È uscito nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021 (la numero 70) il tanto atteso e commentato decreto “Sostegni”, ossia il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, il cui titolo esatto è “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19”. Il Dl è in vigore dal 23 marzo. Pur non essendo possibile dare per scontato che le misure contenute nel provvedimento siano confermate dalla legge di conversione, visto anche i precedenti dei decreti legge “Ristori”, si può tentare di fare un quadro complessivo delle misure che possono interessare agli avvocati, sia direttamente, sia indirettamente, potendo essere di rilievo anche per i loro clienti.Fra queste ultime rientrano le agevolazioni fiscali per i contribuenti, previste dagli articoli 4 e 5 del D.L. 41/2021. In sintesi le agevolazioni sono le seguenti: - articolo 4, comma 1, let. a): rinvio dal 28/2/21 al 30/4/21 della scadenza per i versamenti previsti dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, e dell’Inps, con conseguente sospensione delle attività di riscossione coattiva; - articolo 4, comma 1, let. b): rinvio del pagamento delle rate previste dalla “rottamazione-ter”, “rottamazione risorse proprie Ue” e “saldo e stralcio” al 31/7/21 per quelle che scadevano nel 2020, e al 30/11/21 per quelle in scadenza nel 2021, termini per i quali è ammessa una flessibilità fino a 5 giorni; - articolo 4, comma 4: annullamento automatico di tutti i debiti fino a 5.000 euro (importo però non limitato al capitale, dovendovi includere anche interessi e sanzioni), risultanti dalle singole cartelle emesse dagli agenti della riscossione relative agli anni 2000-2010, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017, a condizione che il debitore abbia avuto nell’anno di imposta 2019 (o in corso al 31/12/2019) un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro. - Leggi anche: Esonero contributivo, agevolazioni fiscali: le voci (flebili) di un Dl Sostegni che non basta ai professionisti Questo annullamento presenta però diverse limitazioni:  a) non riguarda le somme eventualmente già pagate dal contribuente (per cui non si possono richiedere indietro), ex comma 5; b) non riguarda le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie previste da provvedimenti e sentenze penali di condanna, le risorse proprie dell’Ue, quali i dazi doganali, e l’Iva riscossa all’importazione; - articolo 5: possibilità per i titolari di partita Iva attiva al 23/3/2021, di definire in via agevolata le somme indicate dagli avvisi bonari conseguenti a un controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali relative ai periodi di imposta 2017 e 2018 (finalizzato ad individuare eventuali errori materiali o di calcolo commessi dai contribuenti), a condizione di aver subito (ex comma 2) una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto a quello del 2019, come risultante dalla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta 2020, oppure, per coloro che non sono tenuti a tale presentazione, considerando l’ammontare dei ricavi e/o dei compensi risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020; spetterà però all’Agenzia delle Entrate (ex comma 3) inviare un proposta di definizione agevolata ai contribuenti che rispettano questa condizione, insieme all’avviso bonario; l’agevolazione consiste nell’esenzione dalle sanzioni, e dalle somme aggiuntive, ma non dagli interessi, che vanno pagati (ex comma 4). Come è noto, il Dl Ristori disciplina altre due misure di grande interesse per gli avvocati, che in questa sede ci si limiterà a richiamare per i loro elementi essenziali, essendo state illustrate in dettaglio da diversi articoli nelle edizioni quotidiane del Dubbio: 1) il contributo a fondo perduto ex articolo 1: si tratta di un importo una tantum, compreso tra 1.000 e 150mila euro, che non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, che viene quantificato in funzione della differenza tra il fatturato medio mensile del 2019 (più grande) e il fatturato medio mensile del 2020 (più piccolo), a condizione che quest’ultimo sia stato inferiore al primo di almeno del 30%; se questa condizione è rispettata, allora i titolari di partita Iva (esercenti arti e professioni, imprenditori, agricoltori, terzo settore per le attività commerciali) possono ottenere, rivolgendosi all’Agenzia delle Entrate, un importo pari al 60% di tale differenza, purché i ricavi annui nel 2019 non siano stati superiori a 100mila euro, oppure pari al 50% per chi ha avuto tra 100 e 400mila euro di reddito, al 40% tra 400mila e 1 milione, 30% tra 1 e 5 milioni, 20% tra 5 e 10 milioni; 2) l’esonero contributivo ex articolo 3: al riguardo è stata aumentata la dotazione da 1 a 2,5 miliardi di euro per la misura prevista dal comma 20, articolo 1 della legge 178/2020 (vale a dire la legge di Bilancio per il 2021), consentendo quindi un sicuro aumento dell’esonero parziale dai contributi previdenziali dovuti per il 2021, riconosciuto ai professionisti e ai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, a condizione che siano rispettate le seguenti 2 condizioni: a) aver percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro; b) aver subito un calo del fatturato nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.