Gli animali nel processo penale svizzero: quali spunti comparativi per la riforma del diritto italiano? La Svizzera infatti è da tempo all’avanguardia nella tutela degli animali, ed è anzi leader mondiale in questo settore dell’ordinamento giuridico, tanto è vero che si potrebbe affermare che se sei un animale non- umano, il miglior Paese nel quale vivere è la Confederazione elvetica.

Il Difensore degli animali, ovvero l’Animal Protection Lawyer ( APL)/ Rechtsanwalt für Tierschutz in Strafsachen, che rappresenta gli animali nel processo penale secondo il diritto del Cantone di Zurigo, è stato un buon esempio. Il Difensore, creato nel 1992, poteva agire davanti ai tribunali in rappresentanza degli animali, rappresentarli, proporre appello, difenderli nei processi penali come vittime de facto. Tuttavia, il discorso è da svolgere al passato, in quanto dal 1° gennaio 2011, con l’entrata in vigore delle nuove leggi federali sul processo penale, l’ALP è scomparso dal sistema legale svizzero.

Un’altra significativa innovazione del diritto elvetico, vale a dire il Dachverband Berner Tierschutzorganisationen ( DBT) istituito nel 1997 dalle autorità del Cantone di Berna, con legittimazione processuale non dissimile da quella attribuita all’APL del Cantone di Zurigo, è stato a sua volta soppresso con decisione del Tribunale federale svizzero del 2018, che ha confermato la precedente pronuncia della Corte d’appello di Berna del 2017. Il DBT si distingueva parzialmente dall’APL, potendo agire in rappresentanza degli interessi degli animali non soltanto nel processo penale, ma anche nell’ambito dei procedimenti amministrativi.

Gli insuccessi del diritto penale animale svizzero possono offrire spunti comparativi per la riforma in subiecta materia del diritto italiano? Esistono valide alternative per la rappresentanza degli animali nel processo penale, per garantire l’attuazione del diritto animale, rispetto alle sperimentazioni costituite da ALP e DBT?

Una prima alternativa può consistere nella attribuzione del compito istituzionale di attuale il diritto animale e di rappresentare gli interessi degli animali agli uffici del Pubblico ministero. L’azione penale potrebbe in questi casi esercitarsi ex officio, a tutela del pubblico interesse non diversamente da ciò che avviene per la protezione dell’ambiente, in assenza ovviamente della parte civile, come accade per le vittime umane, in quanto le vittime animali non vengono riconosciute dalla legge come tali.

Un’altra possibilità sarebbe la creazione di sezioni specializzate presso gli uffici del Pubblico ministero. Il vantaggio, in questo caso, è rappresentato dalla maggiore conoscenza ed esperienza del diritto animale che avrebbero i procuratori speciali. Ancora una volta, soccorre l’esempio del diritto svizzero, poiché il Cantone di San Gallo ha istituito – unico tra gli Stati federati svizzeri – il procuratore speciale per l’attuazione della legge federale sul benessere degli animali del 2005. Una ulteriore alternativa consiste nel conferimento di alcuni poteri processuali ai Servizi veterinari, che si occupano di benessere e salute animale. Così ha fatto il Cantone di Zurigo, a seguito della soppressione dell’ALP, con l’attribuzione di poteri ad hoc al Veterinario cantonale.

Se, poi, si volesse sostenere che le autorità pubbliche non sono molto efficienti nell’attuare il diritto animale, poiché la loro funzione istituzionale non è tanto quella di rappresentare gli interessi degli animali, quanto piuttosto quella di bilanciare gli interessi degli animali con ( o, meglio, contro) gli interessi degli umani, si aprirebbe una ulteriore possibilità.

Alle agenzie governative possono affiancarsi, infatti, le organizzazioni non- governative ( ONG), e specialmente le associazioni, sul modello di quanto avviene ormai da tempo per la protezione dell’ambiente. Del resto, anche nel diritto italiano le associazioni possono costituirsi parte civile in caso di reati commessi a danno di animali ( Cass. Sez. III, n. 10164 del 6 marzo 2018; Cass., Sez. III, n. 38596 del 18 settembre 2019). In Germania, la legittimazione processuale delle associazioni animaliste è riconosciuta nei Länder di Brema, Bassa Sassonia, Renania settentrionale- Vestfalia, Amburgo, Renania- Palatinato, Schleswig- Holstein, Baden- Württemberg e Saarland.

Sullo sfondo, rimane la questione delle questioni, ossia la considerazione degli animali come le reali vittime dei reati, e non come meri accessori nel processo penale. Ciò si rende necessario per evitare la c. d. vittimizzazione secondaria. Tale impostazione, nel panorama comparatistico, è stata adottata nelle sentenze della Oregon Supreme Court nel 2014 ( vertenza State v. Nix), seguita dalla Colorado Court of Appeals nel 2016 ( caso State v. Hess), ma è stata successivamente disattesa dalla Washington County Circuit Court nel 2018 ( causa Justice v. Vercher).

Si tratta di una serie di suggestioni, alcune delle quali potrebbe essere accolte, mutatis mutandis, nell’ordinamento italiano.