Si stanno scaldando i motori di Parlamento, Governo e associazioni professionali, come il Cnf e il Cndcec, sul tema della gestione della crisi di impresa. D’altronde non è da escludere che con il rientro nella normalità, grazie alla vaccinazione, non siano pochi gli operatori economici che si ritrovino in difficoltà per effetto della crisi del Covid- 19, visto anche che stanno cessando molte misure di supporto previste dai numerosi decreti Ristori e Sostegni.

E’ quindi naturale che si susseguano incontri e dibattiti, dentro e fuori delle istituzioni, come quello in corso da ieri a Mantova, “La Crisi e la ripartenza”, presso il Teatro Sociale, i cui lavori si sono conclusi ieri. Il convegno punta ad illustrare e commentare le diverse soluzioni alla crisi di impresa, che sono state introdotte o modificate dal recente D. L. 118/ 2021, di cui in questi giorni si sta discutendo in Senato la legge di conversione (AS 2371).

A Mantova accademici, magistrati e professionisti si sono scambiati opinioni e considerazioni su procedure come la convenzione di moratoria (attualmente disciplinata dal nuovo art. 182- opties della legge fallimentare), gli accordi di ristrutturazione dei debiti (di cui oggi esistono 4 versioni), il concordato preventivo, ed in particolare della versione che prevede la continuità aziendale.

A rappresentare la categoria degli avvocati in questo evento ci sono Chiara Messora, presidente dell’ordine degli avvocati di Mantova, e Manuel Virgintino, consigliere del Cnf e coordinatore della commissione procedure concorsuali: “In questo convegno è stato riconosciuto che con il D. L. 118/ 2021 si è avviato un cambiamento culturale in materia di gestione delle crisi di impresa – sottolinea Virgintino – passando da un approccio procedurale ad uno negoziale, ed in questo ambito non può che venire rafforzato il ruolo dell’avvocato, che tipicamente aiuta le parti a trovare soluzioni compromissorie alle problematiche, in questo caso debitorie”.

Il giudizio degli avvocati è quindi positivo sul D. L. 118/ 2021, ma questo non ha impedito di proporre 3 emendamenti, messi a punto dall’ufficio studi del Cnf (in parte anticipati da Il Dubbio nel numero del 23 settembre scorso), che sono stati trasmessi ai senatori della Commissione Giustizia, alcuni dei quali hanno provveduto a depositarli integralmente (Balboni, Caliendo, Cirinnà, Cucca, Dal Mas, Giacobbe, Mirabelli, Piarulli, Rossomando), o solo in parte (Conzatti, Pellegrini, Pepe, Pillo, Richetti, Urraro).

Il primo degli emendamenti proposto dal Cnf riguarda l’eliminazione della condizione di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa, che nella versione iniziale dell’art. 3 del D. L. 118/ 2021 era richiesta agli avvocati per essere nominati esperti per la procedura di Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. Questa richiesta di modifica è stata recepita da diversi emendamenti proposti dai senatori sopra citati ( 3.7, 3.8, 3.25 – 3.30).

Anche il secondo emendamento del Cnf, che richiedeva il riconoscimento della validità della formazione acquisita dagli avvocati sulla base dei D. M. 202/ 2014, e 144/ 2014 ( necessaria per lo svolgimento del ruolo dell’esperto), è stato sottoscritto da più senatori ( 3.33 – 3.37). Infine, il terzo emendamento indicato dal Cnf, finalizzato a far partecipare alla Commissione della Camera di Commercio che nomina gli esperti, anche i rappresentanti degli ordini professionali interessati, ha trovato riscontro in diversi emendamenti presentati ( 3.46 – 3.51).

“Il secondo emendamento, quello sulla formazione, è molto importante – chiosa il consigliere del Cnf Virgintino – in quanto, se è vero che il programma formativo per la figura dell’esperto, delineato dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre, è ineccepibile, esso inevitabilmente interseca la questione delle specializzazioni dell’avvocatura, ed è ragionevole attendersi che il legislatore consenta un corretto coordinamento tra i diversi percorsi formativi, ossia quello dell’esperto previsto dal D. L. 118, e quello dell’avvocato specializzato nella crisi di impresa”.

In effetti il Ministero della Giustizia ha emanato lo scorso 28 settembre il Decreto dirigenziale sulla Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, nel quale si illustrano:

1) l’impostazione del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento dell’impresa in crisi, disponibile online;

2) la check- list per la redazione del piano di risanamento, che è il documento centrale della procedura di Composizione negoziata, e per l’analisi della sua coerenza;

3) il protocollo di conduzione della Composizione negoziata;

4) gli argomenti che devono essere oggetto del percorso formativo per gli esperti che devono assistere le imprese in crisi nella procedura della Composizione negoziata;

5) l’impostazione della piattaforma digitale, che costituisce il canale per effettuare i test per la fattibilità del risanamento, presentare la domanda di nomina dell’esperto da parte dell’imprenditore in difficoltà, caricare i documenti via via richiesti dalla procedura;

6) le indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate dalla Composizione negoziata;

7) i contenuti dell’istanza per l’avvio della procedura della Composizione negoziata;

8) la dichiarazione di accettazione della nomina di esperto.