Il processo amministrativo da remoto entra ufficialmente in vigore. Con linee guida precise, stabilite dal presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi e che saranno valide a partire dal 30 maggio, in grado - eccezione nel caos della Giustizia - di garantire il diritto al contraddittorio. E, soprattutto, di mettere daccordo tutte le parti in causa - organi giudicanti, associazione magistrati e avvocati, in prima linea Unione nazionale avvocati amministrativisti, che hanno firmato il protocollo con il contributo del presidente Mario Sanino e della vice Daniela Anselmi, il Consiglio nazionale forense e lavvocatura generale dello Stato - per garantire la ripartenza della Giustizia nella Fase 2 del periodo emergenziale. Le linee guida rappresentano, si legge nella nota del presidente Patroni Griffi, uno «strumento giuridicamente non vincolante», ma lo stesso può, in ogni caso, «stimolare le migliori pratiche, diffondere linformazione e linvito alla leale collaborazione presso tutti i singoli avvocati, raccogliere ladesione convinta delle associazioni su alcuni soluzioni di buon senso e valorizzare il contributo partecipativo e fattivo di queste ultime, in uno sforzo corale che consenta di affrontare al meglio e con il giusto spirito questa, si confida ultima, fase processuale emergenziale». Linee guida che, comunque, puntano ad un obiettivo ribadito anche dallassociazione magistrati del Consiglio di Stato: ristabilire, dopo il 31 lugio, termine fissato dal Cura Italia, «le ordinarie modalità di svolgimento dei processi, incentrate sulla presenza fisica delle parti e dei giudici». Il documento disciplina la discussione da remoto, prevedendo sostanzialmente tre ipotesi: la richiesta congiunta delle parti di una discussione in modalità virtuale, la richiesta di alcune soltanto delle parti e la discussione della causa disposta dal Presidente del collegio anche in assenza di istanza di parte. Nel primo caso, il presidente dispone la discussione senza alcun problema, nel secondo il presidente valuta listanza, mentre nel terzo la discussione è disposta dufficio sulla base di necessità legate al caso da decidere. Nel caso in cui sia stata chiesta la discussione orale da una sola parte, «nulla vieta che laltra partecipi alla discussione», presentando, in alternativa, note dudienza fino alle 9 del giorno della discussione. Nel caso in cui nessuno abbia chiesto la trattazione orale si procede con il processo cartolare, sulla base degli scritti, da depositare fino a due giorni liberi prima delludienza. «Lattribuzione al presidente del potere di decretare la discussione», si legge nel documento licenziato dal Consiglio di Stato, è espressione «di un favor legislatoris per loralità». Ovvero di un vantaggio nella trattazione orale, che è architrave del processo stesso. Quanto al rito cautelare, il rischio è che ludienza sia così imminente rispetto al tempo di deposito del ricorso «da bruciare il termine per la richiesta di discussione a disposizione del resistente e dei controinteressati». In questo caso, il presidente può disporre dufficio, con proprio decreto, la discussione. In alternativa alla trattazione orale possono essere depositate note di udienza, un misura messa a disposizione del legislatore anche con lo scopo «di disincentivare radicali opposizioni alla discussione orale destinate a scaricarsi sulla economicità e celerità del processo». Le note dovranno però essere «brevi» e depositate con anticipo rispetto al giorno delludienza per consentire una replica informata, pur rimanendo nella facoltà del presidente di rinviare per consentire lesame delle stesse. Le parti, in alternativa alla discussione, possono depositare una «richiesta di passaggio in decisione», rispecchiando la dinamica delle udienze in presenza, richiesta che può essere avanzata sia per iscritto sia in collegamento da remoto. Per quanto riguarda la richiesta di discussione, il presidente del collegio valuta nel merito lopposizione, con la facoltà di rinviare la trattazione della causa - ovviamente sulla base di valutazioni che tengano conto dellimportanza e urgenza del contenzioso - nel caso in cui, per motivi di ordine tecnico, il numero delle cause da discutere non sia compatibile con i tempi ragionevolmente a disposizione per lo svolgimento di tutte le attività nella giornata dudienza, anche in considerazione delle peculiarità organizzative e tecniche che caratterizzano la discussione da remoto. La norma non disciplina le conseguenze processuali degli inconvenienti tecnici dovuti alle apparecchiature utilizzate. Sarà dunque il collegio a valutare la situazione, con il potere, per il presidente, di stabilire il da farsi affinché «la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo», regolando la discussione, determinando i punti sui quali essa deve svolgersi e dichiarandola chiusa «quando la ritiene sufficiente». Daltronde, sarà il presidente a disciplinare i tempi massimi della discussione, pur garantendo la possibilità di concedere repliche, se necessario, «nel rispetto di quel principio di elasticità che ha sempre caratterizzato la discussione e la sua conduzione in presenza», pur garantendo tempi massimi di trattazione, come «fattore di garanzia dellordinato svolgimento dellintera udienza e dei tempi di lavoro di tutti i protagonisti (avvocati, magistrati, personale amministrativo)».