«Il giudice del lavoro è il giudice naturale per le controversie sindacali», afferma sicuro Edoardo Cilenti, consigliere della Sezione lavoro della Corte d’appello di Napoli ed ex segretario dell’Associazione nazionale magistrati, commentando con il Dubbio la decisione del giudice del lavoro di Milano di dichiararsi “competente” sui lavoratori con le stellette.

Con una sentenza depositata lo scorso fine settimana, la prima nel suo genere, la giudice milanese Sara Manuela Moglia si è pronunciata riguardo il carattere “antisindacale” del trasferimento disposto nei confronti di un capitano dei carabinieri che nei mesi scorsi era stato trasferito da Milano a Genova senza il previo nulla osta della sua organizzazione sindacale, in violazione dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori. Tutto regolare, invece, per l’Amministrazione militare secondo cui i trasferimenti del personale, contestabili eventualmente davanti al Tar, sono atti organizzativi caratterizzati da ampia discrezionalità dovendo contemperare molteplici esigenze relative all’intero sistema.

Di diverso avviso, dunque, il Tribunale del lavoro di Milano: per qualsiasi trasferimento di un dirigente sindacale è necessario richiedere il previo nulla osta all’associazione di appartenenza. La giudice Moglia ha ricordato sul punto la giurisprudenza civile e amministrativa, pronunce che in diverse occasioni hanno avuto modo di ribadire come la disposizione dell'articolo 28 risponda ad esigenze di “garanzia e di tutela dei lavoratori”.

L'Amministrazione aveva espresso dubbi sull’attività svolta dal sindacato in questione. La giudice Moglia ha sottolineato che «la documentazione offerta dà conto di numerosi interventi che, pur nel breve periodo di vita, l’associazione ha svolto. In particolare risultano numerosi interventi volti a sollecitare il rispetto della normativa relativa alla salute sui luoghi di lavoro. Si tratta – ha aggiunto - di iniziative che, pur relative al singolo ufficio e alla specifica problematica ad esso inerente, hanno riguardato un cospicuo numero di luoghi di lavoro ubicati in svariate regioni d’Italia. Tutte riguardanti la tutela della salute dei carabinieri».

In particolare: «La richiesta al Comando generale dell’Arma di avvicendamento del personale addetto alla distribuzione di materiale; l’interessamento per il ripristino dell’indennità di esposizione al rumore per i carabinieri addetti agli aeroporti, la richiesta di esonero per i carabinieri che hanno raggiunto una determinata età dai turni notturni». Nel giudizio, quindi, «non sono all’esame profili relativi alla correttezza o legittimità del trasferimento sotto il profilo del merito, ma alla sua antisindacalità che si ritiene sussistente per il solo fatto di aver trasferito un rappresentante sindacale senza il previo nulla osta del sindacato», ha quindi concluso il giudice condannando l’Amministrazione al pagamento di 2500 euro.

«Non è pensabile che l'efficienza degli apparati militari possa in qualche modo immaginarsi meno efficace con una giurisdizione affidata al giudice ordinario», ha aggiunto Cilenti, ricordando che «il giudice del lavoro è dotato di professionalità, equilibrio e competenza più che adeguati».