L’attività amministrativo riprende a partire dal 16 aprile ( tranne che per il termine di proposizione dei ricorsi, sospeso fino al 3 maggio), ma gli amministrativisti lombardi sono ancora soggetti a tutte le restrizioni con riguardo ai loro studi, dove non possono recarsi se non per ragioni “indifferibili e urgenti”.

Il cortocircuito è stato denunciato dalla Società Lomabrda degli avvocati amministrativisi, la Camera Amministrativa del distretto Lombardia Orientale, di Monza e Brianza e dell’Insubria, le quali hanno sollevato il problema di come il coordinamento tra le norme stabilite a livello nazionale via decreto legge e l’ordinanza della Regione Lombardia sia per loro quantomai difficoltoso. «Il decreto legge n. 23 dell’ 8 aprile 2020 ha previsto che i termini processuali restino ulteriormente sospesi dal 16 aprile 2020 sino all’ 11 maggio 2020 per tutti i giudizi, tranne che per quelli amministrativi, per i quali è prevista la sospensione del solo termine di proposizione del ricorso sino al 3 maggio 2020. Agli avvocati amministrativisti, che sono ovviamente soggetti al rischio sanitario tanto quanto i loro Colleghi civilisti, penalisti e tributaristi, si richiede ora sostanzialmente una ripresa integrale dell’attività professionale, ma allo stesso tempo in Lombardia rimangono in vigore le restrizioni allo svolgimento dell’attività legale», si legge in una nota degli amministrativisti. Di qui la richiesta affinché «ogni intervento che incida sul regolare esercizio della funzione difensiva venga assunto, fatte salve specifiche e localizzate situazioni di elevato rischio sanitario, in modo unitario e omogeneo su tutto il territorio nazionale e che sia accompagnato da idonee misure nell’ambito processuale, nel rispetto del principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale.

Diversamente, la funzione difensiva in Lombardia ai tempi dell’emergenza epidemiologica non sarà in grado di garantire al cittadino una protezione completa e satisfattiva».