di Stefano Bigolaro* È una tempesta perfetta, è stato detto. In alcune Regioni è cominciata prima e ha colpito più duramente, ma i confini amministrativi non tengono. Gli effetti sono quelli di una guerra. Quel che è peggio, al momento non se ne vede la fine: anche per l'estensione, diventata ormai globale. Dal (minuscolo) punto di vista del singolo avvocato, è sì importante poter continuare l’attività di studio: ciò che al momento è consentito dalle disposizioni del Dpcm 22.3.2020 (che espressamente escludono le attività legali dalla sospensione delle attività produttive e commerciali). Ma è anche importante non dover fronteggiare compiti divenuti impossibili. Non vedersi cioè costretti – in un momento del genere – a compiere adempimenti processuali che possono essere rinviati e che non si è ora in grado di compiere. Le scadenze processuali impongono infatti un'attività che non è incorporea: produrre atti, memorie e documenti presuppone rapporti con i clienti, con gli uffici pubblici, con i colleghi e i collaboratori, con le segretarie di studio, con altri professionisti. Una tale attività è divenuta praticamente impossibile per il necessario "coprifuoco" di queste settimane. E il suo svolgimento implica comunque una grave responsabilità sociale (pur se – come detto – non si pone di per sè in contrasto con il DPCM 22.3.2020).  Né il “telelavoro”, divenuto improvvisamente l’unico strumento possibile, sembra consentire ora all’avvocato di svolgere pienamente la sua funzione e di fornire una difesa effettiva, in una realtà che non è quella virtuale. A parte poi il rischio che tutto venga vanificato da un banale errore di connessione… (come spesso succede). Restano dunque da presidiare le urgenze: su quelle, nei modi possibili, va assicurata la tutela. Ma, tolte quelle, è fondamentale – anche nella giustizia amministrativa – sospendere i termini e poter rinviare adempimenti e udienze. Garantire la funzione della giustizia, ma per quanto sia indispensabile e compatibile con la situazione emergenziale in atto. E, naturalmente, è necessario che si tenga conto di quali drammatiche conseguenze economiche tutto ciò sta producendo. In un momento del genere, poi, tutto dovrebbe essere reso il più semplice e chiaro possibile per le poche attività processuali che davvero devono essere compiute ora. Ma così non è, ad esempio, a leggere la disciplina posta in tema di giustizia amministrativa dall'art. 84 del decreto legge 18. Disciplina quanto mai complessa (tant’è che ha reso subito necessaria una direttiva esplicativa del presidente del Consiglio di Stato). Si è creato quasi un rito nuovo, pur se provvisorio, che in altri momenti sarebbe stato interessante approfondire. Non ora. Ora importa che – al di fuori delle vere urgenze – nessuno sia costretto al rispetto di termini rinviabili e che non sia nelle condizioni di rispettare; e ciò fino al 15 aprile prossimo (o meglio, fino a quando la situazione non cambierà). Anche perché c'è una realtà corrispondente che intanto frena e si ferma: quella delle pubbliche amministrazioni. Vanno di pari passo, l'attività amministrativa e il processo amministrativo. La sospensione feriale dei termini processuali è cosa ben nota (anche se, disposta ora, del tutto eccezionale). Ma la novità è che vengono sospesi, fino (almeno) al prossimo 15 aprile, anche i termini dei procedimenti amministrativi. E’ l'art. 103 del decreto legge 18. Una novità assoluta, che riguarda sia le amministrazioni che i privati: in questo periodo, e fino al 15 aprile, i termini non scadono ("a latere", c'è nel d.l. una sorta di invito alle amministrazioni a fare del proprio meglio per svolgere comunque le loro funzioni). E' una disciplina – beninteso – che non esclude il potere di provvedere. Ma che si salda alle difficoltà concrete che incontrano oggi le amministrazioni: costrette a far fronte a una calamità, fatte di persone la cui incolumità va protetta, e non sempre in condizione di riconvertirsi al “telelavoro” in tempi immediati. Forse, in alcuni casi, potrebbero essere i privati ad attivarsi, ad esempio con il meccanismo della Scia; ma comunque a proprio rischio, potendo ora non esserci, dall’altra parte, un soggetto pubblico in grado di esercitare quei poteri di verifica e di intervento che sono alla base del sistema. La situazione generale, inoltre, è in continua evoluzione; e quindi è opportuna una disciplina derogatoria assai ampia e in grado di adattarsi agli sviluppi dell’emergenza sanitaria. La sospensione, e in certi casi la paralisi, dell'attività amministrativa rende infine inutile preoccuparsi che si crei un accumulo nella giustizia amministrativa tra ciò che oggi viene rinviato e ciò che ci sarà domani: domani, probabilmente, l'attività amministrativa sarà così scarsa da non generare un contenzioso significativo. La situazione è totalmente nuova, e mutevole essa stessa. E, come diceva Montale, la storia non è maestra di niente che ci riguardi. La realtà non va interpretata con schemi mentali che sono stati  improvvisamente superati. Serve la capacità di vederla per com'è ora e per come cambia di giorno in giorno. *Consigliere Unione nazionale avvocati amministrativisti