Il Consiglio Nazionale Forense (e gli Ordini ) hanno la potestà di autoregolamentazione grazie alla legge professionale n. 247/2012 che allarticolo 24 li qualifica come enti pubblici non economici, conferendo loro autonomia organizzativa e finanziaria, questultima assicurata dalla contestuale istituzione di un contributo a carico degli Iscritti. Questa la considerazione di partenza per cui il  Consiglio di Stato (sentenze 1612 e 1616) ha rigettato in via definitiva le impugnazioni contro il Regolamento del dicembre 2015 con cui il CNF ha attribuito ai componenti lUfficio di Presidenza un gettone a forfait ed ai singoli Consiglieri un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dellente. La possibilità di prevedere compensi e gettoni rientra nellampio potere di autoregolamentazione diretto al funzionamento dellOrgano le cui competenze, come ha sottolineato in diversi passaggi la massima Corte Amministrativa, sono state notevolmente incrementate dalla prima legge professionale, al punto che oggi il sistema ordinistico è divenuto il perno di tutto lordinamento forense ed è stato onerato di numerose funzioni non solo nellinteresse della categoria, bensì dellintera collettività. È da escludersi, ha precisato il Consiglio di Stato, che agli Ordini siano applicabili le specifiche norme dettate per gli organi collegiali delle amministrazioni pubbliche, tra cui non rientra il Consiglio Nazionale Forense che, come gli altri ordini, collegi professionali, relativi organismi nazionali e enti aventi natura associativa  debbono semmai adeguarsi ai principi generali dettati in tema di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravano sulla finanza pubblica. La decisione conferma ed amplia le motivazioni che avevano già indotto il TAR Lazio a rigettare i ricorsi presentato da alcuni Avvocati (la cui impugnazione è stata dichiarata inammissibile) dal Sindacato Avvocati di Bari, da AIGA Bari e da APF Bergamo.