Unordinanza della magistratura di Sorveglianza senza precedenti. Per la prima volta viene autorizzato il colloquio via Skype tra due detenuti reclusi al 41 bis. Sono moglie e marito che fin dal 2015 hanno potuto avere solo contatti epistolari. Il tribunale di sorveglianza di Roma che ha la competenza esclusiva per il 41 bis -, dopo aver rilevato che vi è in gioco il diritto del detenuto al mantenimento di relazioni affettive dirette e di presenza con i congiunti, ha evidenziato che in proposito vi sono due orientamenti della Corte di Cassazione, uno più risalente favorevole a questo tipo di colloqui e uno più recente contrario. La presidente Angela Salvio afferma nellordinanza di aderire al primo dei due (il sacrificio del diritto in questione, infatti, non risponde alla concreta esigenza del 41 bis di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica) e rileva, inoltre, che vi è un elemento di novità: una circolare del Dap che promuove l'utilizzo della piattaforma "Skype for business" per effettuare colloqui di detenuti inseriti nel circuito di media sicurezza con i familiari. Sempre secondo la magistratura di sorveglianza non vi sarebbero neanche problemi legati alla sicurezza in quanto, sia il sistema di videoconferenza, sia quello di skype, sono già utilizzati per i video-collegamenti dei detenuti 41 bis in occasione delle udienze. Tutto è partito dal tempestivo reclamo - presentato dal difensore del detenuto recluso al 41 bis del carcere viterbese - avverso alla decisione della magistratura di sorveglianza di Viterbo che aveva negato tale possibilità. All'udienza collegiale è stato ascoltato il reclamante, collegato in videoconferenza, il quale ha chiarito che non effettua colloqui con la moglie dall'aprile 2015, e cioè da quando la moglie ha ricevuto la notifica del decreto di applicazione della misura di prevenzione. Ha specificato di intrattenere rapporti con la moglie esclusivamente con la corrispondenza epistolare e, inoltre, ha fatto presente che la moglie successivamente è stata arrestata e sottoposta al regime del 41 bis al carcere de LAquila, ed è già stata autorizzata dal Gip di Palermo all'effettuazione di colloqui con il marito in videoconferenza, che però la donna non ha potuto effettuare, stante la mancanza di autorizzazione per il marito. La magistratura di sorveglianza ha accolto il reclamo, osservando che larticolo dellordinamento penitenziario riguardante il 41 bis ha previsto espressamente anche per i detenuti dotati di una spiccata pericolosità sociale il diritto alla effettuazione dei colloqui visivi con i congiunti più stretti indicati dalla legge, introducendo soltanto delle restrizioni e controlli accurati per la finalità di salvaguardia dell'interesse superiore, di conservazione dell'ordine e sicurezza pubblica. Ha inoltre osservato che il Dap stesso, dopo un periodo di sperimentazione iniziato dal 2015, ha diramato la Circolare del 30 gennaio 2019, contenente le indicazioni per agevolare le attività e predisporre gli interventi necessari a rendere fruibile su vasta scala- l'utilizzo della piattaforma Skype for business per l'effettuazione di video chiamate da parte dei detenuti -in questa prima fase di avvio appartenenti al circuito media sicurezza- con i familiari e i conviventi. La magistratura di sorveglianza di Roma ha anche sottolineato che le indicazioni contenute nella circolare sono estremamente dettagliate e forniscono le modalità per assicurare la garanzia in ordine all'identificazione della persona con la quale viene effettuato il colloquio e alla possibilità di rilevazione di qualsiasi anomalia durante il colloquio stesso. Nel caso di comportamenti non corretti del detenuto o dei familiari, il videocollegamento verrà interrotto immediatamente con conseguente preclusione del servizio.Quindi, per la prima volta, si autorizza con tanto di coordinamento tra i due istituti penitenziari che ospitano i coniugi al 41 bis il colloquio attraverso la piattaforma Skype for business, ovvero con le modalità adoperate per i videocollegamenti ordinari con la magistratura di Sorveglianza per le rogatorie e i colloqui. Ribadendo, ovviamente, linterruzione del colloquio in caso di anomalie.