Niente green pass obbligatorio per gli avvocati negli uffici giudiziari. A differenza dei dipendenti e degli autonomi del settore pubblico e privato che, dal 15 ottobre al 31 dicembre, per accedere ai luoghi di lavoro dovranno avere il certificato verde, il nuovo decreto del Governo fa una eccezione per i legali. Guardiamo nel dettaglio. Il decreto, infatti, introduce  una norma ad hoc all'articolo 2 "Impiego delle certificazioni verdi negli uffici giudiziari" che determina le modalità di accesso nei tribunali: il green pass dovranno averlo i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e onorari, gli Avvocati e i Procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie. La norma non varrà però per i legali autonomi: le disposizioni, dice il decreto al comma 8, «non si applicano agli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, testimoni e parti del processo». Comma speciale per i magistrati onorari: obbligo di green pass anche per loro. La violazione comporta la sospensione dell’incarico onorario fino a quando il magistrato onorario non esibisce la certificazione. La sospensione è disposta dal CSM. Il protrarsi dell’assenza in conseguenza della carenza o della mancata esibizione della certificazione oltre il termine di trenta giorni comporta la revoca dall’incarico.Chi sorveglierà? «I responsabili della sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati».