Tre versioni per il nuovo contributo a fondo perduto. È questa una delle novità del nuovo decreto Sostegni bis, approvato poco fa in Consiglio dei Ministri. Si tratta di un provvedimento composto da 77 articoli, che prevedono aiuti a famiglie, operatori economici, settori (turismo, commercio, tessile, sport, export), enti locali, oltre ad interventi per il finanziamento delle imprese, la sanità, l’occupazione, la scuola, la cultura, l’agricoltura, con un costo stimato da 40 miliardi di euro, di cui 15,4 per il nuovo contributo a fondo perduto. E il contributo previsto dal decreto Sostegni-bis, sempre destinato alle partite Iva, si fa trino, nel senso che se ne prevedono tre versioni, che spetta al contribuente scegliere. Detto che, come per il precedente e “omonimo” intervento, il “ristoro” è destinato a tutti gli autonomi, dunque anche ai professionisti e, tra questi, ovviamente agli avvocati, l’alternativa sopracitata è esplicita per le prime due versioni, ma non sembra che sia richiesta per la terza, per cui può essere che si possano richiedere due delle tre varianti dell’aiuto. Sarà comunque l’esame in Parlamento a chiarire questo punto. La prima versione (comma 1) è semplicemente la replica del contributo introdotto dall’articolo 1 del decreto 41/2021, il primo ddella seie “Sostegni”, e spetta a chi ha già presentato istanza all’Agenzia delle entrate (al riguardo c’è tempo fino al 28 maggio), ed ottenuto il contributo. Il titolare di partita Iva non deve fare nulla (almeno così sembra da una prima lettura della norma), in quanto sarà l’Agenzia delle Entrate ad accreditare lo stesso importo riconosciuto con il contributo targato Dl 41/2021, o a riconoscere un ulteriore credito di imposta dello stesso importo del primo, in funzione della scelta del contribuente tra accredito e credito di imposta contenuta nell’istanza. La seconda variante (comma 5) del contributo a fondo perduto targato Sostegni-bis, che è alternativa alla prima, richiede comunque che si sia presentata una domanda per il contributo previsto dal primo decreto Sostegni. Questa seconda versione si differenzia esclusivamente per il periodo preso a riferimento per l’accesso al contributo, e per la sua quantificazione. Infatti, in questo caso il calcolo del fatturato medio mensile va effettuato considerando il periodo 1/4/2020 – 31/3/2021, da confrontare ora con il periodo 1/4/2019 – 31/3/2020, e non più l’intero 2020, in rapporto all’intero 2019. La differenza non è di poco conto, perché includendo il primo trimestre 2021 è probabile che il confronto rispetto all’anno precedente evidenzierà un peggioramento ulteriore dei ricavi. Rimane invece uguale la percentuale minima di riduzione del fatturato medio mensile del 30%, che costituisce la condizione per accedere a questo aiuto, così come non cambiano le percentuali da applicare al fatturato medio mensile per quantificare l’importo del contributo (dal 60% per coloro che hanno ricavi sotto i 100mila euro, fino al 20% per quelli che hanno ricavi compresi tra 5 e 10 milioni). L’aspetto interessante di questa seconda versione del contributo è che essa è disponibile, grazie al comma 10, anche per coloro che non avevano potuto fare richiesta in passato, non superando il calo dei ricavi la soglia del 30%. Infatti si prevede che se queste partite Iva, utilizzando il nuovo periodo di riferimento, rispettano il requisito della riduzione del fatturato di almeno il 30%, possono presentare una richiesta, ed inoltre possono ottenere un importo più alto, potendo applicare alla differenza di fatturato medio mensile una percentuale del 90% (invece del 60%) per chi ha un fatturato inferiore a 100mila euro. L’aumento è però più ridotto per le altre fasce di fatturato. In questo caso bisognerà presentare una domanda, che, come al solito, sarà inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dall’apertura della procedura. Esiste poi una terza variante di contributo a fondo perduto (comma 16), per la quale il riferimento è il peggioramento del risultato economico d’esercizio (ossia del reddito o degli utili), la cui percentuale-soglia sarà però comunicata da un decreto del ministro dell’Economia. Ai fini di questo aiuto bisognerà confrontare l’esercizio 2020 con il 2019, e verificare che il peggioramento superi la soglia percentuale che sarà decisa dal ministro dell’Economia. La domanda, da rivolgere sempre all’Agenzia delle Entrate in modo telematico, sarà subordinata alla presentazione della dichiarazione dei redditi 2020 entro il 10 settembre, e al rispetto della scadenza di 30 giorni dall’apertura della procedura. Lo stanziamento messo a disposizione dallo Stato per questo nuovo contributo a fondo perduto è di 8 miliardi per la prima versione (comma 1), di 3,4 miliardi per la seconda (comma 5), di 4 miliardi per la terza versione (comma 16).