Il ministero della Giustizia ha reso noti alcuni chiarimenti relativi alla seconda prova orale dellesame di avvocato validi per la sessione 2020 «nellottica di orientare in modo uniforme le determinazioni territoriali». Per la seconda prova la norma indica che la commissione esaminatrice competente sarà quella istituita presso la Corte di appello in cui è iscritto laspirante avvocato. Il candidato, pertanto, verrà esaminato da una commissione diversa rispetto a quella presso la quale ha sostenuto la prima prova orale. Da quanto comunicato da via Arenula, questa modalità della prova, nonostante «qualche possibile deroga», sarà la stessa che ha contraddistinto lesame orale degli anni passati. Per quanto riguarda la tempistica della seconda prova è sempre il Dipartimento per gli affari di Giustizia a fornire ulteriori precisazioni. Tra le due prove orali del nuovo esame di abilitazione deve decorrere sempre un intervallo non inferiore a trenta giorni. Al tempo stesso, «ragioni logico-organizzative impongono che le attività relative alla seconda prova, presso una determinata Corte di appello, non inizino prima che tutti i candidati iscritti presso la stessa Corte di appello abbiano terminato la prima prova orale». Un modo per consentire lo svolgimento degli esami senza sfasatura tra le commissioni della prima prova e quelle della seconda nelle diverse Corti di appello abbinate tra loro. Altro aspetto di non poco conto è la forma mista del doppio orale dellesame. È sempre il ministero a chiarire questo aspetto. «Mentre è scritto nella nota di via Arenula per quanto riguarda la prima prova lo svolgimento dellesame da remoto era sostanzialmente imposto dal peculiare meccanismo della prova, per la seconda prova orale, essendo i candidati esaminati da commissioni istituite presso la stessa Corte di appello, le modalità dellesame tornano ad essere quelle tradizionali in presenza». Senza escludere che, in riferimento allevolversi dellemergenza sanitaria, può essere autorizzata dal presidente della commissione lo svolgimento della prova da remoto. Secondo Claudia Majolo dellUpa (Unione praticanti avvocati), «i chiarimenti forniti in merito allo svolgimento della seconda prova orale hanno finalmente definito in modo tombale le questioni che più preoccupavano i praticanti, vale a dire il fatto che, salvo casi eccezionali, le seconde prove potranno iniziare al termine delle prime, previo rispetto dei termini dilatori di legge».