di Alessandro Parrotta* In questo periodo di profonda crisi, il susseguirsi di provvedimenti nazionali e regionali, per i quali, a seguito delle misure stringenti del governo, tutti i cittadini si vedono – legittimamente – limitati nei propri spostamenti, sono sorti alcuni – inevitabili – problemi collaterali, legati alle conseguenze penali in caso di inosservanza della normativa di emergenza adottata dall’organo esecutivo. In particolare, il governo ha progressivamente adottato diversi decreti legge, l’ultimo dei quali, annunciato nella serata di martedì scorso dal presidente Conte, introduce alcuni chiarimenti, da un lato, in relazione al rapporto tra i provvedimenti del governo e quelli delle regioni e, dall’altro lato,  in ordine al sistema sanzionatorio previsto per coloro che non osservano quanto disposto finora. In particolare, con l’approvazione del nuovo decreto, la condotta di coloro che violeranno le misure restrittive sarà punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 4.000; non si applicheranno più le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale. Come noto nel diritto penale vi sono una serie di principi fondamentali, quali il principio di legalità e di tassatività o sufficiente determinatezza della fattispecie penale, finalizzati a garantire che ad un soggetto possa essere comminata una pena solo in presenza di una legge preesistente che configura in maniera chiara e tassativa il comportamento ritenuto punibile quale un reato. Se un soggetto ha posto in essere un reato occorre guardare agli elementi costitutivi della fattispecie penale asseritamente violata: in altre parole, vi deve essere una perfetta coincidenza tra ciò che dice la legge e la condotta posta in essere dal soggetto, a noi tutti nota quale tipicità nel diritto penale. Tralasciando ulteriori approfondimenti legati agli altri elementi del reato, quali antigiuridicità e gradazione dell’elemento soggettivo, occorre rilevare che dal punto di vista tecnico, in questa attuale situazione di crisi epidemiologica in cui il governo ha adottato precise misure restrittive, vi sono tre tipologie di fattispecie penale ipoteticamente realizzabili legate direttamente all’inosservanza di dette disposizioni: la prima sicuramente era riconducibile all’art. 650 c.p. (“Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità”), la seconda legata ai cosiddetti reati di falso e la terza, residuale, relativa alla diffusione – colposa o dolosa – della pandemia (contagio da risiko-delikt). Per quanto riguarda la contravvenzione di cui all’art. 650 c.p.  – che con l’adozione del nuovo provvedimento non troverà più applicazione – non vi sono molti dubbi interpretativi. In tale sede, risulta doveroso, tuttavia, rilevare come tale fattispecie penale sia una contravvenzione e non un delitto (al pari delle violazioni del cosiddetto Tulps, Testo unico di Pubblica sicurezza). Di delitti, invece, si parla in caso di falsa attestazione del soggetto colto fuori dal proprio domicilio senza, quindi, giustificato motivo. Per queste tipologie di reato i cittadini potranno continuare a rispondere dinanzi all’Autorità giudiziaria. In tale ipotesi, le fattispecie penali configurabili sono quelle legate all’495 cp, “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”, e quelle relative al combinato disposto degli artt. 477, 482 e 483 dello stesso codice. Identificare la tipicità della norma – ovvero, come detto, la perfetta coincidenza tra quanto posto in essere e quanto punito dalla legge – non è cosi agevole poiché vi sono elementi soggetti ad interpretazione, quali, ad esempio, la natura dell’atto con cui il cittadino attesta falsamente la propria condizione, se atto pubblico o certificazione amministrativa. Ed infatti, sul punto, sono già sorte le prime criticità: condivisibile (e non poteva andar diversamente) la scelta operata dalla Procura della Repubblica di Genova che ha promosso richiesta di archiviazione in relazione proprio alla violazione dell’art. 495 c.p. in quanto tale delitto – secondo l’interpretazione dell’Ufficio di Procura – verrebbe integrato esclusivamente dalle false attestazioni aventi ad oggetto l’identità, lo stato od altre qualità della persona. Secondo tale interpretazione, quindi il soggetto che attesta falsamente una condizione lavorativa o personale non rientra nel caso di falsità relativa ad un proprio stato o ad una propria qualità. Le conclusioni cui è pervenuta la Procura di Genova sono, come detto, figlie di una interpretazione legalmente orientata della lettera della norma penale. Non si può escludere che altre Autorità scelgano, invece, la prosecuzione del procedimento penale collegando la falsità su una condizione lavorativa o personale del cittadino quale alterazione dello stato o di una qualità del soggetto medesimo, condizione richiesta dall’art. 495 c.p. per la configurazione del delitto: è il prezzo che -ontologicamente- il Sistema paga in virtù dell’indipendenza del Magistrato (che ad avviso di chi scrive fa dell’Ordinamento italiano l’espressione più alta della democrazia) e dell’assenza del precedente vincolante. Ma senza entrare in teoremi di filosofia del diritto, l’interpretazione della Procura di Genova appare condivisibile soprattutto perché l’imputazione per il reato di falso –in generale – incorre nell’ovvio limite da parte dell’Accusa di dover provare la falsità dell’attestazione, ed in occorrenza di una situazione di crisi del genere, appare chiaro come, pertanto, non esiste una norma stringente in grado di consentire la concreta ed immediata applicazione delle misure anti-contagio se non la Legge del buon senso. Tuttavia, se proprio si volesse ricondurre una siffatta condotta ad una fattispecie penalmente rilevante, a parere di chi scrive, sarebbe più opportuno fare riferimento al dettato di cui all’art. 260 del Testo unico delle Leggi sanitarie: tale disposizione punisce con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda chiunque non osservi un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo. Già ad una prima lettura, la tipicità descritta dalla norma risulta più aderente alla realtà che stiamo vivendo, trattando proprio il caso di una malattia infettiva. Peraltro, questa disposizione – uscendo per un attimo dal ruolo dell’avvocato penalista e ponendosi dal punto di vista di coloro che devono applicare la norma – ha la caratteristica, rispetto alla “previgente” contestazione di cui all’art. 650 c.p., di non essere oblazionabile: in caso di condanna, la stessa verrebbe trascritta nel casellario giudiziario. Più severità, quindi e -forse- più ascolto. *avvocato, direttore Ispeg - Istituto per gli studi politici, economici e giuridici