di Alessandro A. Negroni* L’Associazione Radicale Diritti alla Follia (di cui chi scrive è presidente) già il 6 maggio è intervenuta per chiedere alle autorità competenti l’immediato rilascio di uno studente di un istituto superiore di Fano sottoposto a tso per malattia mentale per aver rifiutato di indossare la mascherina al banco, ossia per aver voluto respirare senza impedimenti, e per aver manifestato a scuola il proprio dissenso dall’imposizione della mascherina. I contorni precisi del caso sono in corso di definizione, pare che formalmente il tso per malattia mentale sia scattato quando il giovane era già stato portato al pronto soccorso (su che base di diritto e di fatto non è dato sapere) per essere sottoposto a un tampone (e ancora non è dato sapere su che base), ma il discorso poco cambia. Desta particolare preoccupazione il ricorso a un tso per malattia mentale che appare essere stato eseguito in assenza dei presupposti normativi che lo legittimano e per una finalità di tipo “politico” consistente nel contrastare una forma di dissenso e di protesta rispetto all’uso della mascherina o, anche fosse, rispetto anche all’essere sottoposti a un trattamento sanitario invasivo e non privo di rischi come il tampone. La normativa (artt. 33, 34 e 35 della legge n. 833 del 1978) stabilisce che sia possibile ricorrere al tso per malattia mentale in regime di ricovero ospedaliero solo se sussistano determinate condizioni, tra le quali la sussistenza di una “malattia mentale” e la presenza in atto di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici. Lo studente di Fano non è persona affetta da “malattia mentale”, salvo considerare una manifestazione di dissenso rispetto a un obbligo imposto dal governo (quello di indossare una mascherina) e delle opinioni dissenzienti un “sintomo” di malattia mentale e di disturbo delirante. Il “problema” è che la libertà di manifestazione del pensiero non è una “malattia mentale”, al contrario «la libertà di manifestazione del pensiero è tra le libertà fondamentali proclamate e protette dalla nostra Costituzione, una di quelle anzi che meglio caratterizzano il regime vigente nello Stato» (Corte cost., sentenza n. 9/1965). E il problema è altresì che la diagnosi psichiatrica, per essere accettabile e plausibile in uno Stato di diritto liberale e democratico, non può e non deve mai essere utilizzata per la repressione del dissenso di carattere politico o per contrastare opinioni non gradite al potere oppure in contrasto con le opinioni della massa; lo stesso Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), la “bibbia” della psichiatria, avverte significativamente l’esigenza di sottolineare come «comportamenti socialmente devianti (per es., politici, religiosi o sessuali) e conflitti che insorgono primariamente tra l’individuo e la società non sono disturbi mentali». Neppure si comprende ove fossero le “alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici”, salvo considerare che la costituzionalmente legittima manifestazione di dissenso attuata dallo studente di Fano (peraltro in modo pacifico) sia qualcosa da “curare” a mezzo trattamenti sanitari e similmente dicasi per un eventuale rifiuto di sottoporsi a tampone tutelato dal diritto al consenso informato fondato sugli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione (in tal senso già Corte cost., sentenza n. 438/2008). Si consideri peraltro come anche in presenza una manifestazione violenta di dissenso la risposta di uno Stato di diritto non possa consistere nel ricorso a trattamenti sanitari, bensì nel ricorso all’azione delle forze di polizia e alla repressione penale (con tutte le garanzie riconosciute ai cittadini in materia). Vi è poi da evidenziare il ruolo passivo del sindaco di Fano, Massimo Seri, che con quella che appare essere una notevole leggerezza ha firmato un’ordinanza di tso per malattia mentale nei confronti di un giovane studente che stava manifestando un dissenso di natura politica ed eventualmente esercitando il proprio diritto al consenso informato. Un ruolo del sindaco che non può e non deve essere “passivo” essendo chiamato a firmare un’ordinanza che incide direttamente su diritti costituzionalmente protetti (ivi compresa la libertà personale) dei cittadini e di cui è formalmente responsabile a fronte della “proposta” di tso per malattia mentale avanzata da un medico. Come Associazione Radicale Diritti alla Follia in collaborazione con lo Studio Legale Capano (di Michele Capano, nostro tesoriere e tra i principali animatori dell’Associazione) abbiamo elaborato e notificato al tribunale di Pesaro un ricorso avverso la convalida del tso emessa dal giudice tutelare competente, anche con gli opportuni riferimenti alla Cedu e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sollevando al contempo diverse questioni di legittimità costituzionale della vigente normativa in materia di tso per malattia mentale. In conclusione, il caso di Fano mostra con tutta evidenza l’esigenza di una urgente riforma legislativa del tso per malattia mentale, riforma di cui il parlamento deve farsi carico. Al riguardo sia consentito ricordare come la nostra Associazione, in stretta collaborazione con altre associazioni, abbia elaborato una articolata proposta di riforma in grado di offrire maggiori garanzie ai destinatari del tso per malattia mentale e di rendere il ricorso ad esso, come invero già dovrebbe essere, una reale eccezione.

*presidente Associazione Radicale Diritti alla Follia