Il legislatore emergenziale, come emerso dalle numerose denunce delle associazioni forensi, ha avviato la delicatissima fase della cd. ' ripartenza' in modo del tutto apparente; l'attività essenziale della giurisdizione rischia di diventare completamente operativa solo con la ricalendarizzazione delle udienze a partire dal 31 luglio ( rectius: dal 1° settembre in poi), ben sette mesi dopo il lockdown. Tale attività, però, non è più differibile ed è avvertita ancora più urgente per la tutela dei diritti - in ambito civile e commerciale - drammaticamente colpiti. L'incertezza circa le modalità da adottare per una corretta ripresa del contenitore fisico ' del conflitto', cioè l'udienza davanti al giudice non ha trovato una sintesi adeguata nella normativa ' pandemica' che, di fatto, rimettendo la scelta ai singoli distretti giudiziari, ha indotto una complicata diffusione di paralleli e differenti protocolli processuali e ha contribuito a creare una emergenza giudiziaria che si protrarrà nel tempo.

Si impone una necessaria riflessione non solo per affrontare l'emergenza ma soprattutto per riconsiderare le prospettive future, poiché nulla tornerà come prima.

Resilienza dell'operatore forense e sostenibilità della giustizia sono le parole d'ordine: mai come in questo momento dovrebbe essere portato a compimento il pct individuando modalità condivise e comuni su tutto il territorio nazionale per la sperimentazione dell'udienza da remoto, attraverso un tavolo di concertazione, ma soprattutto potenziando le infrastrutture telematiche e l'organico delle cancellerie. Mai come in questo momento l'avvocato dovrebbe ridimensionare la logica ' avversariale' e cogliere l'opportunità offerta dal cd. ' cigno nero' ( parafrasando il termine usato dal matematico libanese Taleb), ovverosia l'imprevedibilità del virus, per indirizzarsi, nell'ambito della materia civile e commerciale, a superare l'ottia strettamente processuale e privilegiare i mezzi di risoluzione alternativa delle controversie ( cd. ADR dall'acronimo alternative dispute resolution), cogliendo l' opportunità derivante dall'esistenza di strumenti che, ormai, presenti in forma stabile nel nostro ordinamento da circa dieci anni ( mediazione, anche demandata dal giudice e negoziazione assistita) conducono a scenari inediti e sopratutto sostenibili per la giustizia civile, in eterno affanno già in tempi non- covid.

La recentissima delibera del Consiglio dell'Ordine di Milano del 14 maggio, in tal senso, fa propri gli auspici contenuti nel Manifesto della Giustizia Complementare alla Giurisdizione, di indirizzo verso l'autocomponimento delle liti, quale risposta coerente alla epocale emergenza economica e sociale e alla sostenibilità del diritto d'azione, considerando che - dopo la sospensione dei termini e delle udienze - qualsiasi tribunale sarà travolto dall'arretrato.

La dirompente modificazione e dei rapporti personali e dei relativi programmi negoziali comporteranno un elevato grado di contenzioso: si pensi ad es. a quanto previsto dagli artt. 88 e 91 del decreto legge 18/ 2020 circa la risoluzione dei contratti in materia di soggiorno e acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, per impossibilita` sopravvenuta della prestazione, nonche ´ l’esclusione della responsabilita` del debitore in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento. Si pensi alle controversie relative al mancato pagamento del canone di locazione commerciale di immobili o di affitto di azienda da parte di conduttori la cui attivita` rientri fra quelle sospese dal d. p. c. m. 11 marzo 2020, alle vertenze giuslavoristiche e previdenziali per omessa o insufficiente adozione di misure di sicurezza contro il virus a tutela dei lavoratori delle imprese e, last but non least, al risarcimento del danno per responsabilita` medica o della struttura sanitaria.

E' il momento per l'avvocato di rilanciare il proprio ruolo sul territorio riappropriandosi di uno spazio che è suo per eccellenza, quello della negoziazione; tale ruolo, sia che sia svolto attraverso le vesti di mediatore o attraverso quelle di cogestore del conflitto con il cliente, esplica una funzione sociale di accoglimento delle istanze del cittadino, privilegiando l'ottica collaborativa e realizzando gli obiettivi di tutela della situazione giuridica soggettiva attraverso l'informal justice. Le Adr sono, per definizione, flessibili e facilitative, agevolmente sfruttabili attraverso qualsiasi piattaforma on- line; funzionali ad una strategia di comunicazione basata sulla teoria dei nudge, o “pungolo” o “spinta dolce” in italiano. I nudge non sono ordini o divieti. Il loro scopo è cercare di migliorare il benessere delle persone orientando le loro decisioni nella piena libertà di scelta, inducendo, nel caso che ci occupa, l’utente a utilizzare volontariamente ' gli strumenti alternativi' per i benefici che ne possono derivare per la collettività. L'emersione del profilo di utilità sociale dell'avvocato/ negoziatore presuppone un mutamento culturale negli operatori forensi, siano essi avvocati o magistrati, e l'attivazione di una formazione unica - incentrata anche sulle tecniche di negoziazione - che opererebbe per il rilancio sociale ed economico della nazione. Il ' cigno nero' del covid diventa, così, sollecitazione per nuovi traguardi: l'inizio di un percorso per una giustizia sostenibile che venga percepita in modo responsabile dallo stesso cittadino per ritessere rapporti, riprogrammare relazioni, ricostruire ponti.

* avvocato, professore associato di Diritto processuale civile e di Diritto della Adr