Un triplo errore. Ogni fase della gestione del fascicolo della tragedia della funivia del Mottarone, secondo la settima Commissione del Csm, sarebbe stato sbagliato. Al punto da proporre al plenum di “bocciare” tutti e tre i decreti presidenziali che hanno scandito l’assegnazione e lo “scippo” del fascicolo al gip Donatella Banci Buonamici.

Atto, quest'ultimo, determinato dal decreto numero 5 del 7 giugno scorso, giorno in cui la giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta di incidente probatorio. Il presidente del Tribunale, Luigi Maria Montefusco, aveva sancito, nel suo ultimo provvedimento, la legittimità dell’assegnazione del fascicolo a Banci Buonamici per la richiesta di convalida di fermo del 27 maggio (assegnazione invece contestata dalla Commissione), ritenendo invece non giustificata la prorogatio delle sue funzioni in merito alla richiesta di incidente probatorio del 3 giugno. Secondo Montefusco, Banci Buonamici sarebbe dovuta decadere automaticamente per gli atti successivi, in quanto la sua assegnazione «non sarebbe stata conforme alle tabelle ed ai criteri di sostituzione dei giudici impediti ivi previsti». Secondo la settima Commissione, però, «con il provvedimento del 27.5.2021, pur facendosi riferimento al fatto che la dottoressa Banci ha in via di fatto esercitato le funzioni gip in caso di concomitante impegno della dottoressa Palomba (altra giudice del tribunale, ndr), non viene disposta una supplenza in relazione ad un singolo atto, ma l’assegnazione del procedimento alla dottoressa Banci». Il provvedimento di supplenza, adottato in deroga alle tabelle, spiegano i consiglieri, «deve contenere l’indicazione, tra l’altro, del “termine di durata della sostituzione, nell’osservanza delle direttive fissate nell’articolo 28” nonché delle “attività svolte dal supplente, con riguardo alla loro eventuale limitazione a determinate attività o udienze o processi e, nei casi di supplenza a tempo parziale, i giorni della settimana nei quali il supplente svolgerà i compiti del magistrato sostituito”».

Ma nel provvedimento con il quale il fascicolo è finito in mano a Banci Buonamici non c’è alcun riferimento «all’eventuale limitazione a determinate attività e pertanto, anche ove ricorresse un’ipotesi di supplenza in relazione allo svolgimento della convalida, ciò non avrebbe affatto di per sé comportato, come erroneamente assunto nel provvedimento in esame, una limitazione della supplenza al solo singolo atto». Il provvedimento del presidente del Tribunale risulta in contrasto tanto con il provvedimento del primo febbraio scorso, che prevedeva l’assegnazione definitiva dei procedimenti sopravvenuti durante l’esonero di Ceriotti, tanto, in assenza di qualsiasi motivazione, con il principio di concentrazione, «del quale la legge, la circolare sulla formazione delle tabelle 2020/2022 e le tabelle del Tribunale di Verbania impongono, ove possibile, di tenere conto».

E fermo restando il potere sostitutivo del presidente del Tribunale, da esercitare in caso di violazione dei criteri tabellari, ciò che conta è «la congruità della motivazione» alla base dell’esercizio di tale potere. Nel caso specifico, secondo i consiglieri del Csm, la motivazione sarebbe «insussistente». Montefusco, infatti, avrebbe dovuto dare adeguatamente conto dei motivi per cui tale potere è stato esercitato, in particolare, solo in uno specifico procedimento e non anche negli altri procedimenti assegnati ad altri giudici in forza del decreto di riorganizzazione di febbraio, che tentava di porre un argine alla situazione di grave sofferenza degli uffici. Il tutto nonostante la richiesta di incidente probatorio fosse stata già depositata «e preliminarmente esaminata dalla Presidente di Sezione (anche in un confronto, seppur in termini generali, proprio con il Presidente del Tribunale, che ha poi riassegnato il procedimento, di particolare complessità, ad un giudice che, al momento del deposito della richiesta, era in congedo ordinario)».