Attenzione all’utilizzo del trojan. L’allarme è stato lanciato ieri dal Garante della privacy, Antonello Soro, in occasione della presentazione alla Camera della Relazione 2019 sull'attività dell'Authority.

"Le straordinarie potenzialità intrusive" dei captatori informatici impongono garanzie adeguate per impedire che essi, da preziosi ausilii degli inquirenti, degenerino in mezzi di sorveglianza massiva o, per converso, in fattori di moltiplicazione esponenziale delle vulnerabilità del compendio probatorio”, ha esordito Soro, evidenziando subito la necessità di garantire una cornice di sicurezza dei server utilizzati, in particolar modo quelli “delocalizzati anche al di fuori dei confini nazionali”. Il trojan, il virus informatico che trasforma il telefono cellulare in un microfono sempre aperto, è uno strumento d’indagine che ha avuto negli ultimi mesi un forte sviluppo. Il suo uso, inizialmente previsto per i reati di mafia e terrorismo, è stato esteso dal dl c. d. “Spazzacorrotti”, fortemente voluto lo scorso anno dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, anche ai reati contro la Pubblica amministrazione.

Nell’indagine per corruzione a carico dell’ex presidente dell’Anm Luca Palamara, ad esempio, si è fatto largo uso di tale strumento investigativo. E proprio a tal riguardo, prosegue Soro, “abbiamo auspicato un supplemento di riflessione in ordine alla progressiva estensione dell'ambito applicativo del trojan, che dovrebbe invece restare circoscritto'. La vicenda Palamara sul punto è significativa, essendo state ascoltate e trascritte decine di conversazioni che nulla avevano a che vedere con il reato oggetto di contestazione da parte dei pm. Ma non solo. “Va sottolineata l'intrinseca diversità, rispetto alle intercettazioni tradizionali, di quelle mediante captatori, propria della loro capacità invasiva e dell'attitudine a esercitare una sorveglianza ubiquitaria, con il rischio peraltro di rendere più difficile il controllo ex post sulle operazioni compiute sul dispositivo- ospite”. Per evitare abusi, per Soro è necessario allora “un rigoroso rispetto del principio di proporzionalità, a tutela del ' generale diritto alla libertà del cittadino nei confronti dello Stato”. Il principale elemento di “criticità” del trojan risiede nel fatto che viene attivato dalla polizia giudiziaria. Un potere immenso nelle mani della pg che decide dunque cosa ascoltare o cosa non ascoltare. ' E' significativo - ha osservato Soro - che la Corte costituzionale tedesca abbia censurato la disciplina di tale tipo d'intercettazioni, sia pure preventive, per violazione non solo della riserva di giurisdizione ma anche del principio di proporzionalità”.

“In questo senso - ha poi concluso il Garante - è indifferibile una revisione organica della disciplina della conservazione dei dati di traffico, i cui termini - sei anni - appaiono difficilmente compatibili con la necessaria proporzionalità delle limitazioni della privacy rispetto alle esigenze investigative, posta dalla Corte di giustizia a fondamento della declaratoria di illegittimità basata su un termine massimo di due anni”.