L’indennità di 600 euro ai professionisti prevista dal decreto interministeriale tra ministero del Lavoro e dell’Economia non è ancora stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ma già arrivano le prime analisi critiche.

L’ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense ha realizzato una scheda analitica in cui sono stati chiariti i requisiti di accessibilità allo strumento di sostegno al reddito per gli avvocati, che devono essere iscritti a Cassa Forense ed essere in regola con i versamenti: un reddito complessivo non superiore ai 35mila euro nel 2018 con attività professionale limitata dai provvedimenti restrittivi per il virus; un reddito complessivo tra i 35mila e i 50 mila euro e che in seguito alle misure per il virus hanno cessato l’attività professionale tra il 23 febbraio e il 31 marzo 2020 oppure hanno registrato una riduzione di almeno il 33% del reddito nel rimo trimestre 2020 ( rispetto al primo trimestre 2019). Inoltre, il beneficio non può essere richiesto da chi già beneficia di altre indennità o percepisce reddito di cittadinanza. La domanda va presentata dal 1 aprile entro il 30 aprile a Cassa Forense, allegando una dichiarazione della sussistenza dei requisiti, insieme a documento di identità, codice fiscale e coordinate bancarie per l’accreditamento.

«Almeno è stato recepito il principio che anche i professionisti sono stati danneggiati dal virus», ha commentato il responsabile della commissione Tributaria del Cnf, Arturo Pardi, ma «è un fatto che pochi professionisti beneficeranno della misura», perchè essa verrà «devoluta sino ad un massimo dell'importo di 200 milioni di euro che dovrebbero coprire circa 333 mila istanze, ma i professionisti iscritti a ordini professionali sono oltre 2 milioni», inoltre «le condizioni per fruirne sono limitate e poco chiare», come per esempio la distinzione tra i due scaglioni di reddito. «Se la limitazione della attività dovesse essere intesa come circoscritta alle ordinanze lombarde e piemontesi o alle zone rosse, arriveremmo al risultato paradossale che non potrebbero fruire della misura proprio i redditi inferiori a 35 mila euro che non potrebbero neppure dimostrare la perdita ritenuta qualificante dal decreto ministeriale», ha aggiunto Pardi, il quale ha anche sottolineato come «la perdita venga determinata sul reddito dei tre mesi precedenti, ignorando che il calcolo delle attività si evidenzia solo nei mesi successivi».

Al netto di tutte le considerazioni di natura normativa, inoltre, il decreto ministeriale lascia dedurre che le somme vengano erogate sino alla concorrenza del fondo destinato, seguendo un ordine cronologico. «E’ avvilente che, per accedere a questa misura, ci possa essere una sorta di “click day” in cui tutti i professionisti dovranno fare a gara a chi arriva per primo», ha concluso Pardi.

Anche Ocf è intervenuto per evidenziare come il provvedimento sia «di entità molto modesta e assolutamente inadeguato in relazione al numero complessivo dei professionisti in difficoltà». Inoltre, ha stigmatizzato il fatto che il beneficio sia concesso «solo ai professionisti in regola con i versamenti dei contributi alla Cassa Forense, escludendo cioè tutti quei colleghi che si trovano nelle maggiori difficoltà: si crea l’assurdo giuridico di subordinare un contributo emergenziale elargito con fondi pubblici al pagamento di contributi versati a una cassa privata».