L'assoluzione dal reato di istigazione e aiuto al suicidio pronunciata nei giorni scorsi dalla Corte di Assise di Massa nei riguardi di Marco Cappato e Mina Welby – accusati di avere accompagnato a morire, in una clinica svizzera, Davide Trentini, affetto da sclerosi multipla a decorso cronico progressivo, ormai invalido e con necessità di assistenza continua – spinge a riflettere su come il dibattito odierno sull’autodeterminazione individuale in ambito terapeutico si sia spostato dal versante del rifiuto di cure vitali ai nuovi spazi di liceità di talune condotte di agevolazione al suicidio, così come riconosciuti dalla Corte costituzionale nella doppia pronuncia (ordinanza n. 207 del 2018 e sentenza n. 242 del 2019) con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità dell’art. 580 c. p., per violazione degli artt. 2, 13 e 32, co. 2, Cost.

Come si ricorderà, la sentenza n. 242 – originata, nell’ambito della ben nota storia di Fabiano Antoniani, dai dubbi di legittimità sollevati, con ordinanza 14 febbraio 2018, dai giudici della Corte di Assise di Milano nel processo a carico sempre di Marco Cappato – ha escluso “la punibilità di chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”.

Al fine di scongiurare il rischio di abusi per la vita di persone in situazioni di estrema vulnerabilità, la Corte ha altresì individuato alcune garanzie procedimentali legittimanti la decisione di alcuni pazienti di liberarsi dalle proprie sofferenze attraverso la somministrazione di un farmaco atto a provocare rapidamente la morte (delineando, sul fronte penalistico, un meccanismo di esclusione della responsabilità penale fondato su una giustificazione procedurale); la verifica di tali condizioni è stata affidata, “in attesa della declinazione che potrà darne il legislatore”, a strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale, cui spetterà vagliare anche “le relative modalità di esecuzione, le quali dovranno essere evidentemente tali da evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze”.

L’inevitabile residuare di significative incertezze – nonostante le sentenze assolutorie dapprima della Corte di Assise di Milano e ora di quella di Massa – conferma l’indifferibilità di un intervento del legislatore, chiamato a portare a compimento il percorso aperto in sede giurisprudenziale. Non va dimenticato come la prima decisione assunta dalla Corte costituzionale nel 2018 fu quella di rinviare la trattazione, mossa dal proposito di consentire al Parlamento, in nome dell’invocato “spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale”, l’esercizio delle proprie prerogative. Già all’epoca, dettando le coordinate di razionalità dell’auspicato intervento legislativo, la Corte aveva intrapreso una preziosa opera di bilanciamento di interessi e beni contrapposti ( autodeterminazione individuale da una parte e protezione della vita dall’altra) che ora il legislatore è chiamato a completare; è questo il significato dell’auspicio conclusivo contenuto nella sentenza n. 242 a che “la materia formi oggetto di sollecita e compiuta disciplina da parte del legislatore, conformemente ai principi precedentemente annunciati”.

Seppure i segnali non siano incoraggianti, una ripresa del cammino parlamentare appare ineludibile e non potrà che muovere dal contributo offerto dai giudici costituzionali, a partire dalle condizioni in presenza delle quali ritenere lecita l’assistenza al suicidio e dal loro grado di vincolatività. Sul fronte penalistico, in particolare, la valutazione andrà estesa alla “soluzione tecnica” da prediligere per concretizzare l’esigenza di adeguamento costituzionale: esclusione della tipicità ovvero, come pare preferibile, scriminante procedurale? Nel primo caso, intervenendo direttamente sull’articolo 580 c. p.; nel secondo, coerentemente col percorso argomentativo seguito dalla Corte, operando nel corpo della legge n. 219 del 2017 ( in particolare sull’art. 2): ciò che è certo è che occorrerà meglio tipizzare condizioni e presupposti di liceità e individuare adeguati rimedi per scongiurare eccessi di burocratizzazione che possano spersonalizzare e ridurre a mere formalità le procedure da seguire per legittimare agevolazioni al suicidio. Oltre a garantire un effettivo potenziamento del sistema di cure palliative, non si potrà non affrontare poi il tema dei “casi analoghi” diversi da quelli sottratti dalla Corte costituzionale alla punibilità ex art. 580 c. p.; fra questi, anche l’ipotesi di chi – come Davide Trentini – versi in condizioni di malattia grave e irreversibile (sovrapponibili a quelle di Antoniani), ma non sia tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale ( come il respiratore artificiale) in quanto supportato unicamente da presidi farmacologici. Occorrerà chiarire se davvero, come ritenuto dai giudici di Massa, possa accedersi a un'interpretazione estensiva di quei “trattamenti di sostegno vitale” evocati dalla Corte costituzionale tale da ricomprendervi anche le terapie farmacologiche antidolorifiche e antispastiche.

L'auspicio è che il legislatore vinca la tentazione di tergiversare ulteriormente accontentandosi delle decisioni dei giudici e superi la ritrosia sin qui manifestata nell’affrontare una questione tanto fondamentale quanto percepita, a livello politico, come elettoralmente non redditizia.