Si avvicina al traguardo della prima lettura l’AC 3179, “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”, noto come nuova disciplina sull’equo compenso. È infatti disponibile dal 7 luglio la versione modificata del testo, a seguito dell’approvazione degli emendamenti decisi dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. Una prima modifica riguarda i destinatari del provvedimento, con l’eliminazione del riferimento all’appartenenza al mondo del lavoro autonomo (che è l’oggetto del rinvio all’art. 1 della legge 81/2017, ora cassato), fermo restando l’iscrizione a ordini e collegi, e l’aggiunta del riferimento ai professionisti non organizzati in ordini e collegi, indicati nell’art. 1, comma 2, della legge 4/2013 (prestatori di servizi o di opere a favore di terzi, con esclusione dei mestieri artigianali, commerciali e  di  pubblico esercizio), per i quali si prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dello Sviluppo economico per la definizione dei compensi minimi. Una seconda modifica riguarda l’ambito di applicazione della disciplina dell’equo compenso, con la quale si specifica che sono soggetti a tale normativa i rapporti professionali che hanno per oggetto la prestazione di opera intellettuale, il cui contratto è disciplinato dagli artt. 2230 e seguenti del codice civile. Inoltre si riduce da 60 a 50 il numero di dipendenti (fermo restando l’alternativo parametro di 10 milioni di fatturato) delle imprese che, facendo ricorso a professionisti, sono soggetti a questa normativa sull’equo compenso. Viene poi meno la specificazione che le clausole degli accordi devono essere unilateralmente predisposte, per cui la tutela dei professionisti per quanto riguarda l’equità dei compensi e delle condizioni di svolgimento della prestazione è vigente anche in caso di clausole concordate con il committente. Importante è poi l’estensione della disciplina alle Società a partecipazione pubblica, dimenticate nella versione originale del testo, in cui si faceva riferimento solo ai committenti Pubbliche amministrazioni. Altra importante modifica prodotta dai lavori della Commissione Giustizia della Camera, suggerita dai pareri di altre commissioni parlamentari, è il venir meno della modifica all’art. 2233 c.c., i cui commi aggiunti diventano ora l’articolato di un nuovo art. 3, intitolato “Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo”. Si ribadisce quindi che “sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d’opera”. Le clausole precedentemente considerate vessatorie (es. facoltà di modificare unilateralmente il contratto, prestazioni aggiuntive gratuite) diventano ora nulle, e a queste si aggiunge quella che prevede un obbligo di acquisto dal cliente di servizi o beni. Va poi sottolineata l’ulteriore nuova specificazione secondo la quale la nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto. La quarta modifica operata dalla Commissione Giustizia consiste nell’inserimento di una nuova disposizione, (art. 4, Indennizzo in favore del professionista), che attribuisce al giudice il compito di rideterminare il compenso dovuto al professionista, quando è adito per accertare il carattere non equo del compenso pattuito, ai sensi di questa nuova disciplina sull’equo compenso. In caso di condanna, il committente dovrà pagare la differenza tra quanto pattuito inizialmente e la misura del compenso decisa dal Tribunale, ed inoltre può essere condannato a versare un indennizzo, che può raggiungere il doppio di quella differenza, circostanza che può rappresentare un importante deterrente per i committenti. Relativamente alla disciplina dell’equo compenso, che è ora l’art. 5, si elimina la disposizione che in precedenza disciplinava l’intervento del giudice (ora oggetto di un articolo autonomo, il 4, sopra ricordato), e si aggiungono ulteriori commi che prevedono la necessità di aggiornare ogni 2 anni i parametri, e la possibilità per i Consigli nazionali di rivolgersi all’autorità giudiziaria qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso. È particolarmente interessante l’ultimo comma inserito (il 5), che preconizza la possibilità di sanzioni per quei professionisti che accettano un compenso iniquo, o che non avvertono il cliente dell’iniquità delle clausole concordate. Un’altra nuova norma riguarda la presunzione di equità, prevista dal nuovo art. 6, che si ha quando i committenti, che rientrano nel campo di applicazione di questa nuova disciplina, concordano con i Consigli nazionali dei modelli standard di convenzione, i cui compensi si considerano equi, fino a prova contraria. Rimangono sostanzialmente identiche le disposizioni sul parere di congruità (ora art. 7, ed in precedenza 5), prescrizione (art. 8, ex 6), azione di classe (art. 9, ex 7), Osservatorio (art. 10, ex 8), sebbene per quest’ultimo è ora statuito l’obbligo di presentare una relazione annuale in Parlamento.