L’avvocato Gaetano Scalise, vice presidente della Camera Penale di Roma, sulla possibilità che gli inquirenti ascoltino la conversazione tra avvocato e assistito, ci dice: «Se si vuole realizzare un giusto processo ispirato alla parità delle parti, un simile grave rischio dovrebbe essere tassativamente presidiato da un’attenta e severa disciplina con disposizioni chiare e coperte da sanzione, che non solo impedisca qualsivoglia uso improprio delle conversazioni tra avvocato e assistito, ma ne inibisca in radice l’ascolto». Cosa è cambiato dalla recente entrata in vigore delle nuove disposizioni in tema di intercettazioni? Come lei sa, questa riforma è stata ampiamente criticata dall’avvocatura sia per le modalità con la quale è stata introdotta - senza un confronto con studiosi e avvocati - sia perché si è ampliato il catalogo dei reati che consentono l’intrusività. Per non parlare poi dell’utilizzo del trojan anche nei confronti degli incaricati di pubblico servizio, così giungendo ad una pressoché totale equiparazione dei reati contro la pubblica amministrazione a quelli relativi ai fenomeni di criminalità organizzata, con evidente deriva giustizialista. Quindi prevalgono solo aspetti negativi? Vede io credo che gli aspetti preoccupanti sono di gran lunga superiori a quelli che lei chiama aspetti “negativi”. Ci troviamo di fronte oramai ad una attività di indagine completamente mutata, con la precedenza allo strumento dell’intercettazione in confronto ad altre tecniche di indagine e, inoltre, nel catalogo dei reati sono state inserite non singole fattispecie, ma intere categorie di reati, in contrasto con il disposto dell’art. 15 della Carta Costituzionale. La nuova riforma delle intercettazioni ha previsto il divieto di trascrizione, anche in forma riassuntiva, delle comunicazioni con il difensore casualmente captate. Eppure, la non distruzione automatica delle stesse – in linea teorica – non impedirebbe al pm di ascoltare e venire a conoscenza della linea difensiva. Basta fidarsi della correttezza dei pm o secondo Lei si dovrebbe apportare una riforma per scongiurare la possibilità del solo ascolto? La tutela di valori primari costituzionalmente garantiti, tra cui, in primo luogo, la inviolabilità del diritto di difesa e, con esso, la segretezza del flusso di comunicazione tra avvocato e persona sottoposta ad indagine, non può in alcun caso essere demandata esclusivamente alla correttezza del singolo magistrato. Piuttosto, se davvero si vuole realizzare un giusto processo ispirato alla parità delle parti, un simile grave rischio dovrebbe essere tassativamente presidiato da un’attenta e severa disciplina con disposizioni chiare e coperte da sanzione, che non solo impedisca qualsivoglia uso improprio delle conversazioni tra avvocato e assistito, ma ne inibisca in radice l’ascolto. A cominciare, per esempio, dalla predisposizione di un efficace periodo filtro da parte del Giudice idoneo a escludere, in radice, il rischio paventato, con immediata distruzione delle conversazioni eventualmente captate. La Camera Penale di Roma si è espressa negli ultimi anni su diversi casi di avvocati intercettati: Naso, Mazza, Manca, Boccadamo. Proprio a partire da quest'ultimo caso avete presentato un esposto al Procuratore generale della Cassazione e al Csm. Queste forme di contrasto e denuncia del fenomeno servono o occorre altro? Le azioni di denuncia che il direttivo della Camera Penale di Roma ha inoltrato ai competenti Organi di controllo francamente non so se sfoceranno in procedimenti disciplinari, e soprattutto non so se arriveranno all’applicazione di una sanzione, ma certamente queste azioni servono e sono anzi doverose. Di certo per fermare questa deriva veramente odiosa occorre altro, occorre che il legislatore si ricordi dei principi costituzionali che ci governano e impedisca che tali fenomeni possano ripetersi. È impensabile che un avvocato venga intercettato o pedinato impunemente, e con questo non dico che io auspico una sorta di impunità dell’avvocato, dico che quando si supera ciò che impone la norma e cioè un divieto 'a priori' di captazione delle conversazioni fra avvocati e loro assistiti, lo si deve fare non per ricercare la prova, ma perché già vi sono quanto meno gravi indizi. Lo studio di un Avvocato è luogo dove ogni giorno si elaborano strategie difensive e i clienti scambiano con il proprio difensore anche notizie coperte da segreto professionale che la legge protegge da ogni tipo di intromissione o di interferenza indebita, compresa quella investigativa. Lei ritiene corretta l’interpretazione per cui dietro l’intercettazione tra difensore e assistito ci sia un pregiudizio che vuole l’avvocato corresponsabile del reato commesso dal proprio cliente? A prescindere dall’esistenza di un pregiudizio del genere, che auspichiamo appartenga a pochi “cultori” di un’arcaica visione di stampo medioevale nemmeno meritevole di attenzione, resta il fatto che, salvo casi espressamente previsti, il divieto di utilizzabilità di tale flusso di comunicazioni previsto dall’art. 103 del codice di procedura penale, dovrebbe essere ulteriormente rafforzato da un divieto di ascolto, oltre che di trascrizione che contenga anche una sanzione per la sua violazione. La ritengo, anzitutto, una ineludibile garanzia di libertà e democrazia per il cittadino, oltre che l’unica modalità capace di scongiurare distorsioni del sistema. E dovrebbe essere un divieto espressamente previsto dalla legge, e sanzionato dalla stessa, pena la illusorietà di altre inefficaci metodologie come talune illuminate circolari di qualche Procuratore. Vuole aggiungere altro che ritiene importante? Constato, con un certo rammarico, che sempre più sovente - e mi riferisco da ultimo alla recente pronuncia della Corte di Giustizia in tema di acquisizione dei tabulati telefonici -, ineludibili garanzie a tutela dei diritti di libertà del cittadino, anziché scaturire da doverose iniziative legislative, spesso annunciate, ma cronicamente incompiute, derivano invece da decisioni delle Corti sovranazionali. Non è un segnale confortante e spero, pertanto, che anche a livello nazionale si possa finalmente tornare ad affrontare una serie di tematiche rilevanti, a cominciare proprio dall’inviolabilità della segretezza delle comunicazioni, con maggiore attenzioni ai principi ispiratori e personacentrici dettati dalla nostra Costituzione.