È’ attivo da luglio sul sito dell’Inps il servizio online per la presentazione della domanda di Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (Iscro), prevista dalla legge di bilancio 2021 (legge 178/2020, art. 1, commi 386-400), rivolta agli iscritti alla Gestione separata dell’Inps, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo. La misura di sostegno è stata definita e chiarita dalla circolare dell’Inps del 30 giugno 2021, n. 94, che consiste nell’erogazione di una indennità mensile per 6 mesi, di un valore compreso tra i 250 euro e gli 800 euro, a seconda dei requisiti posseduti dal richiedente, che può aver luogo tra il 2021 e il 2023.La domanda va presentata all'Inps entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni sopra indicati. L’iniziativa può essere di interesse per quei collaboratori degli studi legali, che operano come lavoratori autonomi, e sono iscritti per il momento alla Gestione separata dell’Inps (o che intendono iscriversi). In effetti la circolare precisa che “l’indennità Iscro, ... è destinata ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata ..., che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni”. Più precisamente, l’indennità è riconosciuta a quei lavoratori che rispondono congiuntamente ai seguenti requisiti:
  • essere iscritti alla Gestione separata (per cui si può prima iscriversi a questa gestione, e poi fare domanda);
  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto, e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;
  • avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni anteriori all'anno precedente alla presentazione della domanda;
  • avere dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolari di partita Iva attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
Relativamente al requisito del reddito, la circolare dell’Inps spiega in primo luogo che va considerato il solo reddito da svolgimento dell’attività lavorativa, e in secondo luogo, per quanto concerne il requisito che il reddito inferiore al 50% a quello della media degli ultimi 3 anni, che se la domanda di indennità Iscro è presentata nel 2021, il reddito da lavoro autonomo da considerare è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2020, e che il confronto va effettuato facendo la media dei redditi del 2017, 2018, e 2019.La misura dell’indennità è pari al 25% dell'ultimo reddito semestrale da lavoro autonomo certificato dall'Agenzia delle Entrate. Ad esempio, a fronte dell’ultimo reddito annuo certificato pari a 6.000 euro, lo stesso verrà diviso per due (€ 6.000/2 = € 3.000) e successivamente moltiplicato per il 25% (€ 3.000 x 25% = € 750), determinando così l’importo mensile della prestazione Iscro, che in questo caso è pari a 750 euro. In ogni caso l’Iscro non potrà essere inferiore a 250 euro mensili, e non superiore a 800 euro.L’indennità è erogata solo per 6 mensilità, ed è ammessa una sola volta nel triennio 2021-2023. Essa spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, ed inoltre, non comporta accredito di contribuzione figurativa, oltre a non concorrere alla formazione del reddito.La domanda per l’accesso all’indennità Iscro può essere effettuata solo tramite la relativa applicazione presente nel portale dell’Inps. La gestione dell’istruttoria delle domande Iscro avverrà in modo completamente automatizzato, utilizzando i dati reddituali dichiarati in fase della domanda, salvo, come anticipato, che gli stessi non siano già a disposizione dell’Inps.