Se dicessi che il credito al consumo rappresenta il motore del nostro sistema bancario, alcuni potrebbero pensare che le Banche puntino a strumenti più performanti e che il consumatore, con tutte le sue tutele, non sia certo un cliente ideale. Altri sarebbero invece pronti a replicare che il credito al consumo costituisce solo una parte residuale delle forme di finanziamento che costellano l’universo bancario e che, considerati i tempi, sarebbe più prudente occuparsi di altro. Altri ancora, infine, ed è di questi che voglio parlare, andrebbero dritti al punto, iniziando ad immaginare come innescare la miccia di un cambiamento.

Ed è proprio di questo che si tratta. Non solo perché il credito al consumo è la spina dorsale del nostro sistema bancario; ma anche perché il nostro Paese non potrebbe reggere a lungo senza la possibilità di far ricorso a tale forma di credito. Si pensi al prestito personale o quello finalizzato, ai contratti di cessione del quinto dello stipendio o della pensione: l’economia italiana subirebbe un brusco rallentamento, se non addirittura l’arresto, se tali forme di finanziamento venissero abbandonate dalle Banche, perché ritenute troppo rischiose. La sensazione è dunque quella, ormai palpabile, che sia necessario voltare pagina. Ovviamente per il sistema bancario preoccupazioni, timori e paure muovono dalla stessa premessa. E neanche a dirlo, lo tsunami che da settembre 2019 continua a scuotere le fondamenta del credito al consumo è la sentenza della Cgue emessa in data 11 settembre 2019 nella causa n. 383/ 2018 ( caso Lexitor).

La decisione, infatti, stabilisce che in caso di estinzione anticipata di un contratto di prestito al consumo, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi sostenuti. Secondo tale interpretazione risulterebbe ammessa la restituzione anche dei costi non dipendenti dalla durata del rapporto ( c. d. up- front). Parrebbe dunque doversi ritenere ormai superata la distinzione tra costi up front ( non ripetibili) e costi recurring ( ripetibili), con la conseguenza che gli intermediari finanziari potrebbero essere chiamati a restituire entrambi, senza distinzione. La situazione, come prevedibile, ha innescato un incremento esponenziale del contenzioso, con conseguente impatto sui bilanci, gli investimenti e i costi, senza trascurare le ricadute occupazionali su migliaia di dipendenti di Banche o altre intermediatrici finanziarie. Inevitabile, pertanto, che anche il mondo politico accendesse i riflettori su tale problematica.

Da qui l’interrogazione parlamentare a risposta immediata in commissione, formulata al Ministro dell’Economia e delle Finanze nella seduta n. 353 del 9 giugno 2020. Regolamentazione secondaria, istruzioni di vigilanza e giurisprudenza, tanto ordinaria quanto dell’Abf, erano infatti già intervenuti sul tema dei costi up front, disciplinandoli e moderandoli con indicazioni a cui gli intermediari si erano scrupolosamente attenuti. Sennonché, la decisione della Cgue ha rimesso tutto in gioco. E così, in una fase delicatissima per l’economia italiana, soprattutto alla luce degli urgenti e recentissimi interventi in materia di sospensione dei pagamenti dei mutui a causa dell'emergenza Covid- 19 e alle volontarie iniziative di sospensione dei pagamenti legati al credito al consumo, la vista di un imminente e concreto pregiudizio per il sistema si è tradotto in una richiesta di intervento al governo, al quale è stata rappresentata la necessità di una maggiore certezza del diritto, con la conferma delle norme in vigore. E ciò anche alla luce delle più recenti e differenti posizioni assunte dagli organi di vigilanza, oltre che dalla giurisprudenza ordinaria e dell’Abf, i cui interventi costituiscono una esemplificazione dell’ampiezza del dibattito e delle questioni in esame, che trovano la giusta chiave di lettura nella risposta pubblicata il 10 giugno: «Una eventuale soluzione normativa non potrà prescindere da un corretto bilanciamento degli interessi individuali contrapposti, tenendo conto delle esigenze di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e anche di minimizzazione del rischio per lo Stato».

Non resta che attendere e incrociare le dita.