Spese anticipate in nome e per conto del cliente  I rimborsi spese documentati, sostenuti in nome e per conto del cliente, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo, non sono quindi componenti positivi e non sono assoggettati a ritenuta d’acconto, sono altresì esclusi dalla base imponibile ai fini IVA ai sensi dell’art. 15 co. 1 n.3) del DPR 633/72. Condizione necessaria è che, sotto l’aspetto sostanziale, si tratti di spese che non costituiscono il mezzo per assolvere l’incarico, bensì l’oggetto del mandato stesso e che sotto l’aspetto formale si tratti di spese sostenute in nome e per conto del cliente, in forza di specifico incarico professionale. La spesa deve essere documentata e intestata al cliente; La documentazione deve essere allegata o comunque trovarsi in atti depositati presso pubblici uffici. A titolo esemplificativo, l’avvocato che anticipa il contributo unificato in nome e per conto del proprio cliente, all’atto del riaddebito in fattura indicherà tale importo come rimborso spese anticipate in nome e per conto, escludendolo dal calcolo dell’IVA, della ritenuta d’acconto e del contributo previdenziale integrativo. Per contro l’avvocato che addebita al proprio cliente un rimborso per spese generali, tratta tale importo alla stregua del compenso assoggettandolo a IVA, a contributo previdenziale integrativo e a ritenuta d’acconto. Per la determinazione del reddito professionale tale impostazione vale anche per i componenti negativi. Le spese anticipate in nome e per conto del cliente non sono componenti negativi, in caso di tenuta della contabilità ordinaria vanno registrati nella voce crediti per anticipi c/clienti, nel caso di tenuta della contabilità semplificata non vanno registrati tra i costi. Rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal professionista costituiscono spese inerenti l’attività professionale non riconducibili alla fattispecie delle spese anticipate in nome e per conto del cliente, in quanto il professionista, nel sostenerle, non agisce in sostituzione di un terzo, devono pertanto essere incluse nella base imponibile IVA, assoggettate a ritenuta d’acconto e contributo previdenziale integrativo, sono componenti positivi del reddito di lavoro autonomo. In questo caso i componenti positivi sono interamente assoggettati a imposte, i componenti negativi sono invece soggetti alla limitazione della detraibilità al 40% dell’IVA e della deducibilità del 20% dal reddito professionale, per le autovetture e del 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande con il limite massimo del 2% dei componenti positivi. Spese prepagate dal committente Tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista, sono quindi irrilevanti per la determinazione del reddito professionale. In tale circostanza il professionista che utilizza i beni e i servizi messigli a disposizione dal committente per l’esecuzione dell’incarico non subisce alcun costo in proprio quindi non deve riaddebitare in fattura nessuna spesa, di fatto non subendo le limitazioni di deducibilità dei costi previste. Con questa prassi anche il committente ne trae un vantaggio pari al 4% di Contributo integrativo non riaddebitato. Ripartizione delle spese comuni tra i professionisti Quando più professionisti, senza vincoli associativi, dividono lo stesso studio,si pone il problema della ripartizione delle spese comuni (energia elettrica, telefono ecc.). Generalmente accade che uno di essi è intestatario delle forniture dei servizi comuni e lo stesso provvede a ripartire le spese pro quota tra gli altri professionisti. In tal caso il professionista deve emettere nei confronti dei colleghi le fatture di riaddebito e assoggettarle a IVA. Ai fini reddituali, le somme rimborsate dagli altri utilizzatori comportano una riclassificazione in diminuzione del costo sostenuto dal professionista intestatario dell’utenza. Ai fini della determinazione del contributo integrativo tali importi vanno sottratti dal volume di affari, con la conseguente logica richiesta di chiarimenti da parte della Cassa di Previdenza che riceve dall’Agenzia delle Entrate l’indicazione di un determinato volume d’affari che non quadra con quello indicato dal professionista nel modello 5.