È stato approvato nella notte tra il 3 e il 4 maggio l’emendamento al Decreto Legge Sostegni (dl 41/2021) che prevede la sospensione dei termini per gli adempimenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni per il professionista che ha contratto il Covid-19, senza conseguenze per sé e il proprio cliente. Ne parliamo con il primo firmatario dell’emendamento, il senatore Andrea de Bertoldi, di Fratelli d’Italia, segretario della commissione Finanze del Senato, commercialista. Perché questo emendamento è importante? Il nuovo articolo 22-bis, introdotto dall’emendamento 22.0.1-testo 2, che è stato sostenuto alla fine da tutte le forze politiche, costituisce una disposizione di importanza storica, in quanto rappresenta una vittoria per i professionisti, ai quali si riconosce che vi possono essere degli impedimenti oggettivi, come la malattia da Covid-19, o i provvedimenti conseguenti, quali la quarantena, che impediscono lo svolgimento della professione, e quindi l’esecuzione di adempimenti dichiarativi e di versamento, il cui mancato rispetto è stato finora sanzionato dalle Pa destinatarie degli adempimenti. In altre parole, la nuova norma infrange il muro di indifferenza delle Pa nei confronti della situazione dei professionisti, per i quali valeva un principio di responsabilità oggettiva, con il risultato che i professionisti si vedevano doppiamente danneggiati, oltre che dallo stato di malattia, anche da sanzioni per il mancato rispetto dei termini per gli adempimenti a loro carico. Qual è il costo del provvedimento, e come è stato coperto? Il costo della misura è stato stimato in 9,1 milioni di euro ed è stato coperto mediante l’incremento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, con risorse provenienti dal Fondo per le esigenze indifferibili, previsto dall’articolo 41 del dl Sostegni. Ma cosa succede ora ai professionisti se si ammalano di altre malattie, oppure se si trovano in condizioni di salute tali da non poter svolgere temporaneamente la professione? L’emendamento al Decreto Sostegni ha introdotto un principio importante, ma che non risolve il problema da lei sollevato. Per questo occorre approvare il disegno di legge 1474, che ho proposto (primo firmatario de Bertoldi, ndr), il quale estende il principio della sospensione dei termini per gli adempimenti verso Pa fino a 45 giorni dal momento in cui viene meno l’impedimento del professionista per ricovero ospedaliero, o per cure domiciliari, a causa di malattie, infortuni, operazioni chirurgiche, così come conferma il principio secondo cui tale differimento avviene senza conseguenze o responsabilità per il professionista o il suo cliente. Cosa altro prevede il ddl 1474? Ovviamente sono previste delle condizioni per la sospensione dei termini, come d’altronde è previsto nell’emendamento al dl Sostegni approvato ieri. Ci deve essere un mandato del cliente al professionista antecedente allo stato di malattia, ed un certificato medico che conferma l’inabilità temporanea, che vanno trasmessi alla Pubblica amministrazione interessata dalla sospensione dei termini degli adempimenti ad essa diretti. Va poi sottolineato che il ddl 1474 estende il meccanismo della sospensione dei termini anche ai lavoratori autonomi e agli imprenditori, sebbene per loro la sospensione dei termini sia di 30 giorni dalla fine dell’impedimento. Quali sono le prospettive di approvazione di questo ddl 1474? Il provvedimento aveva trovato un ostacolo nella quantificazione dell’onere per l’erario, indicato dal Mef in 220 milioni di euro, circa 10 volte di più di quanto era stato calcolato dal centro studi dell’associazione delle casse previdenziali dei professionisti, che avevano stimato il costo in 22-23 milioni di euro. In realtà il differimento dei termini di versamento non produce un vero costo all’erario, ma solo il trasferimento dal primo anno di applicazione della norma all’anno successivo di quei versamenti che dovevano aver luogo nell’ultima parte dell’anno, ovvero negli ultimi 2 mesi, e che invece avranno luogo nell’anno seguente. È quindi necessario riprendere un dialogo tecnico con gli uffici del Mef per modificare questa stima iniziale, in cui mi impegnerò insieme ai 2 relatori del ddl 1474, e a questo scopo si può introdurre qualche modifica nel testo, come la previsione di una durata massima della sospensione dei termini, per esempio, pari a 4 mesi. Una volta ridotta la stima dell’onere, e trovata la copertura, occorrerà approvarla in commissione Bilancio, e a quel punto la commissione Giustizia potrà procedere all’esame del provvedimento in sede deliberante, e quindi approvarlo. Tenuto conto che vi è un’ampia convergenza politica su questo provvedimento, è ragionevole ritenere che il Senato possa approvare il ddl 1474 entro fine giugno, e che la Camera possa fare altrettanto entro la fine