la possibilità di accedere ai fascicoli dei propri clienti, non essendo comunque stato introdotto un obbligo di vaccinazione o di possesso del certificato verde tout court".

Terzo scenario

Un avvocato che non ha dipendenti e che è a studio da solo dovrebbe essere obbligato ad averlo. Ma se lo studio legale è domiciliato presso la sua abitazione? E cosa accade per gli incontri con il cliente, situazione che per il Cnf rappresenta una " ulteriore ipotesi, fonte di dubbi interpretativi"?  Se al professionista è richiesto il possesso della certificazione, "il medesimo obbligo non grava sul cliente, che potrà accedere ai locali senza alcuna certificazione. Non risulta disciplinato, inoltre, il controllo del rispetto delle disposizioni, in quanto il provvedimento non sembra prevedere in capo al cliente l'onere di verificare il rispetto delle disposizioni, non essendo ovviamente possibile considerare il cliente quale “datore di lavoro” del libero professionista". Per quanto concerne le sanzioni:  è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 400 ai 1.000 euro, nelle ipotesi di mancata verifica del rispetto delle prescrizioni e mancata adozione di misure organizzative nel termine indicato. La sanzione risulta più severa (da 600 ai 1.500 euro ) qualora il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass.