Il dado è tratto. La legge di conversione del decreto legge sulle consultazioni elettorali per il 2020 ha chiuso il cerchio. Ha accorpato di tutto di più: tutte le consultazioni elettorali – dalle regionali al primo turno delle amministrative, dalle suppletive alle circoscrizionali – e, in zona Cesarini, anche il referendum confermativo della legge costituzionale sul taglio dei parlamentari. Già indetto per il 29 marzo e rinviato causa Covid. Più che un’idea infelice, un’assurdità vera e propria. Se si voterà domenica 20 e lunedì 21 settembre, come sembra, il decreto presidenziale d’indizione del referendum ci sarà attorno al 10- 15 luglio. Perché tra la data d’indizione e la data di svolgimento del referendum deve intercorrere un lasso temporale compreso tra i 50 e i 70 giorni.

Tutto è a posto ma nulla è in ordine. Difatti c’è da domandarsi se consultazioni elettorali e consultazioni referendarie possano essere votate assieme? Per quanto concerne il referendum abrogativo, la legge di attuazione dei referendum – la n. 352 del 1970 – è chiarissima. L’articolo 31 stabilisce che non può essere depositata richiesta di referendum nell’anno anteriore alla scadenza di una delle Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione delle elezioni. E già questo la dice lunga. E poi il capoverso dell’articolo 34, per così dire, taglia la testa al toro. Perché nel caso di anticipato scioglimento delle Camere o di una di esse, il referendum già indetto è rinviato di un anno o, addirittura, di due. Com’è capitato al referendum sul divorzio, indetto nel 1972 e svolto nel 1974. E che si tratti di elezioni politiche o amministrative poco importa perché sempre di elezioni si tratta.

Il problema è se questa regola del divieto di mettere assieme elezioni e referendum valga anche per il referendum costituzionale. A nostro avviso, il divieto vale a più forte ragione per il referendum costituzionale perché non si tratta di abrogare una semplice legge ordinaria ma di confermare o gettare alle ortiche una legge di revisione costituzionale che può abbracciare anche una lunga serie di disposizioni. Com’è accaduto per il referendum del 2001 sulla revisione dei rapporti tra Stato e Regioni. Né varrebbe obiettare che in questo caso non c’è, nero su bianco, un divieto esplicito. Difatti una riforma della Costituzione non può essere sospesa a mezz’aria come un caciocavallo di crociana memoria per uno o addirittura per due anni. Ma la ratio tra referendum abrogativo e referendum costituzionale è esattamente la stessa. E data l’importanza di una consultazione di tal fatta, è bene che i cittadini abbiano tutte le delucidazioni del caso nel corso di una campagna a sé stante.

D’altra parte, il legislatore è stato previdente. Difatti l’articolo 15 della citata legge di attuazione dei referendum stabilisce che il referendum costituzionale è indetto con decreto del presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione che lo ha ammesso. E si vota in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione. Una finestra assai ampia, che spazia dai 50 ai 130 giorni. Vale a dire la somma dei 60 giorni per l’indizione e i 70 per il suo svolgimento. Perciò è sempre possibile distanziare opportunamente consultazioni elettorali e consultazioni referendarie. Che rispondono a logiche radicalmente diverse.

Con le elezioni si scelgono candidati, con il referendum costituzionale si conferma o si cola a picco una riforma della Legge fondamentale della Repubblica. Come si dice in Toscana, chiama e rispondi. La loro natura, insomma, è radicalmente diversa. Da una parte c’è una legge di conversione di un decreto legge sopra citata che abbina consultazioni elettorali e consultazione referendaria limitatamente all’anno in corso. Dall’altra c’è un’altra legge, la n. 352 del 1970, che anche a lume di logica vieta l’abbinamento di cui sopra. Quest’ultima è una legge ordinaria come l’altra. Ma è una legge di attuazione degli articoli 75, 138 e 132 della Costituzione, nonché dell’articolo 71, relativo alla iniziativa popolare delle leggi. Perciò ha un “tono” costituzionale.

A questo punto il comitato promotore del referendum costituzionale, in quanto potere dello Stato, potrebbe sollevare conflitto di attribuzione nei confronti del Parlamento, che ha approvato una legge di conversione gravata da un abbinamento che non sta in piedi; del presidente della Repubblica, che di qui a poco emanerà il decreto d’indizione del referendum e anche del governo, perché il predetto decreto sarà emanato su deliberazione del Consiglio dei ministri. Una legge di conversione che si pone in irriducibile contrasto con la legge n. 352 del 1970, di stretta attuazione della Costituzione. Nessuno può dire come finirà. Anche perché quella malalingua di Winston Churchill ammoniva di non azzardare previsioni. E aggiungeva, con una punta di perfidia: «Per questo ci sono gli esperti, che non ne azzeccano una».