La base di partenza è per tutti la stessa: far funzionare la giustizia amministrativa, tutelando la salute ma senza sacrificare, in nome di tale diritto, quello alla difesa. Una direttrice che caratterizza le osservazioni consegnate al presidente del Consiglio di Stato FIlippo Patroni Griffi da Consiglio nazionale forense, Unione nazionale avvocati amministrativisti e Società italiana avvocati amministrativisti e sulla cui base verranno redatte le regole per il processo amministrativo telematico in tempo d’emergenza. Ovvero fino al 31 luglio, partendo da un presupposto: impossibile accettare qualunque forma di compressione del diritto alla difesa. Posizione nei confronti della quale Patroni Griffi ha manifestato apertura, come dimostra la volontà di mettere tutti i protagonisti del Pat (il processo amministrativo telematico) attorno ad un tavolo, per stabilire insieme le norme di base sulla fase 2 che a breve verranno consegnate alla Presidenza del Consiglio. Le osservazioni del Cnf Nei rilievi consegnati dalle consigliere Carla Secchieri e Isabella Maria Stoppani il dissenso più forte è quello contro il rinvio della causa, qualora una delle parti non desse il consenso per la discussione. «Assegnare al Collegio il potere di non concedere la discussione costituirebbe grave violazione del diritto di difesa», sottolinea il Cnf. Stessa storia per l’assegnazione - prevista da Palazzo Spada - di tempi predeterminati per la discussione delle parti, che rappresenterebbe una «limitazione del diritto alla difesa». Ma il “no” riguarda anche altri punti, come quello relativo alle camere di consiglio su Whatsapp, piattaforma ritenuta non in grado di garantire in maniera adeguata «segretezza, riservatezza e privacy», fondamentali per il momento decisionale, e l’utilizzo di mail diverse dalla pec per l’invio del link necessario per collegarsi all’udienza sulla piattaforma Teams, in quanto non consentono di verificare l’effettiva ricezione della mail, esponendo il procedimento «a possibili eccezioni di nullità». In alternativa, suggerisce l’avvocatura, lo stesso potrebbe essere contenuto nel decreto di fissazione dell'udienza da remoto. Non passa nemmeno la linea sul riconoscimento dei legali in udienza tramite delega scritta e obbligo di invio del documento di identità a colori prima dell’udienza, illegittima, in quanto la legge professionale prevede anche la delega orale. Ma non solo: per il Cnf tutti i difensori hanno pari diritto a ricevere la comunicazione e a presenziare all'udienza e non uno solo, come inizialmente previsto dal Consiglio di Stato. E i difensori, aggiungono Secchieri e Stoppani, devono mantenere il collegamento video sempre attivo, per garantire «la regolarità dell'udienza», e non solo quando interpellati a intervenire, prevedendo la possibilità di esibire documenti con la condivisione dello schermo. Le considerazioni dell’Unaa Anche per il presidente degli amministrativisti Mario Sanino e per la vice Daniela Anselmi è necessario ripensare i tempi del Pat in fase 2. Con un termine di almeno tre giorni liberi prima dell’udienza per presentare l'opposizione nel caso dei giudizi di merito con riti abbreviati o delle udienze cautelari, otto per le udienze di merito nei riti ordinari. Il decreto del Presidente sull’istanza di collegamento da remoto non dovrà essere emesso più tardi, rispettivamente, di due e cinque giorni liberi prima dell’udienza. Necessario, inoltre, concedere la facoltà di farsi sostituire in udienza anche con delega non scritta, per prevenire difficoltà - tecniche e non - dell’ultimo minuto. Ma soprattutto, «i tempi assegnati devono essere uguali per tutte le parti», almeno 10 a testa e per tutti i riti: «non si può comprimere troppo le difese per concentrare tutto in un'udienza - affermano Sanino e Anselmi -, pena la violazione, come già rilevato, dell'articolo 24 della Costituzione». I tempi di discussione potranno essere, al più, superiori e mai inferiori a quelli stabiliti nel decreto, magari rimettendo al presidente la «conduzione dell’udienza». La proposta finale è quella di un «protocollo condiviso» per disciplinare sia la fase di sperimentazione, attraverso una simulazione, sia le cosiddette “preliminari scritte”, «in cui le parti potranno congiuntamente comunicare in anticipo la loro intenzione di non discutere la causa». Le perplessità della Siaa Nella circolare inviata ai colleghi, il presidente Filippo Lubrano ha manifestato tutte le sue perplessità in relazione al processo amministrativo da remoto. Per Lubrano, la possibilità di effettuare le udienze da remoto in caso di richiesta congiunta di tutte le parti costituite o, nel caso di richiesta di una sola parte, sulla base di valutazione discrezionale da parte del Presidente del Collegio «appare in contrasto con i principi costituzionali ed europei, in quanto non riconosce il titolo ad avere l’udienza anche su richiesta di una sola delle parti». Poca chiarezza anche sulla comunicazione dello svolgimento della trattazione orale, che avverrà “almeno un giorno prima della trattazione”, «senza alcuna prescrizione di un orario limite: c’è da domandarsi fino a che ora del giorno prima dell’udienza l’avvocato dovrà aspettare tale comunicazione». Per la Siaa, infine, il pericolo maggiore è che tale modalità di svolgimento del processo amministrativo possa essere consolidata anche per i mesi post-estivi e per il futuro.