La Commissione di diritto di famiglia coordinata dalla Consigliera Giraudo è stata costantemente impegnata durante i mesi di lockdown in considerazione del fatto che minori e famiglie sono stati certamente tra i soggetti più colpiti dalle difficoltà e restrizioni conseguenti al periodo pandemico. Si è cercato di essere di ausilio ai colleghi con la redazione delle linee guida in materia di separazione e divorzio per la giurisdizione in fase di emergenza e di dare un contributo utile in tema di formazione specifica agli avvocati che si occupano della materia organizzando un mini corso teorico pratico sulla negoziazione assistita in materia di famiglia. Il mini corso in due lezioni è stato accolto con entusiasmo dai colleghi e per poter fare fronte alle tante richieste sarà disponibile sul canale Youtube del Cnf dalla prossima settimana. Tramite la negoziazione  gli avvocati possono interpretare e fare propria la «funzione sociale» che caratterizza la professione, aiutando fattivamente i coniugi a rimodulare le loro vite, in tempi rapidi e certi, evitando attese indefinite e lacerazioni degli affetti, con grave pregiudizio della prole. Il tutto senza dover dipendere da null’altro che non sia la propria capacità negoziale e la propria competenza professionale. L’avvocato, pertanto, può farsi carico del conflitto e dei problemi dei propri clienti per il raggiungimento di un accordo di negoziazione assistita. Su questo campo - come emerso durante il Corso - si gioca una partita importante per l’avvocatura. La negoziazione assistita in materia di «separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio» permette agli avvocati - andando oltre l’accertamento storico di torti e ragioni tra posizioni contrapposte - di creare insieme al proprio cliente nuovi assetti relazionali nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti nella crisi familiare. I protagonisti principali della negoziazione sono i coniugi e gli avvocati. Al riguardo, quando il menage entra in crisi, spetta innanzi tutto ai coniugi trovare un accordo, anche con riferimento ai provvedimenti riguardanti i figli. La negoziazione - come si desume dalla legge n. 162/2014 – viene gestita dalle parti, pur assistite ciascuna da un proprio legale. La gestione «in prima persona» della negoziazione è un profilo di estrema importanza: le parti - a differenza di quanto avviene nella consueta negoziazione delle condizioni di separazione e divorzio - non delegano la gestione della controversia agli Avvocati, che si fanno intermediari tra i coniugi. La negoziazione assistita, viceversa, richiede alle parti di intraprendere la strada del dialogo, avendo gli avvocati un ruolo di garanti delle rispettive posizioni giuridiche, più che di fautori della trattativa. Fondamentale, in ogni caso, risulta il ruolo degli Avvocati. In base all’incipit dell’articolo 6, la convenzione di negoziazione tra coniugi deve concludersi con la necessaria assistenza di «almeno un avvocato per parte». Tale soluzione garantisce la massima tutela in sede negoziale della posizione dei coniugi e consente l’eliminazione anche in via preventiva di eventuali conflitti di interesse. In quest’ottica la concreta affermazione della legge, almeno in parte, è legata alla «capacità compositiva» degli Avvocati. Durante il Corso - in parziale controtendenza rispetto a quanto emerge nell’attuale fase del diritto di famiglia - si è sottolineato come la legge n. 162/2014 privilegi una visione «coniugio-centrica»: a conferma di ciò si pensi alla mancata previsione - tanto nella fase della negoziazione quanto nella fase di competenza del P.M. - dell’ascolto del figlio minore capace di discernimento. Tale lacuna ha fatto molto discutere gli addetti ai lavori: basti pensare, al riguardo, che l’ascolto del minore è prima di tutto un diritto sostanziale, stabilito in via generale dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e ribadito con forza dall’art. 315-bis c.c. ai sensi del quale il minore ha diritto ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Per superare questo «gap» i genitori esercitando il «potere-dovere» di sentire i figli minorenni, li potranno informare ed acquisire la loro opinione di cui si terrà conto nell’assetto relazionale che dovrà essere stabilito, dandone atto nell’accordo di negoziazione. [Prof. Avv. Filippo Romeo – Università di Enna Kore e Componente Commissione “Diritto di famiglia” del Cnf]. Il tavolo negoziale avrà il pregio di fare la sintesi più alta delle esigenze e degli interessi di tutti i componenti della famiglia. Diversamente da quello che accade dinanzi un Tribunale che applicherà il diritto senza tenere in alcuna considerazione quelle che sono i bisogni e le posizioni di ciascun componente della famiglia. Durante gli incontri  andranno quindi indicati i temi sui quali le parti, accompagnate dai rispettivi avvocati, cercheranno le soluzioni e questo, avverrà attraverso il cd. Brainstorming : individuare il numero maggiore di soluzioni possibili, onde condurre le parti a concordare su una ipotesi comune nella convinzione che, quella individuata, sia la soluzione migliore per l’intera famiglia. Ciascun incontro dovrebbe chiudersi dopo la trattazione e la risoluzione condivisa di un tema. Può accadere che l’accordo non si raggiunga ma di questo  gli avvocati negoziatori dovranno rendere consapevoli le parti esplicandone i motivi. Il mancato accordo potrà attribuirsi a causa delle modalità comunicative aggressive di uno dei due , o per mancanza di lealtà e trasparenza, o perché non vi è nessuna collaborazione. Se il setting è stato positivamente percorso e le parti hanno raggiunto l’accordo, sarebbe importante usare un linguaggio poco giuridico e più familiare che descriva gli accordi assunti dalle parti. L’avvocatura ancora troppo scettica nell’utilizzare tale strumento non deve dubitare che:  l’accordo di negoziazione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono le separazione al pari di un decreto di omologa di una separazione oppure di una sentenza di divorzio oppure di un decreto di modifica delle condizioni. (avv Claudia Romanelli) Durante il corso sono stati evidenziati importanti spunti di riflessione soprattutto relativamente alla formazione dell’avvocato familiarista negoziatore che dovrà acquisire a sé strumenti e competenze mutuati da saperi diversi rispetto a quelli strettamente giuridici al fine di assolvere al ruolo sociale che pure compete all’ Avvocatura al di fuori ed al di là di un più tradizionale contesto giudiziario normalmente frequentato. (avv. Matilde Giammarco)