Con l’uscita nella Gazzetta Ufficiale n. 123, del 25 maggio 2021, il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, “Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, meglio noto come Decreto Sostegni-bis, si appresta a essere esaminato in Parlamento. In realtà, nella mattinata del 27 maggio, a due giorni quindi dall’uscita del D.L. 73/2021 in G.U., non era ancora noto in quale dei due rami del Parlamento dovrà essere avviato l’esame del disegno di legge di conversione del Decreto Sostegni-bis, come hanno ammesso gli uffici stampa di Camera dei Deputati e Senato, interrogati sul punto. In attesa dei lavori parlamentari, che comunque dovranno cominciare a breve, vale la pena ricordare che sono 5 gli articoli del Decreto Sostegni-bis che possono interessare gli avvocati. Oltre al contributo a fondo perduto, previsto dall’art. 1, e descritto su questo giornale il 21 maggio (pag. 3), vi sono altre 4 disposizioni che meritano di essere approfondite. La prima di queste è l’art. 4, relativo alla proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, come possono essere gli studi legali. L’art. 4 riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, il credito d'imposta già previsto dall’art. 28 del D.L. 34/2020 (convertito dalla legge 77/2020), pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione (ma anche di leasing o di concessione) di immobili ad uso non abitativo, destinati all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, per i mesi che vanno da gennaio 2021 a maggio 2021. Tale beneficio, per il quale sono stanziati circa 1,9 miliardi di euro, è però subordinato alla condizione che il professionista abbia sperimentato una riduzione del fatturato medio mensile di almeno il 30%, mettendo a confronto i periodi 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021, e 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020. Ma gli avvocati che hanno iniziato la loro attività a partire dal 1° gennaio 2019, non devono rispettare questa condizione. Un terzo articolo di interesse è il 5 (Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche), che si riallaccia all’art. 6 del Decreto Sostegni (41/2021), estendendo anche a luglio 2021, la prevista riduzione della componente fissa delle bollette elettriche (voci di «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema») del secondo trimestre 2021 per le utenze connesse in bassa tensione, diverse da quelle per usi domestici. Una quarta norma, che potrebbe essere applicabile forse anche ai professionisti, è l’art. 6 (Agevolazioni Tari), che è riservata alle “categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività”. Al riguardo bisognerà comprendere se la riduzione della Tari sia richiedibile anche da quei professionisti che, a causa del Covid-19, non abbiano potuto continuare ad operare, essendo in quarantena, per la propria malattia, o quella di colleghi e collaboratori, con conseguente chiusura dello studio. Infine, l’ultima disposizione di interesse è l’articolo 37, relativo al reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità, di cui si è già parlato in queste pagine.