Sono incostituzionali le norme che hanno previsto, come magistrati onorari, i giudici ausiliari presso le Corti dappello. Le quali, tuttavia, potranno continuare ad avvalersi legittimamente dei giudici ausiliari per ridurre larretrato fino a quando, entro la data del 31 ottobre 2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria, nel rispetto dei principi costituzionali. È quanto si legge nella sentenza n. 41 depositata oggi (redattore Giovanni Amoroso) con cui ha Corte costituzionale ha accolto la questione sollevata dalla terza sezione civile della Cassazione nellambito di due giudizi aventi ad oggetto altrettanti ricorsi contro sentenze di Corte dappello emesse da un collegio composto anche da un giudice onorario ausiliario. Sono stati quindi dichiarate incostituzionali gli articoli da 62 a 72 del Dl n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013. La Consulta ha affermato che larticolo 106 della Costituzione, secondo cui è possibile la nomina di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli, permette solo eccezionalmente e temporaneamente che, in via di supplenza, i giudici onorari possano svolgere funzioni collegiali di primo grado. Quindi, nei Tribunali e non già nelle Corti (dappello o di cassazione). Pertanto, listituzione dei giudici onorari ausiliari, destinati, in base alla legge, a svolgere stabilmente e soltanto funzioni collegiali presso le Corti dappello, nelle controversie civili, deve ritenersi in aperto contrasto con larticolo 106 della Costituzione. Nel dichiarare lillegittimità costituzionale delle norme che hanno istituto e disciplinato i giudici onorari ausiliari, la Corte ha però ritenuto necessario lasciare al legislatore un sufficiente lasso di tempo che assicuri la necessaria gradualità nella completa attuazione della normativa costituzionale. È stato così indicato il termine previsto dallarticolo 32, primo periodo, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, di riforma generale della magistratura onoraria, ossia quello del 31 ottobre 2025. Fino ad allora, la temporanea tollerabilità costituzionale dellattuale assetto è volta ad evitare lannullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le Corti dappello dellapporto di questi giudici onorari per la riduzione dellarretrato nelle cause civili.