Apparentemente un piccolo successo, ma nei fatti è di grandi dimensioni perché si è aperta la possibilità ai detenuti stranieri, privi di permesso di soggiorno, di poter aprire un conto corrente su cui accreditare la retribuzione percepita dal lavoro. Sì, perché si tratta di una criticità non da poco quella dell’impossibilità per le persone straniere in esecuzione penale esterna, prive di permesso di soggiorno, di aprire un conto corrente.

Com’è noto, l’ammissione alla misura alternativa consente loro di lavorare e percepire regolare stipendio in quanto il provvedimento di esecuzione dell’autorità giudiziaria sostituisce il permesso di soggiorno. Ma tale ammissione non consente loro di essere titolari di un conto corrente che è una condizione, per legge, a cui è subordinato l’accreditamento dello stipendio da parte dei datori di lavoro.

Un problema, quest’ultimo, che diventa di fatto un ostacolo agli stranieri di per potere accedere al lavoro e quindi, di conseguenza, anche alle misure alternative alla detenzione.

Ma tutto si è risolto soprattutto grazie a Lucia Castellano, direttrice Generale per l'Esecuzione Penale Esterna e di messa alla prova ( Uepe), in sinergia con Stefano Anastasìa, in qualità di garante dei detenuti della regione Umbria. È infatti accaduto che a quest’ultimo è arrivata una richiesta di parere da parte dell'Uepe di Terni, per superare appunto le limitazioni poste dagli enti creditizi all'apertura del conto necessario alla stipula del contratto di lavoro.

Formulato il parere ben argomentato e interessata la Direzione generale dell'esecuzione penale esterna, ne è venuta una interlocuzione della direttrice Castellano con Abi e Poste italiane che ha portato al superamento di questa importante criticità.

In sintesi la direttrice del Uepe è riuscita a raggiungere una intesa con entrambi. In che modo? Ad esempio l’Abi si è impegnata a predisporre una lettera circolare per gli Associati al fine di segnalare quanto esplicitato dalla Castellano. In entrambi i casi, è necessario - da parte delle direzioni dei singoli Uepe -, il rilascio all’utente di un documento che attesti l’ammissione a una misura alternativa alla detenzione, permettendo così l’apertura del conto corrente bancario o postale. Tale documento dovrà essere esibito, unitamente al documento d’identità, alla filiale della banca o dell’ufficio postale, da parte dello straniero. Per le ipotesi in cui lo straniero sia sprovvisto anche del passaporto o altro documento che ne consenta l‘ identificazione, il dipartimento ha interessato il ministero degli interni per verificare la possibilità di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo per motivi di giustizia.

In questo modo i detenuti stranieri possono finalmente aprire un conto corrente senza problemi, al fine di poter lavorare e quindi accedere all’esecuzione penale esterna. Il solo modo per poter attuare in pieno l’articolo 27 dove dice espressamente che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.

Garantisce di conseguenza l’abbattimento della recidiva, ma anche la pari dignità sociale.