Il legislatore è intervenuto di nuovo sul fronte dell’esonero contributivo di professionisti e lavoratori autonomi, con l’articolo 3 del decreto Sostegni approvato dal governo venerdì scorso. La norma apporta 2 modifiche ai commi 20-22 dell’articolo 1 della legge di Bilancio per il 2021 (la 178 del 2020), che prometteva per l’anno in corso un esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali (ma non quelli dell’Inail) a quei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni dell’Inps e ai professionisti iscritti alle casse previdenziali, che avevano: a) percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50mila euro;b) subito un calo del fatturato nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019. Le 2 modifiche hanno riguardato:1) l’ampliamento dello stanziamento da 1 a 2,5 miliardi di euro; 2) la specificazione (con l’introduzione di un comma 22-bis alla legge di Bilancio) che l’esonero contributivo è operativo solo dopo l’autorizzazione della Commissione europea, pur rientrando esso nelle deroghe previste dalla Comunicazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato per il sostegno all’economia a seguito dell’emergenza covid. Se è da ritenere scontata tale autorizzazione (anche se una vera certezza non si ha mai quando si interagisce con le autorità europee), dall’altra parte è probabile che questo passaggio rallenti il processo che rende effettiva la misura. Lo “sconto” dipende comunque dai decreti del ministero del Lavoro (di concerto con il ministro dell'Economia), ancora non emanati, nonostante la scadenza del 1° marzo sia già passata. La relazione tecnica al Dl Sostegni spiega le ragioni dell’aumento dello stanziamento, andando al tempo stesso a colmare una lacuna della legge di Bilancio, che era priva per questa misura di stime in termini di costi per il bilancio pubblico. Va detto che se i conteggi della platea dei professionisti che hanno dichiarato nel 2019 meno di 50.000 euro sono precisi (941.358), molto più aleatoria è la stima della percentuale di essi che hanno registrato nel 2020 un calo del fatturato pari o superiore al 33%. I tecnici del ministero dell’Economia hanno ipotizzato al riguardo il 35%, ossia poco più di un terzo, ovvero 330.000 professionisti, senza spiegare le ragioni di tale quantificazione. Anticipando le eventuali decisioni del ministero del Lavoro, la relazione tecnica indica in 3.000 euro la misura massima dell’esonero, che moltiplicata per i 330mila beneficiari, dà luogo a una spesa di 990 milioni di euro, ossia un importo che avrebbe assorbito da solo lo stanziamento iniziale. Tenuto conto che l’aliquota contributiva si aggira intorno al 15% (pur variando da professione a professione), si può ritenere che con questa soglia di 3.000 euro si vada verso un’esenzione totale per i redditi fino a 20.000 euro, e parziale per i professionisti con redditi superiori. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori, professionisti iscritti alla gestione separata) iscritti all’Inps, quantificati in 4,3 milioni, la relazione tecnica stima che solo l’11,2% (14,2% per i professionisti in Gs) rispetterà i requisiti, portando il numero di beneficiari di questa categoria a 490.000. Ipotizzando che tutti questi soggetti abbiano diritto al tetto massimo del beneficio, pari a 3.000 euro (non indicato però nella norma), allora il costo per lo Stato sarà di 1,47 miliardi di euro, da cui è nata l’esigenza di aumentare lo stanziamento.Va detto che queste stime dei tecnici del ministero dell’Economia sembrano piuttosto improbabili. Non si capisce come solo l’11% dei commercianti, una categoria molto colpita dalle chiusure, rispetti i requisiti, essendo ragionevole attendersi invece una quota molto più ampia, anche rispetto ai professionisti. Stesso discorso si potrebbe fare pure per artigiani e coltivatori, i cui redditi, tra l’altro, sono notoriamente piuttosto contenuti. Insomma, c’è il rischio che l’importo non sia sufficiente, e questo renderà più complessa la gestione dell’esonero contributivo anche per le casse previdenziali dei professionisti, che sono obbligate, ai sensi del comma 22, dell’articolo 1, della legge di Bilancio, a effettuare un monitoraggio dell’andamento delle risorse necessarie per l’esonero. Va detto che l’intervento normativo di modifica poteva essere sfruttato per chiarire alcuni aspetti essenziali della misura che rimangono indeterminati, come: a) la percentuale di esonero; b) l’eventuale massimale (essendo improprio che venga indicato dalla relazione tecnica); c) le modalità per usufruirne in modo automatico, anche con un procedimento di autocertificazione. Insomma si poteva consentire agli operatori economici di godere subito, anche se in modo solo provvisorio, e soggetto a convalida, di questa misura di aiuto, che allo stato attuale dipende sia dalle indicazioni del ministero del Lavoro, sia dalle successive regole specifiche di ogni cassa previdenziale, la cui elaborazione richiederà molto tempo. In conclusione, anche quello dell’esonero contributivo rischia di essere un aiuto tardivo, e per questo poco utile.