Il sito dell’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una pagina web che ricorda l’opportunità, introdotta dal decreto Sostegni-bis (art. 32, D.L. 73/2021), di ottenere un credito di imposta relativo alle spese per la sanificazione degli ambienti, l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, così come di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, nonché l’effettuazione di tamponi per il Covid-19. Il credito è ottenibile solo in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, e quindi gli studi legali hanno in realtà a disposizione solo pochissime per documentare i costi coperti dal provvedimento. Sulla misura era intervenuta una disposizione del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 luglio scorso, con la quale erano stati stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito di imposta. Il provvedimento è disponibile, insieme al modello per la comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, e alle istruzioni per la sua compilazione,  alla pagina web https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/provvedimento-del-15-luglio-2021. Con il provvedimento sono stati precisati in primo luogo i contribuenti interessati, che sono coloro che esercitano attività d’impresa, arti e professioni, oltre agli enti non commerciali (inclusi quelli del Terzo settore), nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’art. 13-quater, comma 4, del D.L. 34/2019). In secondo luogo è stato ribadito che il credito di imposta è pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per i beni e servizi sopra ricordati. In ogni caso, il credito di imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro. In terzo luogo è stato stabilito che la comunicazione, da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, può essere presentata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, sia direttamente dal professionista interessato, sia da un intermediario (per esempio un commercialista o un caf), il quale si avvarrà dei canali telematici con l’Agenzia delle entrate, o di uno specifico servizio web, che sarà disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Con tutta probabilità prima del 4 ottobre sarà attivato nel sito dell’Agenzia delle Entrate un link per l’invio della domanda diretta da parte dei contribuenti interessati. Se le richieste superano il plafond disponibile (200 milioni di euro per il 2021), l’Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. In questo caso, l’ammontare massimo del credito di imposta fruibile sarà pari al credito richiesto, moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro il 12 novembre 2021. Il credito di imposta potrà essere utilizzato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa (2021), sia in compensazione, tramite il modello F24, presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.